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Cessazioni dal servizio, proroga e revoche: entro il 21 gennaio per il personale
interessato dalle novità normative
Con la nota ministeriale
prot.n. 286 dell’8 gennaio 20008 il Ministero ha prorogato,
limitatamente al personale interessato dai cambiamenti introdotti dalla nuova
normativa, dal 10 al 21 gennaio 2008 il termine di scadenza della presentazione
delle domande di revoca del collocamento a riposo. Con una succesiva nota
ministeriale si precisa che la legge 24/12/2007 n. 247 dà la possibilità di
presentare domanda di cessazione a coloro che compiranno il 58° anno di età nel
2008, unitamente al requisito dei 35 anni di contribuzione.
Con la legge 24/12/2007 n. 247 sono state apportati importanti correttivi ai
requisiti di anzianità necessari per il conseguimento del diritto a pensione
previsti dalla legge n. 243 del 23 agosto 2004 che stabiliva, dal 1° gennaio
2008, il possesso di 60 anni di età e di 35 anni di anzianità di servizio.
La legge n. 247 dello scorso 24 dicembre, infatti, ha ridotto a 58 anni il
limite di età necessario, insieme ai 35 anni di anzianità contributiva, per
accedere al trattamento pensionistico nel 2008 e nel 2009.
Per meglio organizzare le procedure il termine per la presentazione delle
domande di cessazione dal servizio o di revoca, limitatamente al personale
interessato dai cambiamenti introdotti dalla nuova normativa, è stato prorogato
al 21 gennaio 2008.
Ulteriori
chiarimenti in merito sono sopraggiunti dal Ministero con la nota prot.
n. 362 del 9 gennaio 2008, in cui si precisa che la recente normativa dà la
possibilità di presentare domanda di cessazione a coloro che compiranno il 58°
anno di età nel 2008, unitamente al requisito dei 35 anni di contribuzione.
La nota mette in evidenza che, invece, coloro che raggiungeranno nel 2008 il
requisito anagrafico dei 57 anni (la legge n. 247/2007 non ha alcun riflesso sul
personale della scuola che abbia compiuto 57 anni di età e almeno 35 anni di
anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2007), e che abbiano comunque
presentato domanda di cessazione dal servizio, devono necessariamente revocare
la medesima, non maturando diritto al trattamento pensionistico, come d'altro
canto già stabilito dalla legge n. 243/2004.
9 gennaio 2008 |