Gilda degli Insegnanti

di Napoli

 

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RECUPERO DELLE FRAZIONI ORARIE DOVUTE ALLA RIDUZIONE DELL'ORA DI LEZIONE PER MOTIVI STRUTTURALI

Nell'a.s.2000/2001 il Consiglio d'Istituto dell'IPSIA … omissis… di Torino propone al Dirigente Scolastico ed al Collegio dei Docenti, così come avviene da circa 20 anni nell'istituto, la riduzione di tutte le ore di lezione ad unità orarie di 50 minuti (C.M. 192/80), per motivi totalmente estranei alla didattica ma bensì per motivi strutturali dovuti all'elevato tasso di pendolarismo degli studenti che nella misura di circa il 40% risiedono fuori Torino.
Il Collegio dei Docenti accetta tale proposta ritenendola compatibile con il raggiungimento degli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa(P.O.F.).
Il Dirigente Scolastico non dispone la riduzione totale delle ore di lezione a 50 minuti, ma solo della 1°,5° e 6°ora di lezione del mattino (C.M. 243/79) e di tutte le ore di lezione del pomeriggio, non ritenendo sufficienti le condizioni per una riduzione totale secondo la C.M. 192/80.


A seguito delle proteste degli studenti e dei loro genitori per il posticipato termine delle lezioni del mattino dalle ore 13,10 alle ore 13,30 che ne deriverebbe, il Dirigente Scolastico ripristina la consueta scansione oraria di 50 minuti, ma chiede ai docenti il recupero di un'ora settimanale in varie attività a scelta quali: supplenze, ore di assistenza per chi non si avvale dell'insegnamento della religione cattolica, attività di recupero e /o approfondimento, visite didattiche, consulenza studenti.


Circa 25 docenti rifiutano tale recupero e le RSU iniziano una trattativa con il Dirigente Scolastico, anche attraverso l'intervento della commissione di conciliazione dell'allora Provveditorato agli Studi, ora CSA(Centro servizi Amministrativi).
La trattativa non approda a risultati concreti e il Dirigente Scolastico continua nella sua richiesta di recupero di un'ora settimanale.


Al termine dell'anno scolastico 2000/2001 il Dirigente Scolastico richiede alla Direzione Provinciale del Tesoro di effettuare una trattenuta stipendiale per i docenti che tale recupero hanno rifiutato, e quantificata in un numero di ore somma delle frazioni orarie di 10 minuti della 2° e 4° ora di lezione del mattino, non soggette, secondo la C.M. 243/79, alla riduzione a 50 minuti.
La Direzione Provinciale del Tesoro provvede alla detrazione richiesta, motivandola con la voce "sciopero" e indicando date di fantasia per la sua effettuazione (alcuni docenti sono dichiarati in sciopero di domenica, a capodanno, il primo maggio oppure nel loro giorno libero).


Due docenti si rivolgono al loro avvocato di fiducia che cita il MIUR, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'IPSIA…omissis… presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Torino che così si pronuncia:

Il Tribunale Ordinario di Torino in funzione di Giudice del Lavoro
pronuncia la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite iscritte ai nn.7035 e 7143 R.G.L.2002, promosse da …omissis

1. DICHIARA la carenza di legittimazione passiva del MIUR, compensando le spese di lite tra tale parte ed i ricorrenti.
2. CONDANNA il Ministero dell'Economia e delle Finanze a corrispondere ai ricorrenti i seguenti importi netti: a … omissis… € 360,32 e a …omissis… € 373,53 oltre interessi legali dalle trattenute al saldo.
3. CONDANNA l'IPSIA …omissis…ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in solido tra loro, a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in € 2.500,00 oltre IVA e Cpa.

Torino, 2 dicembre 2002
 

    

Altra Sentenza favorevole sul "presunto" obbligo di recupero....

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia alla pubblica udienza civile del 2/10/02 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al III 1481/2000 R.G.

avente ad oggetto: riduzione di orario ed obbligo per i docenti di recupero di parte di detta riduzione

contro: Istituto Tecnico Statale Commerciale per Geometri e ITIS "B.Russel" con Liceo Scientifico "G.Passoni" di Guastalla

DISPOSITIVO

Visto l'art.424 c.p.c. a definizione del giudizio dichiarata non sussistente per i docenti l'obbligo di recupero della parte intermedia della riduzione dell'orario scolastico giornaliero disposto per cause di forza maggiore o comunque non concernenti esigenze didattiche e, di conseguenza, dichiarato illegittimo l'ordine di servizio imponente il detto recupero, dichiara tenuto e condanna l'istituto convenuto, in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere ai singoli ricorrenti, in relazione alle ore di lavoro singolarmente prestate in attuazione del cennato ordine di servizio, la retribuzione ex art.70 CCNL 4/8/1995* di comparto, composte di credito maggiorate, dalla periodica loro maturazione, di separatamente conteggiati rivalutazione monetaria ed interessi legali sino al saldo

condanna l'istituto convenuto a rifondere ai difensori dei ricorrenti le spese di giudizio che liquida in € 3000,00 per competenze ed onorari e di € 300,00 per spese.

(* si tratta dell'art. del CCNL sulle ore eccedenti)