Circolare
INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - 15
marzo 2001, n. 64
"Legge 23.12.2000, n.
388, all'art.80, comma 2. Congedi per gravi e documentati motivi
familiari. Indennizzabilità fino a due anni delle relative assenze ai
genitori o, in caso di loro decesso, ai fratelli o sorelle conviventi
di soggetti handicappati in situazione di gravità. Istruzioni
contabili. Variazioni al piano dei conti."
SOMMARIO:
Dal 1° gennaio 2001 ai genitori o, in caso di loro decesso, ai
fratelli o sorelle conviventi di soggetti handicappati in situazione
di gravità spettano alternativamente congedi "straordinari"
per la durata massima complessiva di due anni nell'arco della vita
lavorativa.
I congedi suddetti, per i lavoratori dipendenti da privati datori
di lavoro, sono indennizzati dall'INPS nella misura dell'ultima
retribuzione, con un massimo di 70 milioni annui per le assenze di
durata annuale. Per le assenze di durata inferiore, il massimo
indennizzabile è proporzionalmente ridotto.
1. GENERALITÀ
La legge 23.12.2000, n. 388, all'art. 80, comma 2, ha aggiunto,
dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, il
seguente articolo 4-bis.:
"La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità
di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da
almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui
all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992
per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui
al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla
richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a
percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e il
periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità
e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo
massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.
Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002,
sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati. L'indennità è corrisposta dal
datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione
dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati,
nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità
dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente
previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di
lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista
l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui
al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito
ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori,
anche adottivi, non può superare la durata complessiva di due anni;
durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire
dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo
articolo".
Per la prima attuazione di quanto previsto dalla legge suddetta, ai
fini dell'erogazione dell'indennità connessa alla fruizione del
"congedo straordinario" (come nel corso della presente
circolare sarà definito) di cui trattasi, concedibile a far tempo dal
1°.1. 2001, si forniscono le indicazioni che seguono.
Si precisa poi che il riferimento a persone handicappate senza
altra specificazione si intende comunque effettuato, nel prosieguo
della presente circolare, sempre a soggetti in situazione di gravità,
non ricoverati a tempo pieno in strutture specializzate.
2.SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Hanno titolo a fruire dei benefici in argomento i lavoratori
dipendenti:
a) genitori, naturali o adottivi, (il diritto non è
riconoscibile agli affidatari) di soggetti handicappati per i quali è
stata accertata, ai sensi dell'art.4, comma 1, della legge
104/92, da almeno 5 anni, la situazione di gravità
contemplata dall'art.3, comma 3, della medesima legge e che
abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1,
2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 (1).
A parte il requisito temporale (riconoscimento da almeno 5 anni)
sono richieste quindi le stesse condizioni che consentono ai
genitori stessi di fruire dei permessi di cui alla legge 104/92,
compresa quella che prevede che il soggetto non sia ricoverato a tempo
pieno presso istituti specializzati.
La fruizione del beneficio in questione spetta in via alternativa
alla madre o al padre, con l'ovvia conseguenza che il beneficio non può
essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori.
Ciò premesso, in analogia a quanto previsto per la fruizione dei
permessi di cui all'art. 33 della 104 citata - anche a seguito delle
innovazioni introdotte con la legge 53/2000 - (v. circ. n. 133/2000)
per l'ottenimento dell'assegno in oggetto non è richiesta la
convivenza con il figlio.
Se trattasi di figlio minorenne è senz'altro possibile
fruire del beneficio in questione anche se l'altro genitore non
lavora; se invece il figlio, convivente con entrambi i
genitori, è maggiorenne e l'altro genitore non lavora non è
possibile ottenere il beneficio di cui trattasi a meno che non
ricorrano i requisiti e le condizioni di cui alla circolare n.
133/2000, punti 2.4. e 2.5, relativi alla dimostrazione
dell'impossibilità, da parte del genitore che non lavora, di prestare
assistenza.
Sempre in analogia con i criteri della circolare succitata, se il
richiedente (padre o madre) non è convivente con il figlio maggiorenne
handicappato, occorre che l'assistenza sia prestata in via
continuativa ed esclusiva dal richiedente stesso (v. circ. citata,
punti 2.3.1 e 2.3.2).
b) Il diritto è riconoscibile -sempre alternativamente- anche a fratelli
o sorelle (ovviamente anche "adottivi") del soggetto
handicappato grave (sempre che sia riconosciuto come tale da almeno 5
anni e non sia ricoverato a tempo pieno) in caso di decesso di
entrambi i genitori di quest'ultimo; a differenza del diritto dei
genitori, è richiesta la convivenza con il soggetto
handicappato a prescindere dal fatto che quest'ultimo sia maggiorenne
o minorenne. Trattandosi di "parenti", ferma restando la
necessità, appena menzionata, della convivenza, sono richieste le
altre condizioni previste per il riconoscimento dei permessi della
legge 104 a favore dei "parenti". Il limite di due anni
di fruizione è quello complessivo tra tutti i fratelli e sorelle e
vale nell'arco della vita lavorativa di tutti gli interessati.
Destinatari della provvidenza erogata dall'Istituto per il congedo
straordinario di cui trattasi, sono anche (purché si tratti di
dipendenti da datori di lavoro privati) i genitori -oppure, nel
suddetto caso di decesso, fratelli o sorelle- di soggetto handicappato
appartenenti a categorie professionali per le quali non è prevista
l'assicurazione per maternità, ai quali non vengono invece, come è
noto, riconosciute a carico dell'INPS le prestazioni economiche per
permessi ex art. 33 citato.
L'indennità in oggetto non è riconoscibile ai lavoratori
domestici e ai lavoratori a domicilio, a cui, come è noto, non sono
riconoscibili i permessi di cui alla legge n. 104/92.
Si fa riserva di comunicazioni per quanto si riferisce ai
lavoratori a termine, compresi quelli agricoli e quelli stagionali.
3. DURATA DELLA PRESTAZIONE
La prestazione è riconoscibile per la durata massima complessiva, nell'arco
della vita lavorativa, di due anni, che costituiscono anche il
limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni
persona handicappata. La prestazione stessa può essere frazionata (v.
punto 4).
Si sottolinea che comunque i periodi di congedo straordinario di
cui trattasi rientrano nel limite massimo globale spettante a ciascun
lavoratore ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, di
due anni di permesso, anche non retribuito, "per gravi e
documentati motivi familiari"(il testo completo dell'art. 4 è
riportato ad ogni buon conto nell'allegato 1). Trattandosi di
limite massimo individuale, ad un lavoratore o lavoratrice che
nel tempo avesse fruito (anche soltanto per motivi riguardanti
esclusivamente la propria persona e non il figlio handicappato), ad es.,
di un anno e quattro mesi di permessi anche non retribuiti "per
gravi e documentati motivi familiari", il congedo straordinario
di cui trattasi potrà essere riconosciuto solo nel limite di otto
mesi: naturalmente la differenza fino ai due anni -e cioè un anno e
quattro mesi - potrà invece essere riconosciuta all'altro genitore
che non avesse mai richiesto permessi per motivi familiari o li avesse
chiesti per non oltre otto mesi. Le stesse regole valgono per i
fratelli dei soggetti handicappati in caso di decesso dei genitori.
