Gilda degli Insegnanti

di Napoli

 

Home     |     News     |     Comunicati     |    Rubriche    |     Documenti     |    Sede provinciale    |     Cerca    |    Archivio     |     Scrivici
 


Assemblee ANP: nota U.S.R. 23 ottobre 2003


Grazie alle denunce della Gilda di Napoli in difesa della democrazia scolastica e contro forme striscianti di sindacalismo giallo nelle scuole, ad opera di chi pretende di rappresentare contemporaneamente i docenti e la controparte dirigenziale, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale bacchetta sonoramente l'ANP «la funzione dirigenziale si qualifica ... come funzione di garanzia dei diritti di tutte le parti interessate all’efficienza del funzionamento dell’istituzione scolastica e dell’ erogazione del servizio. Tanto nella prospettiva di un confronto per il reciproco rricchimento tra funzioni dirigenziali che, seppure a diverso livello, sono chiamate a governare il sistema delle relazioni sindacali, "nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità"».

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
IL DIRETTORE GENERALE

 

C. d. S. prot. 19987/P                                          Napoli, 23 ottobre 2003      

  

                                                                        Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
della Regione Campania
Loro Sedi

 

 Oggetto: Elezioni RSU Scuola - Diritto di Assemblea - Parere reso dall’ ARAN

Le elezioni per il rinnovo delle RSU nel comparto Scuola richiedono da parte delle SS. LL. una particolare attenzione nell’applicazione di specifiche competenze, al fine di garantire:

- la correttezza e la trasparenza delle procedure;

- la piena e completa osservanza  degli adempimenti previsti dalle norme regolamentari;

- il rispetto della tempistica e di ogni altra modalità di promozione e sviluppo delle iniziative connesse alle procedure richiamate nel Protocollo allegato alla nota ministeriale 30 luglio 2003;

- la  regolare applicazione della normativa sulle Assemblee Sindacali prevista  dal CCNQ del 7.8.98 e dall’art.8 del  CCNL stipulato il 24 luglio 2003.

In particolare si richiama l’attenzione sul corretto esercizio del diritto di Assemblea, che a fronte di numerosi quesiti proposti ad ogni livello, trova nel parere espresso dall’ ARAN in data 22.10.2003, di seguito riportata integralmente, una chiara e completa esplicazione, proponendo responsabili norme comportamentali da parte del dirigente scolastico. 

"In ordine al quesito in oggetto si precisa che la circostanza della indizione delle elezioni delle RSU nulla modifica in ordine al diritto di assemblea che rimane regolamentato dal CCNQ del 7 agosto 1998 e dai CCNL di comparto e di area.
Si significa al proposito che il diritto di indire l'assemblea in orario di lavoro è in capo esclusivamente alle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto (cfr. CCNQ del 18 dicembre 2002) e alla RSU unitariamente intesa, nel rispetto delle procedure previste (cfr. art.8 del CCNL di comparto del 24 luglio 2003).

Non hanno titolo ad indire la assemblea:
- le organizzazioni sindacali non rappresentative nel comparto, ancorché presenti nell'istituzione scolastica;

- le organizzazioni sindacali non rappresentative nel comparto presentatrici delle liste i cui candidati sono stati eletti nelle precedenti elezioni delle RSU che scadono il prossimo dicembre, in quanto la RSU, come sopra precisato, assume tale iniziativa nel suo complesso e non per il tramite dei singoli componenti.

Ne deriva che la organizzazione sindacale CIDA - ANP, non essendo rappresentativa nel comparto scuola, non è titolare del diritto citato e, pertanto, non può indire assemblee del personale docente e ATA.

La CIDA - ANP è, invece, organizzazione sindacale rappresentativa nell'area V e, quindi, può indire l'assemblea in orario di lavoro per i dirigenti scolastici, nel limite orario annuo previsto e nel rispetto delle procedure, con la precisazione che alla stessa non può partecipare il personale docente o ATA, appartenente al comparto. Nel caso in cui ciò avvenga l'assenza dal lavoro risulta ingiustificata.

Si significa, infine, che operando il dirigente scolastico con i poteri del privato datore di lavoro, la sua posizione è di controparte contrattuale e, quindi, nel caso di assemblea del personale del comparto egli non può parteciparvi se non esplicitamente invitato, così come non possono parteciparvi soggetti diversi dai lavoratori interessati (es. rappresentanti dei genitori) con la sola eccezione dei dirigenti sindacali esterni delle organizzazioni sindacali rappresentative (cfr. nota di chiarimenti ARAN del 22 maggio 2001, prot. 7732)".

Si prospetta, ai fini di una diffusa riflessione sulle specifiche questioni rappresentate, la basilare considerazione – indubbiamente da tutti condivisa – che la funzione dirigenziale si qualifica - soprattutto in particolari ambiti di competenza del profilo professionale – come funzione di garanzia dei diritti di tutte le parti interessate all’efficienza del funzionamento dell’istituzione scolastica e dell’ erogazione del servizio.

Tanto nella prospettiva di un confronto per il reciproco arricchimento tra funzioni dirigenziali che, seppure a diverso livello, sono chiamate a governare il sistema delle relazioni sindacali, ”nel rispetto della distinzione dei ruoli e delle rispettive responsabilità”.

Si ringrazia per la comprovata collaborazione.

Il Direttore Generale
F/to     Alberto Bottino