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Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale del Personale della Scuola
Nota del 09 gennaio 2008, prot. n. 362
Legge n. 247 del 24 dicembre 2007:
cessazioni dal servizio del personale della scuola.
Roma, 9 gennaio 2008
Come è noto la legge 24/12/2007 n. 247 ha apportato importanti correttivi ai
requisiti di anzianità necessari per il conseguimento del diritto a pensione
previsti dalla legge n. 243 del 23 agosto 2004 che stabiliva, dal 1° gennaio
2008 , il possesso di 60 anni di età e di 35 anni di anzianità di servizio.
La recente legge ha ridotto a 58 anni il limite di età necessario, insieme ai 35
anni di anzianità contributiva, per accedere al trattamento pensionistico nel
2008 e nel 2009.
Va ricordato che la citata legge n. 243/2004 contiene, all'art. 1, commi 3, 4 e
5, disposizioni di salvaguardia a favore del personale che abbia maturato entro
il 31/12/2007 i requisiti di età e di anzianità di servizio previsti dalla
normativa previgente, ai fini del diritto all'accesso del trattamento
pensionistico di vecchiaia o di anzianità.
Per la suddetta categoria di lavoratori i periodi di anzianità contributiva
maturati fino alla data del conseguimento del diritto a pensione (quindi entro
il 31/12/2007) sono computati, ai fini del calcolo dell'ammontare della
prestazione, secondo i criteri vigenti prima dell'entrata in vigore della legge
n. 243/2004, e quindi gli interessati possono esercitare il diritto alla
prestazione pensionistica in qualsiasi momento successivo alla data di
maturazione dei medesimi, indipendentemente da ogni modifica normativa,
eventualmente intervenuta.
La legge n. 247/2007 non ha dunque alcun riflesso sul personale della scuola che
abbia compiuto 57 anni di età e almeno 35 anni di anzianità contributiva entro
il 31 dicembre 2007.
Diversamente, coloro che raggiungeranno nel 2008 il requisito anagrafico dei 57
anni, e che abbiano comunque presentato domanda di cessazione dal servizio,
devono necessariamente revocare la medesima, non maturando diritto al
trattamento pensionistico, come d'altro canto già stabilito dalla più volte
citata legge n. 243/2004.
La recente intervenuta normativa dà, invece, la possibilità di presentare
domanda di cessazione a coloro che compiranno il 58° anno di età nel 2008
,unitamente al requisito dei 35 anni di contribuzione.
Al fine di consentire la revoca o l’eventuale domanda di cessazione,
limitatamente al personale interessato dai cambiamenti introdotti dalla nuova
normativa, si ritiene opportuno prorogare il termine di scadenza dal 10al 21
gennaio 2008.
IL DIRETTORE GENERALE
GIUSEPPE FIORI
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