Lo spirito e le finalità della legge portano a concludere che in
caso di pluralità di figli handicappati il beneficio spetta per
ciascun figlio handicappato, sia pure con i limiti previsti dalle
disposizioni impartite, a seguito di parere del Consiglio di Stato,
per la fruizione dei permessi ex lege 104 circa la
necessità che sia rigorosamente riconosciuta, tramite accertamento
sanitario, l'impossibilità di assistenza di ambedue i figli
usufruendo di un solo congedo straordinario; a proposito della
pluralità di figli portatori di handicap, va peraltro tenuto conto
che, dovendosi considerare il congedo straordinario in parola,
compreso, come detto, nell'ambito massimo di due anni di permessi
"per gravi e documentati motivi familiari", non è mai
possibile per lo stesso lavoratore fruire del "raddoppio":
infatti, utilizzati i due anni per il primo figlio, avrà esaurito
anche il limite individuale per "gravi e documentati motivi
personali". La accennata possibilità di fruizione di ulteriori
periodi biennali per altri figli handicappati è dunque ipotizzabile
solo per l'altro genitore (ovvero, nei casi previsti, per i fratelli o
sorelle), con decurtazione di eventuali periodi da lui utilizzati a
titolo di permessi per gravi e documentati periodi familiari. Lo
spirito e le finalità della legge, invece, escludono che il beneficio
in argomento sia concedibile se la persona handicappata da assistere
presti, a sua volta, attività lavorativa nel periodo di godimento del
congedo da parte degli aventi diritto (genitori o fratelli o sorelle
in caso di morte dei genitori).
4. MISURA DELLA PRESTAZIONE
L'indennità è corrisposta nella misura dell'ultima
retribuzione percepita e cioè quella percepita nell'ultimo mese
di lavoro che precede il congedo (comprensiva del rateo di emolumenti
non riferibili al solo mese considerato (2), e cioè quelli relativi a
tredicesima mensilità, altre mensilità aggiuntive, gratifiche,
indennità, premi, ecc.), sempreché la stessa, rapportata ad un
anno sia inferiore o pari al limite di 70 milioni di Lire,
pari a 36.151,98 Euro (valore valido per il 2000 - v. in appresso). In
pratica, ai fini del limite massimo di erogabilità, la retribuzione
del mese preso a riferimento (comprensiva della quota parte di
tredicesima mensilità, ecc.), se il mese è lavorato a tempo
pieno, va moltiplicata per 12 e divisa per 365 giorni (366 se le
assenze cadono in un anno bisestile), con un limite giornaliero,
quindi (anno 2000), di Lire 191.780 (99,04 Euro). Se invece nel mese
preso a riferimento l'attività è stata svolta in regime di contratto
di lavoro a part time verticale, la retribuzione percepita nel
mese stesso va divisa per il numero dei giorni retribuiti, compresi
quelli festivi o comunque di riposo relativi al periodo di lavoro
effettuato: la retribuzione giornaliera così determinata va
raffrontata con il limite massimo giornaliero sopra indicato (Lire
191.780 per il 2000).
Considerato che, come detto, il beneficio è frazionabile anche
a giorni (interi), l'indennità (pari alla retribuzione effettiva,
oppure a quella inferiore connessa ai limiti massimi annui suddetti di
70 milioni), è da corrispondere per tutti i giorni per i quali il
beneficio è richiesto.
A proposito della frazionabilità si precisa che analogamente alle
astensioni facoltative dal lavoro (congedi parentali), ai fini della
frazionabilità stessa, tra un periodo e l'altro di fruizione è
necessaria -perché non vengano computati nel periodo di congedo
straordinario i giorni festivi, i sabati e le domeniche- l'effettiva
ripresa del lavoro, requisito non rinvenibile né nel caso di domanda
di fruizione del congedo in parola dal lunedì al venerdì (settimana
corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva
a quella di fruizione del congedo, né nella fruizione di ferie. Ciò
non significa comunque che immediatamente dopo un periodo di congedo
al titolo in argomento non possano essere ammessi periodi di ferie (o
di fruizione di altri congedi o permessi), cosicché sia necessario
continuare nella fruizione di congedo straordinario. Significa invece
che due differenti frazioni di congedo straordinario intervallate da
un periodo feriale o altro tipo di congedo, debbono comprendere ai
fini del calcolo del numero di giorni riconoscibili come congedo
straordinario anche i giorni festivi e i sabati (settimana corta)
cadenti subito prima o subito dopo le ferie (o altri congedi o
permessi).
