|
Docenti e cosiddetto aggiornamento
in privacy
Arrivano numerose richieste di chiarimenti in merito agli adempimenti sulla
tutela dei dati personali cui attualmente sono impegnate le scuole.
In particolare pare che molti docenti siano obbligati dai dirigenti scolastici,
complici inermi collegi docenti, a partecipare anche fuori orario di servizio,
senza compensi aggiuntivi, a corsi di formazione specifici onde consentire il
cd. adeguamento dei dati personali, sensibili e comuni. A detta dei dirigenti
medesimi tale formazione in servizio sarebbe "questa volta" obbligatoria per
legge e, in qualche caso specifico la delibera del collegio docenti sarebbe
stata adottata addirittura con l'esplicitazione che a detto corso debba
partecipare il collegio "nella sua interezza"
Trattasi di un'ennesimo tentativo di forzare la mano. Per due ordini di
considerazioni. Primo, non esiste il presunto obbligo ex lege e, secondo, il
CCNL, a seguito del D.lvo 29/1993, ora compendiato nel d.lvo 165/01, costituisce
la sola fonte normativa degli obblighi di lavoro del personale della scuola.
Analizziamo cosa prevede la legge.
Attualmente il codice in materia di protezione dei dati personali è costituito
dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196. Questo però non pone a carico
dell'amministrazione un obbligo di formazione di ogni soggetto che tratti dati
personali. Predisposizione del DPS e formazione sono a carico dei Titolari, dei
Responsabili e degli Incaricati del trattamento. Per costoro gli adempimenti
sono dovuti per legge e sanzionati anche penalmente (artt. 15 ssgg): di
conseguenza solo per costoro potrà parlarsi di obbligo a frequentare un corso di
formazione specifico.
Nel quadro delineato dal D.Lgs. 196/03 si individuano infatti tre figure:
titolare, responsabile ed incaricato. Chi sono costoro? Non sono....docenti.
Nel caso delle pubbliche amministrazioni, titolare è la struttura nel suo
complesso (art. 28): ma non c’è dubbio che, concretamente, la titolarità debba
essere esercitata dal legale rappresentante della struttura, cioè, nel caso di
specie, dal dirigente scolastico.
All’altro estremo della scala di responsabilità, la posizione dell’incaricato è
definita dall’art. 30, nei seguenti termini:
"Art. 30. Incaricati del trattamento
1. Le operazioni di trattamento possono essere effettuate solo da incaricati che
operano sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, attenendosi
alle istruzioni impartite.
2. La designazione è effettuata per iscritto e individua puntualmente l'ambito
del trattamento consentito. Si considera tale anche la documentata preposizione
della persona fisica ad una unità per la quale è individuato, per iscritto,
l'ambito del trattamento consentito agli addetti all'unità medesima."
"Trattamento" , ai sensi dell'art. 4 comma 1, è "qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti
elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la
conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione,
l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la
comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche
se non registrati in una banca di dati". Ecco allora che gli incaricati
sono....gli assistenti amministrativi: il trattamento dati è per questi la
precondizione per poter svolgere il lavoro che contrattualmente sono tenuti a
svolgere.
Rimane il "responsabile", che è figura intermedia e che (art. 29 e 30) dà
istruzioni agli incaricati circa il trattamento. Non può essere che...il DSGA,
il quale ha, per contratto, il compito di coordinare ed organizzare l’attività
degli assistenti amministrativi: non può svolgerlo, in relazione al trattamento
dei dati (e tutta l’attività degli uffici è – in un modo o nell’altro –
trattamento di dati), se non riveste la funzione di responsabile.
Ed i docenti? Non è sostenibile l'obbligo per legge ad una formazione specifica.
Può sembrare un paradosso, ma per il personale docente il trattamento dei dati
personali si riduce alla tenuta dei registri o alla compilazione.....del
portfolio. Il registro di classe o il portfolio contengono infatti dati
personali. Questo significa che possono accedervi o persone autorizzate a
trattare quei dati (ad esempio i docenti o il personale di segreteria) oppure,
solo per le parti che li riguardano e dietro esplicita richiesta, gli
interessati, vale a dire le persone a cui i dati si riferiscono. Il problema è
pertanto come proteggere i dati, e la soluzione va trovata nell'individuare da
parte dell'istituzione scolastica nel suo complesso meri accorgimenti
organizzativi e non interventi formativi ad hoc per il personale docente.
Anche per la formazione in tema di privacy valgono pertanto i principi generali:
per il docente la formazione in servizio continua ad essere un diritto (art. 62
CCNL/2003, già 13 CCNL/1999). Che si tratti di un obbligo non è scritto da
nessuna parte.
Infatti l'art. 27 del CCNL, nel disciplinare l'attività funzionale
all'insegnamento, al comma 1 afferma che "essa comprende tutte le attività,
anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca,
valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, ecc", ma, al comma 3,
elencando le attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti non fa
alcun cenno alla formazione e aggiornamento, cosi come nessuna traccia di tale
attività compare nel comma 2, relativo ai cosiddetti "adempimenti individuali".
Vero è che il CCNL dedica una intera partizione (il capo VI) alla formazione. In
particolare, l'art. 65 (piano annuale delle istituzioni scolastiche) assegna al
Collegio dei docenti la delibera del piano annuale delle attività di
aggiornamento e formazione, "coerentemente con gli obiettivi e i tempi del POF,
considerando anche esigenze ed opzioni individuali". E' chiaro che nella
delibera, soprattutto se l'attuazione di attività di formazione comporta degli
oneri a carico del bilancio dell'istituto, vanno determinate anche le modalità
di svolgimento e di partecipazione. Tuttavia una delibera assunta dal Collegio
in merito alle modalità di partecipazione (totalità dei docenti) potrà essere
fatta valere dal dirigente per la sua valenza etico-professionale, come forte
raccomandazione, ma una eventuale non partecipazione di qualche docente
all'iniziativa, previa opportuna verbalizzazione del proprio dissenso in sede di
formazione della delibera (stante il carattere vincolante della delibera per i
suoi autori, cfr. art. 24 DPR 3/57), non può essere considerata infrazione agli
obblighi contrattuali e, pertanto, perseguita disciplinarmente.
12 marzo 2007 |