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[doc web n. 1002044]
Il Garante nel rispondere ad un comune richiama nuovamente l' attenzione sulla necessità di richiedere il consenso per poter installare strumenti di videosorveglianza.
e, p.c. alla Prefettura di Bergamo
Al riguardo, si osserva che in Italia, a differenza di altri Paesi europei (come, ad esempio, la Francia), non esiste ancora un'apposita normativa sulla videosorveglianza. La direttiva comunitaria n. 95/46/CE del 1995 e la Convenzione n. 108/1981 del Consiglio d'Europa rendono obbligatoria l' applicazione della disciplina sul trattamento dei dati personali anche ai suoni e alle immagini (quali quelli registrati nei controlli video), qualora permettano di identificare un soggetto anche in via indiretta (attraverso, cioè, il collegamento con altre informazioni). La legge n. 675 del 1996, che ha attuato la Convenzione 108 e ha recepito la direttiva europea in buona parte, considera anch' essa come " dato personale" qualunque informazione che permetta l' identificazione anche in via indiretta dei soggetti interessati, sebbene derivante da suoni o da immagini anziché da dati alfanumerici. Tale legge è senz'altro applicabile anche ai trattamenti di suoni e di immagini effettuati attraverso sistemi di videosorveglianza, a prescindere dalla circostanza che tali informazioni siano eventualmente registrate in un archivio elettroniche e comunicate a terzi, dopo il loro temporaneo monitoraggio in un circuito di controllo. Le registrazioni effettuate mediante l'uso di telecamere non contengono sempre e necessariamente dati di carattere personale, in quanto la distanza, l'ampiezza dell'angolo visuale, la qualità degli strumenti, ecc, possono non rendere identificabili le persone inquadrate. Tuttavia, come già precisato, non è necessario che le persone siano identificate in maniera chiara ed univoca, essendo sufficiente che i soggetti possano essere identificati attraverso, ad esempio, il collegamento con altre fonti conoscitive quali foto segnaletiche, identikit o archivi di polizia contenenti immagini. L'iniziativa in discussione a Romano di Lombardia presuppone un' attenta riflessione volta ad appurare:
In questo quadro, suscita ampie perplessità la prospettiva dell'attivazione di un sistema di videosorveglianza privo di un insieme articolato di garanzie, che dovrebbero riguardare, in modo particolare, l'eventuale intenzione di conservare le immagini in un apposito archivio, l'individuazione dei soggetti legittimati ad accedere alle registrazioni anche all'interno dell'ente, e l'eventuale messa a disposizione delle registrazioni in favore di altri soggetti pubblici. Riguardo a quest'ultimo aspetto, si segnala, inoltre, che la divulgazione di dati tra soggetti pubblici richiede l'esistenza di una puntuale norma di legge o di regolamento ed è possibile, in via del tutto residuale, anche quando non sia prevista da una norma, purché sia necessaria per lo svolgimento di alcune funzioni istituzionali e sia effettuata una comunicazione preventiva al Garante (il quale potrebbe vietarla in caso di violazione della legge: art. 27, comma 2, legge n. 675/96). Si evidenzia comunque che la materia sarà oggetto di un apposito decreto delegato previsto dalla legge n. 676/96 (art. 1, comma 1, lett. i)), il quale dovrà definire regole specifiche che permettano di completare il bilanciamento tra gli interessi perseguiti nel settore della pubblica sicurezza e della prevenzione dei reati con il diritto alla riservatezza degli interessati. In questo quadro, non è da escludere la prospettiva che l'installazione dei sistemi di videosorveglianza siano oggetto per il futuro, di un esame preliminare da parte di questa Autorità in ossequio a quanto previsto dall'art. 20 della citata direttiva comunitaria, e ciò al fine di verificare l'eventuale necessità di alcune previsioni a garanzia degli interessati. Il Garante resta a disposizione per ogni ulteriore contributo alla corretta definizione delle eventuali iniziative che il Comune riterrà di adottare in questa materia. IL PRESIDENTE |