Quanto precede vale anche in caso di part time orizzontale.
In caso di variazioni successive nell'orario di lavoro previsto nel
corso del periodo di congedo richiesto, (passaggio da un periodo part
time orizzontale ad uno di lavoro a tempo pieno o viceversa) la
retribuzione va ridimensionata per adeguarla a quella che
effettivamente verrebbe meno per effetto della fruizione del congedo
straordinario: la retribuzione mensile a cui far riferimento è sempre
quella effettiva con il limite di 70 milioni di Lire rapportate ad
anno - vale a dire con il limite delle anzidette L. 5.833.333 mensili
(comprensive delle mensilità aggiuntive, ecc.) -; per le frazioni di
mese si richiamano i criteri di cui alla circolare n. 182 del
4.8.1997, par. 1.
Il beneficio invece non è riconoscibile, per i periodi in cui
non è prevista attività lavorativa, come ad es. in caso di part
time verticale per i periodi non retribuiti.
Se il congedo viene fruito per frazioni di anno, ai fini del
computo del periodo massimo previsto per la concessione dei 2 anni di
beneficio, l'anno si assume per la durata convenzionale di 365 giorni.
A partire dall'anno 2002 il limite di Lire 70.000.000 è rivalutato
annualmente sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
5. DOMANDA E DOCUMENTAZIONE
La domanda per l'ottenimento del congedo di cui trattasi va prodotta
all'INPS in due copie, una delle quali deve essere restituita a
vista (a stretto giro di posta, se pervenuta con tale mezzo),
all'interessato con l'attestazione da parte dell'INPS della
ricezione, per la consegna al datore di lavoro, che è
conseguentemente autorizzato, dal momento della consegna stessa, ad
erogare la prestazione, dopo aver verificato le condizioni di
erogazione sulla base della documentazione presentata. Eventuali
dubbi circa la possibilità di accoglimento vanno tempestivamente
comunicati da parte del datore di lavoro all'INPS, affinché
l'Istituto stesso assuma le decisioni finali.
L'INPS, dal canto suo, una volta ricevuta la domanda del
lavoratore, effettuerà autonomamente, con la massima tempestività,
le valutazioni di competenza, comunicando con immediatezza
all'interessato e al suo datore di lavoro i motivi che dovessero
ostare al riconoscimento del beneficio richiesto. Non è, in sostanza,
previsto un provvedimento esplicito di "autorizzazione"
nell'ipotesi di esito positivo delle valutazioni anzidette.
Sulla domanda deve essere ovviamente indicato il periodo di congedo
che si intende fruire. In caso di modifica del periodo in
precedenza fissato, deve essere presentata, con le modalità sopra
indicate, una nuova domanda, rettificativa della precedente.
Con la domanda deve essere prodotta dichiarazione dell'altro
genitore di non aver fruito del beneficio, con impegno a comunicare
all'INPS ed al datore di lavoro eventuali modifiche ovvero con
l'indicazione dei periodi fruiti. Dovrà essere riportata con
chiarezza la denominazione del relativo datore di lavoro e,
possibilmente, il numero di posizione INPS dello stesso, qualora si
tratti di datore di lavoro privato.
Alla domanda va allegata la documentazione (anche in copia
dichiarata autentica) relativa al riconoscimento della gravità
dell'handicap, a suo tempo rilasciata dalla commissione medica della
competente ASL, ai sensi dell'art. 4 comma 1 della legge 104/92, con
dichiarazione di responsabilità relativa al fatto che nel frattempo non
sono intervenute variazioni nel riconoscimento della gravità
dell'handicap stesso ed impegno a comunicare qualsiasi variazione
che possa avere riflessi sul diritto al congedo.
Si ricorda che l'accertamento della gravità dell'handicap deve
essere stato effettuato dalla competente commissione ASL da almeno 5
anni. Fa fede a tale proposito la data di rilascio del provvedimento,
salvo che sulla certificazione non sia indicata una diversa
decorrenza.
