[doc. web n.
1003082]
Videosorveglianza - Web-cam su spiagge - 14
giugno 2001
Non
violano le disposizioni sulla protezione dei
dati personali sistemi ed apparecchiature
dislocate su spiagge, specie a fini
promozionali o pubblicitari, che non
consentano di identificare anche
indirettamente gli interessati, in ragione
della distanza dal luogo ripreso o di altre
caratteristiche tecniche.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
NELLA
riunione odierna, in presenza del prof.
Stefano Rodotà, presidente, del prof.
Giuseppe Santaniello, vice presidente, del
prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan,
componenti e del dott. Giovanni Buttarelli,
segretario generale;
ESAMINATA
la segnalazione inviata dal Codacons in data
25 maggio 2001;
VISTA la
documentazione in atti;
VISTE le
osservazioni dell’Ufficio formulate dal
segretario generale ai sensi dell’art. 15
del regolamento del Garante n. 1/2000;
RELATORE
il prof. Stefano Rodotà;
PREMESSO:
Il
Codacons ha chiesto al Garante e ad alcune
autorità giudiziarie di verificare la
liceità e la correttezza del trattamento di
dati personali collegato all’installazione
su alcune spiagge di telecamere "WEB-CAM"
che riprendono immagini trasmesse attraverso
siti internet.
La
segnalazione non indica precise località o
stabilimenti e l’Autorità ha avviato alcuni
primi accertamenti - che si sono conclusi il
31 maggio 2001- sulla base di concomitanti
notizie di stampa riferite ad taluni
stabilimenti del litorale romano.
CIÓ PREMESSO, IL GARANTE OSSERVA:
Dagli
accertamenti svolti presso gli stabilimenti
"Faber Beach", "Vecchia Pineta" e "Il
Corallo" di Ostia non sono emerse specifiche
violazioni dei principi in materia di
trattamento di dati personali nelle attività
di video sorveglianza, richiamati in
numerosi provvedimenti di questa Autorità
(riportati sul sito web del Garante
www.garanteprivacy.it)
Il
Dipartimento vigilanza e controllo
dell’Ufficio ha accertato la presenza di
telecamere che riprendono alcuni tratti di
spiaggia a fini promozionali e pubblicitari
o di informazione sulle condizioni
metereologiche, sull’affollamento delle
spiagge o sulla disponibilità di impianti.
In un caso le telecamere risultano
installate dalla Regione Lazio per
controllare il fenomeno dell’erosione delle
spiagge.
Dagli
accertamenti svolti e dalle informazioni
raccolte presso i gestori degli stabilimenti
è emerso che le telecamere oggetto di
verifica non consentono di individuare i
tratti somatici delle persone che figurano
nei campi visuali ripresi.
Le
telecamere risultano prive della possibilità
di utilizzare la funzione zoom, non
consentono il brandeggio e sono in alcuni
casi a bassa risoluzione o dislocate a lunga
distanza dalla zona ripresa
(venti.venticinque mt.). Analoga verifica è
stata curata sui siti web che riproducono le
immagini in diretta o sulla base di
periodici aggiornamenti. E’ stata inoltre
attestata la mancanza di sistemi più comuni
di videosorveglianza. Pur non essendo
individuate le persone riprese, almeno uno
dei gestori (stabilimento "Faber Beach") si
è dichiarato in procinto di installare
comunque cartelli per avvertire i
frequentatori della presenza delle
telecamere.
Va quindi
ritenuta accertata l’assenza, nei primi casi
considerati da questa Autorità, di
apparecchiature che permettano di
identificare, in modo diretto o indiretto,
gli interessati.
Il Garante
si riserva di disporre ulteriori
accertamenti in presenza di circostanziate
segnalazioni e ritiene necessario inviare
copia del presente provvedimento alle
competenti autorità amministrative che si
occupano dell’occupazione di zone demaniali
marittime, affinché valutino la sentita
esigenza di menzionare - tra i presupposti
che i concessionari dichiarano all’atto
della concessione di conoscere e di
accettare senza riserve - l’obbligo del
gestore dello stabilimento di rispettare i
vigenti principi in materia di trattamento
di dati personali, in particolare per quanto
riguarda l’istallazione di telecamere.
A tal
fine, alle medesime autorità viene trasmessa
altresì copia del provvedimento di carattere
generale del 29 novembre 2000 con il quale
il Garante ha sintetizzato gli obblighi in
materia di videosorveglianza anche per
quanto riguarda l’informativa al pubblico,
la registrazione delle immagini e i principi
di pertinenza e proporzionalità nel
trattamento dei dati.
Copia di
tale provvedimento e della presente
decisione è inoltre trasmessa alla Regione
Lazio e ai gestori degli stabilimenti
indicati in premessa, affinché si attengano
ai principi richiamati nella gestione delle
telecamere già installate e di eventuali
iniziative analoghe, nonché all’associazione
che ha segnalato il caso al Garante e alle
autorità giudiziarie destinatarie della
segnalazione medesima.
PER
QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
dispone per quanto indicato in premessa
la trasmissione di copia del presente
provvedimento alla Regione Lazio, ai
gestori degli stabilimenti oggetto di
verifiche ed alle autorità
amministrative competenti in materia di
occupazione di zone demaniali marittime,
nonché al Codacons e alle autorità
giudiziarie destinatarie della
segnalazione pervenuta al Garante.
Roma, 14 giugno 2001
IL
PRESIDENTE
Rodotà
IL RELATORE
Rodotà
IL
SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli