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RECUPERO DELLE FRAZIONI
ORARIE DOVUTE ALLA RIDUZIONE DELL'ORA DI LEZIONE PER MOTIVI STRUTTURALI
Nell'a.s.2000/2001 il Consiglio d'Istituto dell'IPSIA … omissis… di
Torino propone al Dirigente Scolastico ed al Collegio dei Docenti, così come
avviene da circa 20 anni nell'istituto, la riduzione di tutte le ore di lezione
ad unità orarie di 50 minuti (C.M. 192/80), per motivi totalmente estranei alla
didattica ma bensì per motivi strutturali dovuti all'elevato tasso di
pendolarismo degli studenti che nella misura di circa il 40% risiedono fuori
Torino.
Il Collegio dei Docenti accetta tale proposta ritenendola compatibile con il
raggiungimento degli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa(P.O.F.).
Il Dirigente Scolastico non dispone la riduzione totale delle ore di lezione a
50 minuti, ma solo della 1°,5° e 6°ora di lezione del mattino (C.M. 243/79) e di
tutte le ore di lezione del pomeriggio, non ritenendo sufficienti le condizioni
per una riduzione totale secondo la C.M. 192/80.
A seguito delle proteste degli studenti e dei loro genitori per il posticipato
termine delle lezioni del mattino dalle ore 13,10 alle ore 13,30 che ne
deriverebbe, il Dirigente Scolastico ripristina la consueta scansione oraria di
50 minuti, ma chiede ai docenti il recupero di un'ora settimanale in varie
attività a scelta quali: supplenze, ore di assistenza per chi non si avvale
dell'insegnamento della religione cattolica, attività di recupero e /o
approfondimento, visite didattiche, consulenza studenti.
Circa 25 docenti rifiutano tale recupero e le RSU iniziano una trattativa con il
Dirigente Scolastico, anche attraverso l'intervento della commissione di
conciliazione dell'allora Provveditorato agli Studi, ora CSA(Centro servizi
Amministrativi).
La trattativa non approda a risultati concreti e il Dirigente Scolastico
continua nella sua richiesta di recupero di un'ora settimanale.
Al termine dell'anno scolastico 2000/2001 il Dirigente Scolastico richiede alla
Direzione Provinciale del Tesoro di effettuare una trattenuta stipendiale per i
docenti che tale recupero hanno rifiutato, e quantificata in un numero di ore
somma delle frazioni orarie di 10 minuti della 2° e 4° ora di lezione del
mattino, non soggette, secondo la C.M. 243/79, alla riduzione a 50 minuti.
La Direzione Provinciale del Tesoro provvede alla detrazione richiesta,
motivandola con la voce "sciopero" e indicando date di fantasia per la sua
effettuazione (alcuni docenti sono dichiarati in sciopero di domenica, a
capodanno, il primo maggio oppure nel loro giorno libero).
Due docenti si rivolgono al loro avvocato di fiducia che cita il MIUR, il
Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'IPSIA…omissis… presso il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino che così si pronuncia:
Il Tribunale Ordinario di Torino in funzione di Giudice del Lavoro
pronuncia la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite iscritte ai nn.7035 e 7143 R.G.L.2002, promosse da …omissis…
1. DICHIARA la carenza di legittimazione passiva del MIUR, compensando le spese
di lite tra tale parte ed i ricorrenti.
2. CONDANNA il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere ai
ricorrenti i seguenti importi netti: a … omissis… € 360,32 e a …omissis… €
373,53 oltre interessi legali dalle trattenute al saldo.
3. CONDANNA l'IPSIA …omissis…ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in
solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in €
2.500,00 oltre IVA e Cpa.
Torino, 2 dicembre 2002
Altra Sentenza favorevole sul "presunto" obbligo di
recupero....
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia alla pubblica udienza civile del 2/10/02
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al III 1481/2000 R.G.
avente ad oggetto: riduzione di orario ed obbligo per i docenti di recupero di
parte di detta riduzione
contro: Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri e ITIS "B.Russel" con
Liceo Scientifico "G.Passoni" di Guastalla
DISPOSITIVO
Visto l'art.424 c.p.c. a definizione del giudizio dichiarata non sussistente per
i docenti l'obbligo di recupero della parte intermedia della riduzione
dell'orario scolastico giornaliero disposto per cause di forza maggiore o
comunque non concernenti esigenze didattiche e, di conseguenza, dichiarato
illegittimo l'ordine di servizio imponente il detto recupero, dichiara tenuto e
condanna l'istituto convenuto, in persona del suo legale rappresentante, a
corrispondere ai singoli ricorrenti, in relazione alle ore di lavoro
singolarmente prestate in attuazione del cennato ordine di servizio, la
retribuzione ex art.70 CCNL 4/8/1995* di comparto, composte di credito
maggiorate, dalla periodica loro maturazione, di separatamente conteggiati
rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo
condanna l'istituto convenuto a rifondere ai difensori dei ricorrenti le spese
di giudizio che liquida in € 3000,00 per competenze ed onorari e di € 300,00 per
spese.
(* si tratta dell'art. del CCNL sulle ore eccedenti)
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