Non è necessario presentare nuovamente la documentazione qualora
l'accertamento sanitario suddetto sia già in possesso dell'Istituto
per una precedente domanda presentata allo stesso e al datore di
lavoro: è sufficiente dichiarazione in tal senso, unitamente a quella
relativa alla permanenza delle condizioni di gravità.
Il congedo straordinario e le relative prestazioni s'intendono
decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza
fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all'INPS) (4),
che in ogni modo è tenuto ad accoglierla (sempre che sussistano le
condizioni) entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato.
6. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ
L'indennità per il congedo in questione è anticipata dal datore
di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei
trattamenti di maternità, vale a dire con possibilità di conguaglio
con i contributi dovuti all'INPS.
Tale possibilità è prevista per i soli datori di lavoro privati,
compresi quelli non tenuti al versamento della contribuzione per i
trattamenti economici di maternità.
Per quanto riguarda i lavoratori agricoli a tempo indeterminato,
conformemente al sistema di cui all'art.1 della legge 33/80, il
pagamento deve essere effettuato direttamente dall'INPS; le relative
istruzioni verranno fornite a parte.
6.1. Istruzioni per i datori di lavoro che operano con il sistema
del DM10/2
Ai fini della compilazione del mod. DM10/2, i datori di lavoro
indicheranno l'importo dell'indennità in argomento in uno dei righi
in bianco del quadro "D" utilizzando il codice di nuova
istituzione "L070", preceduto dalla dicitura "IND.
CONG. art.80 L.388/2000".
Con la stessa denuncia contributiva i datori di lavoro
provvederanno a conguagliare anche le eventuali indennità afferenti
ai periodi di paga a partire da "GENNAIO 2001".
Nella denuncia interessata dalle operazioni di conguaglio delle
indennità ex art.80 L.388/2000, i datori di lavoro provvederanno,
altresì, ad indicare il numero dei dipendenti ai quali si riferiscono
le indennità in parola, riportandolo in uno dei righi in bianco dei
quadri "B-C" del mod.DM10/2, preceduto dal codice di nuova
istituzione "CS01", e dalla dicitura "CONG.
STRAORD."
Stante la finalità statistica di tale rilevazione nessun dato dovrà
essere riportato nelle caselle "GIORNATE",
"RETRIBUZIONI" e "SOMME A DEBITO".
Nelle ipotesi in cui il lavoratore richieda al datore di lavoro la
trasformazione delle giornate di assenza per le quali ha percepito
l'indennità ex art. 80 lege n. 388/2000 in "ferie" o
permessi di altro genere (v. successivo punto 7), con la denuncia
afferente il periodo in cui viene richiesta la trasformazione, il
datore di lavoro provvederà alla restituzione delle somme anticipate
a titolo di "congedo straordinario".
L'importo da restituire dovrà essere esposto in uno dei righi in
bianco dei quadri "B-C" del mod.DM10/2 preceduto dalla
dicitura "REST.CONG.STRAORD." e dal codice di nuova
istituzione "M070". Nessun dato dovrà essere
riportato nelle caselle "GIORNATE", "NUMERO
DIPENDENTI" e "RETRIBUZIONI".
7. COMPATIBILITÀ DEL CONGEDO STRAORDINARIO CON ALTRI PERMESSI
La legge finanziaria prevede esplicitamente che "durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono usufruire dei
benefici di cui all'art.33 della legge 104/92".
Ciò significa non solo che, come ovvio, chi fruisce del congedo in
questione non può richiedere durante lo stesso periodo permessi ai
sensi dell'art. 33 suindicato ma che tale facoltà è preclusa
nello stesso periodo anche all'altro genitore (o all'altro
fratello o sorella in caso di fruizione da parte di tali soggetti).
