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Tutor: sul "Sole" un'interpretazione unilaterale
A quanto pare, dopo una fase improntata alla cautela, il Sole24ore-Scuola ha
deciso di “scendere in campo” con maggior determinazione sulle questioni più
spinose della Riforma Moratti, in particolare sulla questione del tutor, figura
sulla quale si concentrerebbe attualmente “la più aspra delle polemiche”, come
scrive Giovanni Scaminaci sul n.14 del 17-30 settembre 2004.
Dopo aver sottolineato la delicata situazione in cui si possono venire a trovare
i dirigenti scolastici, tra pressioni e minacce del MIUR da una parte e Collegi
o sindacati dall’altra, e aver auspicato che il MIUR si decida a fornire le
annunciate “nuove indicazioni alle scuole”, Giovanni Scaminaci, nell’articolo
“Tutor in cerca di soluzioni”, sostiene che non tutte le questioni che vengono
prospettate sono veramente problematiche dal punto di vista interpretativo ma
che in molti casi si tratterebbe piuttosto di vere e proprie forzature, una
sorta di “resistenza passiva” all’applicazione della Riforma. In questo senso,
il Sole 24 ore ha dissolto ogni residuo dubbio: la figura del tutor, pur non
essendo prevista esplicitamente nella legge 53/2003 - per quanto riguarda la
scuola primaria - ma solo nel decreto legislativo 59/2004, va comunque
istituita.
Il fatto che vi possa essere un “eccesso di delega”, non essendo questa figura
prevista specificamente nel testo della legge di riforma, non preoccupa
minimamente Scaminaci. Collegi e dirigenti scolastici, scrive, devono procedere
lo stesso: non sta alle scuole infatti dichiarare l’incostituzionalità delle
norme. Il fatto che l’eventuale incostituzionalità di alcune norme debba essere
“accertata e dichiarata dagli organi competenti”, quindi dalla Corte
Costituzionale o da altri tribunali e non certo dai Collegi docenti, ci sembra
un’ovvietà. I Collegi, salvo improbabili casi in cui qualcuno ha forse confuso
gli organi collegiali della scuola con i Soviet, si limitano ad agire con le
loro deliberazioni nel rispetto e in attuazione di altre norme dello Stato, di
rango primario, appunto, quali la legge 59/1997 e il suo Regolamento attuativo
Dpr 275/99. Secondo cui materie come la progettazione delle attività didattiche,
la formulazione degli orari, le modalità organizzative di impiego dei docenti
competono esclusivamente alle istituzioni scolastiche nell’ambito della loro
autonomia didattica ed organizzativa.
Non solo ma, come è stato rilevato più volte, manca un altro presupposto
fondamentale per non procedere necessariamente alla nomina di un (solo) docente
tutor per ogni gruppo docente: questa figura non è (tuttora) prevista nel
Contratto di lavoro dei docenti come profilo professionale specifico. E
tantomeno è stata avviata la necessaria e prevista “specifica formazione”.
C’è poi un’ambiguità di fondo, una contraddizione in termini nella tesi, ripresa
dal Sole 24 ore, secondo la quale il tutor nella scuola primaria svolgerebbe le
importanti funzioni assegnategli “con l’apporto degli altri docenti”, “fatta
salva la contitolarità didattica dei docenti” sulle classi (così recita il
Decreto L.vo). Ma come è possibile?
Molte delle funzioni individuate costituiscono compiti importanti, essenziali e
costitutivi della stessa funzione docente. Si pensi all’assistenza e guida agli
alunni del gruppo classe, alla cura dei rapporti con le famiglie, alla
compilazione del portfolio (ergo, alla valutazione degli alunni). Fanno parte
cioè della stessa (e comune) professionalità dei docenti ai quali sono affidati
alunni e gruppi classe e non possono non essere svolte che da tutti. Com’è
possibile pensare che solo un docente intrattenga rapporti (esclusivi) con i
genitori o si prenda cura degli alunni senza che ipso facto non si configuri
come una figura “diversa” dagli altri docenti? Che sia sovraordinato o
sottoordinato si potrà anche discutere, ma sicuramente è “diverso”, per
funzioni, responsabilità e compiti professionali dagli altri…
In questa stessa direzione va il riferimento alle 18 ore minime che l’insegnante
tutor dovrebbe svolgere nella classe. Come si fa a negare che, di fatto, in
questo modo si viene a determinare una “prevalenza”? E come non vedere che con
questa organizzazione oraria, inevitabilmente, oltre alle funzioni tutoriali,
educative e relazionali, questo docente dovrà pure avere assegnato il carico
maggiore delle discipline o quantomeno degli insegnamenti principali? A questo
punto è evidente che si configurerebbe se non come insegnante unico, quantomeno
come “insegnante di classe”, costellato, assistito da altri docenti che
effettuano interventi differenti e di minor rilievo (i laboratori, il recupero,
gli interventi specialistici) nella stessa classe. Insegnanti di contorno, al
massimo collaboratori…altro che “collegialità” e “contitolarità”! Due diversi
profili professionali di insegnante, appunto. Perché allora
non dire chiaro e tondo che in questo sta la vera innovazione, il cuore pulsante
della Grande Riforma? Perché non dirlo a chiare lettere, fuori dall’ambiguità?
Era molto più chiara, onesta e coerente, ai suoi tempi, la Falcucci, con la sua
proposta di modello di scuola. Non possiamo che rimpiangerla, non fosse altro
che per questo.
Dedalus
23 settembre 2004
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