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Sentenza sull'obbligo del cartellino marcatempo

dall'Avv. Francesco Orecchioni


Nella scuola pubblica i docenti non hanno l'obbligo di marcare la presenza con il cartellino marcatempo. Sono sufficienti il registro di classe e il giornale del professore (Cassazione Sezione Lavoro n. 11025 del 12 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. De Matteis).

E' quanto ha stabilito la Cassazione accogliendo il ricorso di un professore al quale il Provveditore agli Studi di Isernia aveva inflitto la sanzione disciplinare della censura per non aver eseguito l'ordine del Preside di timbrare il cartellino.

Il professore si era rivolto al Pretore di Isernia sostenendo che al preside non era consentito imporre al personale docente l'obbligo di marcare la presenza mediante il cartellino magnetico, in quanto gli strumenti da applicare per il controllo delle presenze erano il registro di classe ed il giornale del professore.

Sia il Pretore di Isernia che la Corte d'Appello di Campobasso hanno ritenuto infondata la domanda. Il professore ha dunque proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte d'Appello, censurandola per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11025 del 12 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel. De Matteis) ha accolto il ricorso. Per i dipendenti pubblici – ha affermato la Corte – l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo dell'orario di lavoro deve discendere da apposita fonte normativa legale o contrattuale; la giurisprudenza amministrativa è univoca nell'affermare l'esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o altri sistemi di registrazione.

Nel settore scolastico l'art. 89 del contratto collettivo prevede l'obbligo per il personale ATA di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze, mentre analogo obbligo non è previsto per il personale docente.


17 giugno 2006