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Parità: istruzioni per l'uso
La parità giuridica tra scuola pubblica e scuola privata (piaccia o
no al signor
Roman) è stata istituita dalla legge 62/2000. Con questa legge viene
innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come un "unicum""
costituito dalle scuole statali, da quelle private e dagli enti locali.
L'obiettivo, dichiarato, è quello di ampliare l'offerta formativa e
rispondere alla domanda del "servizio" istruzione, dall'infanzia lungo tutto
l'arco della vita. Alle scuole paritarie private, in base alla legge n.
62/2000, è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento e
l'indirizzo pedagogico-didattico, ma per essere comprese nel sistema
pubblico le istituzioni scolastiche private, devono rispettare
particolari condizioni di qualità e di efficacia che - come abbiamo visto
dalle recenti denunce ... "elettorali" - sono facilmente eludibili.
Sono numerose le tipologie di scuole private riconosciute dal ministero
dell'istruzione. Ecco in sintesi come si suddividono:
• legalmente riconosciuta: è la scuola privata legalmente
riconosciuta di I e II grado, in grado di rilasciare titoli di studio con
valore legale come quella statale. In questa tipologia di scuola "paritaria"
il riconoscimento legale si ottiene una sola volta, definitivamente
• paritaria: sono istituti non statali, compresi quelli degli enti
locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema
pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto formativo in
armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme
all'ordinamento scolastico
• parificata: è la scuola elementare che ottiene il riconoscimento,
anno dopo anno, attraverso una convenzione con lo Stato o gli Enti locali
• autorizzata: è la scuola materna che ottiene l'autorizzazione da
parte del dirigente scolastico pubblico competente per il territorio
• pareggiata: è la scuola che rilascia un titolo di studio con valore
legale, gestita da un ente pubblico territoriale (Regione, Provincia,
Comune) o da un ente ecclesiastico
Per saperne di
più.
LA LEGGE
A partire dal marzo 2001 è stata attuata un'importante riforma che, malgrado
sia stata duramente criticata, ha il merito di introdurre elementi di
chiarezza sotto il profilo giuridico; stiamo parlando della legge n.
62/2000, in merito alla parità tra scuola pubblica e scuola privata. Viene
innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come costituito
dalle scuole statali e da quelle private, oltre dagli enti locali. Questo
sistema si propone di ampliare l'espansione dell'offerta formativa e la
conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia
lungo tutto l'arco della vita.
SITUAZIONE
Il ministero della Pubblica Istruzione ha riconosciuto 788 scuole private
paritarie. Questo primo elenco di scuole private, che entrano a far parte
dal 2001 del sistema nazionale di istruzione, riguarda le scuole secondarie
- medie e superiori - già legalmente riconosciute secondo la normativa
precedente l'introduzione della legge sulla parità scolastica. Si tratta di
scuole gestite da privati, da religiosi o da enti locali che hanno
dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dalla nuova legge
approvata nel marzo 2000: - un progetto educativo conforme ai principi della
Costituzione; - locali e arredi adeguati e in regola con le norme di
sicurezza; - organi collegiali interni istituiti e funzionanti; - corsi
completi dal primo all'ultimo anno; - personale docente abilitato e
retribuito secondo i contratti di settore; - accettazione di tutti gli
alunni che ne facciano richiesta; - disponibilità a mostrare i propri
bilanci. In cambio, le scuole paritarie hanno la libertà di seguire il
proprio orientamento culturale o religioso e l'indirizzo
pedagogico-didattico. Per i loro alunni meno abbienti la legge prevede
anche un contributo statale. È attesa, a breve, anche la prima tranche
di riconoscimenti per le scuole materne ed elementari, che hanno presentato
domanda in numero maggiore di quelle secondarie (circa 7.000 materne e 800
elementari, il 70% di quelle già legalmente riconosciute).
REQUISITI
Alle scuole paritarie private, in base alla legge n. 62/2000, è assicurata
piena libertà per quanto concerne l'orientamento e l'indirizzo
pedagogico-didattico, ma per essere comprese nel sistema pubblico le
istituzioni scolastiche, comprese quelle degli enti locali, a partire dalla
scuola d'infanzia, devono rispettare particolari condizioni di qualità e di
efficacia. Eccoli elencati qui di seguito: - progetto educativo
dell'istituto in armonia con i principi della Costituzione; - Pof (progetto
dell'Offerta Formativa), per formulazione e contenuti, conforme agli
ordinamenti e alle disposizioni vigenti; possesso della titolarità della
gestione e bilancio reso pubblico; - arredi, attrezzature didattiche e
locali, conformi alla legge; - organi collegiali eletti e operanti secondo
principi democratici; - accettazione di chiunque, avente i titoli necessari,
si iscriva alla scuola; - applicazione della legge 104/92 sull'integrazione
scolastica dei soggetti portatori di handicap; - corsi completi a partire
dalla prima classe del rispettivo ciclo; - docenti in possesso di titolo di
abilitazione riconosciuto dallo stato italiano; - applicazione dei contratti
individuali di lavoro per dirigenti e docenti nel rispetto dei contratti
nazionali di settore [1].
