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Un nuovo dilemma assilla le scuole: la scheda di
valutazione è stata abolita? Dopo il tutor, un
altro rebus si affaccia all'orizzonte della scuola italiana: il portfolio, al
posto delle schede? Dirigenti scolastici e insegnanti non sanno che pesci
prendere: se il tutor ancora non c'è, se i meccanismi di valutazione sono di
fatto rimasti quelli di una volta, che senso ha parlare oggi di portfolio? Se lo
sono chiesti innanzititto alla Flc Cgil della Lombardia che ha emesso in merito
un comunicato: "La domanda si accompagna sempre ad un'altra ("è obbligatorio
adottare il portfolio?") ed ha cominciato a serpeggiare già dall'approvazione
del decreto legislativo 59 (il primo e sinora unico attuativo della legge 53),
diventando scottante all'inizio del corrente anno scolastico e dopo gli
interventi in Lombardia di illustri funzionari del Miur i quali, intervenendo in
distinte occasioni, hanno comunicato che:
"le schede di valutazione sono abolite,
"il poligrafico dello Stato non le stamperà
"le scuole non se le aspettino e provvedano autonomamente a dotarsi di strumenti
per la valutazione.
Dicono sul serio?
La materia è intricata, per le molte incongruenze presenti nei provvedimenti del
Miur, ma non è impossibile saldare il ragionamento ad alcuni punti certi.
Il ministero vorrebbe far credere alle scuole che esiste uno strumento di
valutazione chiamato portfolio e che ad esso bisogna fare riferimento.
In realtà non è così: il portfolio è nominato e descritto (per quanto riguarda
la struttura, la funzione e la compilazione) solo nelle Indicazioni Nazionali;
la legge 53 e il decreto 59, in tema di valutazione, non parlano di portfolio:
abbozzano una cornice e non entrano nel dettaglio degli strumenti.
È arcinoto che le Indicazioni Nazionali sono allegate in via transitoria al
decreto 59 e che la circolare 29, ancorché strumento di legislazione secondaria
e quindi di minor valore giuridico rispetto al decreto, ha tuttavia precisato
che le Indicazioni sono inderogabili solo per quanto riguarda gli obiettivi di
apprendimento. In questa fase, dunque, il portfolio delle Indicazioni non è
altro che un'occasione di riflessione e di confronto con quanto già le scuole
hanno elaborato in tema di valutazione.
Del resto, non esiste neppure una modulistica ufficiale: le case editrici hanno
supplito "motu proprio" all'assenza di modelli ufficiali e hanno offerto sul
mercato proprie elaborazioni che si ispirano a quanto descritto nelle
Indicazioni Nazionali.
Devono le scuole adottare il modello proposto dalle case editrici? Devono
autonomamente costruirsi un modello di portfolio?
Per non perdere la tramontana, è opportuno tenere sempre a mente la distinzione
tra processi di valutazione degli apprendimenti e strumenti che si adottano per
valutare e per certificare le competenze possedute dagli alunni. Se lo strumento
portfolio non è obbligatorio, è tuttavia preciso compito dei docenti procedere
alla valutazione degli alunni.
Con quali strumenti?
È opportuno al riguardo tenere distinti due diversi aspetti della valutazione:
l'osservazione e la documentazione dei processi di apprendimento degli alunni da
un lato, la certificazione dei risultati conseguiti dall'altro. Due aspetti
distinti e nello stesso tempo intrecciati, essendo il primo funzionale al
secondo. La legge 53, il decreto 59 e le Indicazioni Nazionali ne sottolineano
la diversità, anche se poi le Indicazioni propongono un unico strumento (il
portfolio, appunto) per entrambi. Testualmente recitano: "Il Portfolio delle
competenze individuali comprende una sezione dedicata alla valutazione e
un'altra riservata all'orientamento. La prima è redatta sulla base degli
indirizzi generali circa la valutazione degli alunni e il riconoscimento dei
crediti e debiti formativi (art.8, DPR 275/99)". Per quanto riguarda
l'orientamento, indicano che cosa raccogliere, con il contributo anche dei
genitori e degli stessi allievi - ai fini di una loro maggiore consapevolezza e
responsabilizzazione - e cioè: materiali e prove scolastiche significative
dell'alunno, osservazioni di docenti e famiglie, commenti dei docenti sulle
modalità di apprendimento ecc…
È evidente la diversa natura dei due aspetti. Le Indicazioni indugiano
soprattutto sull'aspetto di documentazione (che chiamano orientamento), ma così
facendo invadono pesantemente il campo della professionalità e dell'autonomia
dei docenti. Il ministero può raccomandare un'attenzione a questo aspetto di
cura e documentazione (come fa il dlgs 59), può consigliare e suggerire, ma non
appartiene alla sfera delle sue competenze prescrivere come i docenti devono
fare o imporre loro un'unica modulistica attraverso cui raccogliere le
informazioni, ancorché giustificata con la necessità di una immediata e facile
comunicabilità.