Significa anche che non è possibile, prima o dopo la
fruizione di un periodo di congedo straordinario che si riferisca
-anche solo come conseguenza della fruizione del congedo stesso a
cavaliere di due o più mesi- ad una sola parte del mese, richiedere
nell'ambito dello stesso mese giorni di permesso ex lege 104/92
(5). Nel caso di fruizione, nell'ambito dello stesso mese -
prima del godimento di un periodo di congedo straordinario - di
permessi di cui alla legge da ultimo citata, i giorni di permesso
utilizzati ai sensi della legge 104 saranno conteggiati, sempre che
sussistano le altre condizioni (essenzialmente quella del
riconoscimento della gravità dell'handicap da almeno 5 anni), come
"congedo straordinario": in tale ultima ipotesi si dovrà
tenere conto, se necessario, dei criteri illustrati al punto 4), terzo
capoverso. E' comunque fatta salva la possibilità per il lavoratore
stesso di richiedere al datore di lavoro la trasformazione delle
suddette giornate di assenza in "ferie" o permessi di altro
genere, retribuiti o meno: in ogni caso le indennità a carico INPS
per le giornate come sopra non riconoscibili devono essere recuperate
per il tramite del datore di lavoro.
Quanto precede vale anche nel caso in cui i permessi stessi vengano
richiesti nell'ambito dello stesso mese dal secondo genitore (o, nei
casi previsti, fratello o sorella), prima o dopo la fruizione del
periodo frazionato di congedo straordinario da parte dell'altro.
Perciò, ad es., se un congedo straordinario viene chiesto dal
24.1. al 5.4., non potranno essere riconosciuti, né alla madre né al
padre, giorni di permesso ex lege 104, sia nel mese di gennaio
che in quello di aprile (oltre che in quelli di febbraio e marzo).
Il verificarsi, per lo stesso soggetto, durante il
"congedo straordinario", di altri eventi che di per sè
potrebbero giustificare una astensione dal lavoro, non determina
interruzione nel congedo straordinario. In caso di malattia o maternità
è però fatta salva una diversa esplicita volontà da parte
del lavoratore o della lavoratrice volta ad interrompere la fruizione
del congedo straordinario, interruzione che può comportare o meno,
secondo le regole consuete, l'erogazione di indennità a carico
dell'INPS; in tal caso la possibilità di godimento, in momento
successivo, del residuo del congedo straordinario suddetto, è
naturalmente subordinata alla presentazione di nuova domanda (v. par.
4). A proposito della indennizzabilità o meno dell'evento di malattia
o di maternità che consente l'interruzione del congedo straordinario
si sottolinea in particolare che, considerato che la fruizione del
congedo straordinario comporta la sospensione del rapporto di lavoro,
l'indennità è riconoscibile solo se non sono trascorsi più di 60
giorni (6) dall'inizio della sospensione (in linea di massima
coincidente, come è noto, con l'ultima prestazione lavorativa).
L'astensione facoltativa da parte dell'altro genitore, per
il medesimo figlio handicappato e nello stesso periodo in cui il
primo genitore è in godimento del congedo straordinario, non è
ammissibile in quanto l'alternatività di cui alla disposizione in
esame si riferisce anche al godimento di benefici diretti al medesimo
fine, da parte dell'altro genitore.
8. CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
La disposizione in esame prevede che "il periodo medesimo è
coperto da contribuzione figurativa", che spetta, come l'indennità
"fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue
per il congedo di durata annuale".
Sull'argomento si fa riserva di istruzioni a parte.
9. NORME CONTABILI
Per l'imputazione contabile dell'indennità percepita durante la
fruizione del congedo straordinario di cui si tratta, stante la sua
natura di prestazione a sostegno della famiglia con onere a carico
dello Stato e quindi da evidenziare, come già precisato con circolare
n. 206 dell'11.12.2000, nella contabilità separata " GAT "
nell'ambito della "Gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali", sono stati istituiti i
seguenti conti:
Per la rilevazione di eventuali recuperi delle indennità in
argomento è stato istituito il conto GAT 24/34. In corrispondenza di
tale conto è stato istituito il codice di bilancio " 87 "
con il quale sarà aggiornata la procedura "recupero crediti per
prestazioni".
