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Sentenza sull'obbligo del cartellino
marcatempo
dall'Avv. Francesco Orecchioni
Nella scuola pubblica i docenti non hanno l'obbligo di marcare la presenza con
il cartellino marcatempo. Sono sufficienti il registro di classe e il giornale
del professore (Cassazione Sezione Lavoro n. 11025 del 12 maggio 2006, Pres.
Mileo, Rel. De Matteis).
E' quanto ha stabilito la Cassazione accogliendo il ricorso di un professore al
quale il Provveditore agli Studi di Isernia aveva inflitto la sanzione
disciplinare della censura per non aver eseguito l'ordine del Preside di
timbrare il cartellino.
Il professore si era rivolto al Pretore di Isernia sostenendo che al preside non
era consentito imporre al personale docente l'obbligo di marcare la presenza
mediante il cartellino magnetico, in quanto gli strumenti da applicare per il
controllo delle presenze erano il registro di classe ed il giornale del
professore.
Sia il Pretore di Isernia che la Corte d'Appello di Campobasso hanno ritenuto
infondata la domanda. Il professore ha dunque proposto ricorso per cassazione
avverso la decisione della Corte d'Appello, censurandola per vizi di motivazione
e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 11025 del 12 maggio 2006, Pres. Mileo, Rel.
De Matteis) ha accolto il ricorso. Per i dipendenti pubblici – ha affermato la
Corte – l'obbligo di adempiere alle formalità prescritte per il controllo
dell'orario di lavoro deve discendere da apposita fonte normativa legale o
contrattuale; la giurisprudenza amministrativa è univoca nell'affermare
l'esigenza di una fonte normativa specifica per la facoltà di sottoporre il
personale dipendente al controllo delle presenze mediante orologi marcatempo o
altri sistemi di registrazione.
Nel settore scolastico l'art. 89 del contratto collettivo prevede l'obbligo per
il personale ATA di adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle
presenze, mentre analogo obbligo non è previsto per il personale docente.
17 giugno 2006 |