L'omogeneità degli strumenti per assicurare la comunicabilità deve invece
caratterizzare l'altro aspetto: quello della certificazione. È compito dei
docenti esprimere il giudizio e compilare il relativo atto, ma è compito del
ministero definire gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il
riconoscimento dei crediti e dei debiti formativi (art 8 DPR 275) e stabilire
attraverso apposito decreto i nuovi modelli per le certificazioni, le quali
indicano le conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti
formativi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle
attività realizzate nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa o
liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate (art 10 dello stesso).
Che questa sia la procedura corretta e da adottarsi, del resto, lo sanno anche
gli estensori delle Indicazioni, che non a caso citano l'articolo 8 del DPR 275
in riferimento alle procedure da seguire per l'adozione del relativo
regolamento: decreto da emanare previo parere delle competenti commissioni
parlamentari e sentito il CNPI.
In estrema sintesi: i docenti decidono come osservare i processi di
apprendimento degli alunni e collegialmente possono decidere di dotarsi di
strumenti per la registrazione delle osservazioni (e per un'eventuale raccolta
documentale); per quanto riguarda la certificazione, devono compilare i
documenti ufficiali che il Miur ogni anno invia alle scuole.
La vecchia scheda, dunque?
La scheda di valutazione per gli alunni della scuola elementare è stata già
abolita dal regolamento sull'autonomia che nell'introdurre la possibilità per le
scuole di ampliare l'offerta formativa, consentiva loro di arricchire il
documento ufficiale. Ma un documento ufficiale, ancorché adattato alle nuove
regole, era tuttavia previsto e da predisporsi attraverso un preciso percorso
descritto all'articolo 8 dello stesso DPR 275/99. Quello appunto cui fanno
riferimento le Indicazioni Nazionali.
Negli anni che intercorrono tra l'entrata in vigore del regolamento
sull'autonomia e il presente, il modello ministeriale della scheda di
valutazione degli alunni è stata inviata dal Miur alle scuole proprio perché il
ministero sapeva di non poter non ottemperare ad un suo preciso compito e
siccome un nuovo documento di valutazione non era stato predisposto (si stava
lavorando al riordino dei cicli scolastici, alla ridefinizione dei piani
programmatici, all'elencazione degli obiettivi: operazioni preliminari alla
predisposizione dello strumento certificativo) ha continuato l'uso del modello
decaduto.
Nella fase attuale, invece, è stato emanato un decreto che glissa in materia di
valutazione, non è stato emanato lo specifico decreto previsto dall'art 3 della
legge 53, non sono stati definiti i nuovi piani di studio, non è stato definito
il nuovo modello certificativo… e il ministro pretende di appiccicare su questo
vuoto il contenitore chiamato portfolio, scaricando sulle scuole (alle quali
continua a togliere risorse e spazi di autonomia) le sue proprie responsabilità!
Ancora una volte le scuole saranno costrette a richiamare il Miur a ottemperare
ai suoi compiti, mantenendosi rigorosamente negli spazi di sua pertinenza e a
chiedere (per ottenere) certezze anche su questo aspetto della controriforma che
si rivela ogni giorno di più un provvedimento fragile dal punto di vista
normativo e francamente ingestibile.
La segreteria regionale Flc Cgil Lombardia
22 ottobre 2004
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