Al predetto conto verranno imputati, da parte della procedura DM,
anche eventuali recuperi effettuati al suddetto titolo dai datori di
lavoro.
Gli importi relativi alle partite di che trattasi che alla fine
dell'esercizio risultino ancora da definire, saranno imputati,
mediante la ripartizione del saldo del conto GPA 00/32 eseguita dalla
suddetta procedura, al conto esistente GAT 00/30.
Il suddetto codice di bilancio con la denominazione: "Indennità
derivante da congedo straordinario art. 80, comma 2, L. 388/2000"
dovrà essere utilizzato, ovviamente, anche per evidenziare,
nell'ambito del partitario del conto GPA 00/69, i crediti per
prestazioni divenuti inesigibili.
Inoltre, le eventuali somme non riscosse dai beneficiari dovranno
essere evidenziate nell'ambito del partitario del conto GPA 10/31 e
contraddistinte dal codice di bilancio di nuova istituzione " 87
- Somme non riscosse dai beneficiari - indennità derivante da congedo
straordinario art. 80, comma 2, L. 388/2000".
Al termine dell'esercizio le partite in argomento che risultino
ancora da definire dovranno essere imputate al conto GAT 10/36.
Nell'allegato n. 4 si riportano i conti di nuova istituzione GAT
10/35, GAT 10/36, GAT 24/34, GAT 30/06, GAT 30/07, GAT 30/86 e GAT
30/87.
IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO
Note
(1)Il riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 33 della l. 104 - che
come è noto, sono applicabili solo fino al terzo anno di età del
bambino - è certamente improprio per situazioni di handicap grave
accertato da almeno cinque anni: il riferimento stesso deve intendersi
perciò operato solo ai fini dell'individuazione dei soggetti titolari
del diritto al congedo straordinario.
(2)Si ricorda che gli emolumenti di cui trattasi sono da calcolare
"pro quota" (vale a dire "in frazioni"),
anche se gli stessi sono stati corrisposti per intero nel mese
considerato ovvero in questo non siano stati corrisposti affatto: così,
ad es., va comunque calcolata la quota frazionaria di tredicesima o
premi, gratifiche, ecc.. Normalmente la frazione stessa è pari ad
1/12; se il premio, gratifica, ecc. spettanti sono riferiti a periodi
inferiori all'anno la frazione si riduce in proporzione (es.: 1/6 dei
premi semestrali).
(3)La stampa sarà curata dalle Sedi utilizzando gli stanziamenti
di bilancio previsti per l'approvvigionamento di modulari.
Per l'allestimento tipografico dei moduli dovrà essere utilizzato
il formato A3 (cm. 29,7 x 42) in modo che il foglio ripiegato assuma
le dimensioni del formato A4 (cm. 21 x 29,7).
In sostanza, sulla facciata anteriore (da ripiegare) dovranno
essere stampate, a sinistra la pag. 4 e a destra la pag. 1, e sulla
facciata posteriore a sinistra la pag. 2 e a destra la pag. 3.
Come può rilevarsi dai moduli consultabili nel sito INTRANET/INTERNET,
il colore di alcuni riquadri è arancio chiaro per il mod. hand 4 -
congedi straordinari genitori, giallo chiaro per il mod. hand 5 -
congedi straordinari fratelli.Ovviamente i moduli possono essere
stampati da P.C., per singola pagina, in formato A4, utilizzando i
"files" scaricabili dal predetto sito INTERNET/INTRANET.
(4)Tale comunicazione può essere considerata in linea di massima
sufficiente, salvo diversa indicazione del lavoratore stesso, per la
modifica del periodo precedentemente fissato.
(5)Per determinare la non fruibilità dei riposi giornalieri ex
lege 104 nell'arco dello stesso mese è sufficiente che una parte
anche minima di congedo straordinario cada nell'arco di un mese.
(6)In caso di malattia il termine di 60 giorni è elevato a due
mesi, se il computo è più favorevole.
