Videosorveglianza
in banca: ripresi solo i piedi. Precisazioni
del Garante
“E’ grave che continuino
ad essere diffuse informazioni
sull’applicazione della legge sulla privacy
che ne travisano il contenuto e la
presentano in modo da determinare reazioni
negative nei cittadini, i quali, invece, a
milioni, hanno ricevuto dal Garante tutela
dei loro diritti.”
Questo il commento
dell’Autorità alla notizia sulle telecamere
installate in una banca di Camucia e che
avevano ripreso solo i piedi dei rapinatori.
Il Garante precisa che
non esiste alcuna norma della legge sulla
privacy che vieti di installare telecamere
che non siano in grado di individuare il
volto di una persona presente nella filiale
di una banca.
Al contrario, come più
volte ribadito dal Garante, la legge n. 675
del 1996 non ostacola affatto
l’installazione di telecamere a fini di
sicurezza, come dimostra l’elevato numero di
sistemi di videosorveglianza attualmente in
uso presso banche, esercizi commerciali,
enti pubblici, aziende, semplici privati.
Ciò risulta chiaro non solo dalla stessa
normativa sulla privacy, ma dalle diverse
pronunce con le quali l’Autorità Garante ha
indicato anche i precisi criteri per
contemperare il diritto alla riservatezza
delle persone con le esigenze di sicurezza
della collettività.
Il Garante ha indicato,
infatti, fin dal dicembre 2000, le garanzie
con le quali le installazioni di impianti di
videosorveglianza sono non solo possibili,
ma consentite a fini di tutela della
sicurezza dei cittadini e dei clienti delle
banche.
Non avrebbe alcun senso,
anche logico -del resto- installare un
sistema di videosorveglianza per la
sicurezza dei clienti che riprenda solo il
tronco e la parte inferiore della persona e
non anche il volto.
Il Garante chiederà alla
banca notizie sulle modalità di
installazione del sistema di
videosorveglianza.
Roma, 27 dicembre 2002