TIPOLOGIE DI SCUOLE RICONOSCIUTE
Sono numerose le tipologie di scuole private riconosciute dal ministero
dell'istruzione; ecco in sintesi come si suddividono: - Legalmente
riconosciuta: è la scuola privata legalmente riconosciuta di I e II grado,
in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale come quella
statale. Il riconoscimento legale si ottiene una sola volta,
definitivamente. - Paritaria: sono istituti non statali, compresi quelli
degli enti locali, che rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal
sistema pubblico di istruzione, impegnandosi a elaborare un progetto
formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa
conforme all'ordinamento scolastico. Devono permettere l'iscrizione a
chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni. - Parificata: è la
scuola elementare che ottiene il riconoscimento, anno dopo anno, attraverso
una convenzione. - Autorizzata: è la scuola materna che ottiene
l'autorizzazione da parte del dirigente scolastico pubblico competente per
il territorio. - Pareggiata: è la scuola che rilascia un titolo di studio
con valore legale, gestita da un ente pubblico territoriale( regione,
provincia, comune) o da un ente ecclesiastico.
BORSE DI STUDIO
La legge 62/2000 prevede che lo Stato adotti un piano straordinario di
finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano;
il fine è quello di rendere effettivo il diritto allo studio e
all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie,
nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della
scuola secondaria. Si tratta di fornire un sostegno alle famiglie nella
spesa per l'istruzione, mediante borse di studio, di pari importo sia che la
scelta delle famiglie vada a favore della scuola pubblica sia che si orienti
verso la scuola privata, eventualmente differenziate per ordine e grado di
istruzione. Questa parte della legge è tutt'ora rimasta ferma sulla carta,
in attesa di un decreto del presidente del Consiglio dei ministri che
definisca l'assegnazione dei fondi, individui i beneficiari e le modalità
per utilizzare questi benefici. A partire dall'anno scolastico 2001/02 lo
Stato si è impegnato a coprire una spesa pari a 547 miliardi di lire, a cui
si aggiungono sgravi fiscali per le scuole paritarie senza fine di lucro.
ISTITUTO DI VALUTAZIONE
Con la legge n. 62/2000 sulla parità scolastica, il sistema dell'istruzione
nazionale si è ampliato, comprendendo non solo le scuole statali ma anche
quelle private paritarie. Bisogna aggiungere che, con la riforma
dell'autonomia, alle scuole sono state riconosciuti spazi di libertà
nell'organizzazione e nell'offerta formativa. Il risultato è un universo
sempre più complesso ed eterogeneo: per conoscerlo, e soprattutto
controllarne la qualità dell'offerta e dei servizi, è stato istituito
l'Istituto nazionale di valutazione del sistema dell'istruzione (vedi sito
web: www.cede.it ). I
suoi compiti principali sono di mettere a punto standard di rendimento dei
singoli istituti scolastici e di misurare l'efficienza e l'efficacia del
sistema scolastico. Con scadenza annuale, l'Istituto valuterà gli studenti
mediante test sulle competenze linguistiche, logico-matematico, scientifiche
e di cultura generale; questa operazione verrà effettuata prima su un
campione di scuole scelto in dieci aree, e poi in tutte le scuole del
territorio nazionale. Il fine è il monitoraggio costante dell'attività
didattica. Infine l'Istituto dovrà: - prestare attenzione alle cause
d'insuccesso e di dispersione scolastica degli alunni; - condurre studi,
ricerche e sondaggi sul grado di soddisfazione degli utenti e del personale
docente e non; - fornire supporto e assistenza tecnica agli istituti
scolastici e all'amministrazione della pubblica istruzione per l'autovalutazione
della propria opera e dei risultati conseguiti.
13-05-2004
[1] A questo proposito ritengo necessario
evidenziare la deroga - in pejus ... rispetto al CCNL/scuola -
introdotta dalla norma che consente alle scuole "paritarie" di avvalersi
della prestazione "a gratis" ovvero, "volontaria" di personale
docente nella misura di un quarto di quello, normalmente, impegnato
nell'attività didattica.
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