Richiesta urgente di interpretazione autentica
di Grazia Perrone
Al ministro dell’Istruzione dott.ssa Letizia Moratti
Premesso che:
Nel DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2004, n.59 (GU n. 51 del 2-3-2004- Suppl.
Ordinario n. 31) leggo:
Omissis:
Art. 19.Norme finali e abrogazioni
Omissis:
3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di
scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora
funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e
sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo
esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo
104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi
3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149;
articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178,
commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.
4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a
decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto: articolo 129; articolo 130; articolo 143, comma 1; articolo
147; articolo 162, comma 5; articolo 178, comma 2.
Letto
l'art. 128 c. 3 e 4 del Testo Unico 1994 che recita (testuale):
Omissis:
c. 3 Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programamzione
dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di
ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'art. 121 e l'assegnazione degli
ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la
continuità didattica, nonché la migliore utilizzazione delle competenze e delle
esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel
tempo.
c. 4 Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano
collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si
riferisce.
Considerato che:
Nella circolare n. 29 Prot. n. 464 del 5 marzo scorso (e limitatamente alla
funzione tutoriale perché di incongruenze e di contraddizioni normative ve ne
sarebbero altre) leggo:
Omissis:
Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione degli
ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della realizzazione dei
previsti interventi di formazione, le singole scuole, nell'ambito delle propria
autonomia, provvederanno al conferimento dell'incarico in questione, sulla base
di criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare il
collegio dei docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri
generali per l'assegnazione dei docenti alle classi. (..)”
Dal che si evince (se non sono del tutto “rimbecillita”) che l’organizzazione
didattica modulare (basata sul team docente avente pari dignità giuridica e
professionale) a partire dall'a.s. 2004/ 5 è abolita non solo nelle classi prime
ma in tutta la scuola elementare (ora primaria).
Chiedo:
Qual è la norma che i Collegi docenti devono applicare per le classi "non ancora
investite dalla riforma" (ovvero le seconde; le terze; le quarte; le quinte)?
In soldoni ... devono intendere (e applicare) lo spirito e la lettera della
legge (che - ai sensi dell'art. 128 c. 3 e 4 del Testo Unico/94 - rimanda
l’applicazione della riforma medesima (tutor in primis) a decorrere dall'anno
scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi)?
Oppure devono attenersi “all’interpretazione autentica” che – di detta legge –
fornisce il MIUR con la Circolare n. 29/04?
In attesa di riscontro
Grazia Perrone maestra elementare
9 marzo 2004
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