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Secondo ciclo:
commento all’undicesima bozza
di
Riccardo Princi
Il 20
maggio 2005 è stato divulgato l’undicesimo schema di Decreto
Legislativo di riforma del II ciclo dell’istruzione.
Nessuna
variazione nei quadri orario che risultano confermati
secondo lo schema del 4 maggio 2005.
Rispetto alla
bozza precedente
si riscontrano aggiustamenti lessicali marginali (tipo “competenze”
che diventano “capacità”)
e meno marginali (tipo “studenti”
del canale dell’istruzione/formazione professionale, che diventano “allievi”).
Rilevante in senso negativo, invece, la mancata previsione di “autonomia
finanziaria” delle istituzioni
scolastiche, che era prevista nella bozza precedente. Viene meglio
definita la possibilità di istituzione dei “campus”
e il carattere di terminalità dei licei con indirizzi, con la
previsione “di una consistente area di
discipline e attività tecnico-professionali”.
In particolare, per il liceo tecnologico è contemplata “l’acquisizione
di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte
nelle sedi dotate di apposite attrezzature”.
Ma parlare di “sedi dotate di apposite
attrezzature”, significa forse
riferirsi a luoghi diversi dai laboratori delle istituzioni
scolastiche? Di
seguito le principali novità presenti nell’undicesima bozza.
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Art. 1
comma 4
-
Tutte le istituzioni del sistema
educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia
didattica, organizzativa,
finanziaria e di
ricerca e sviluppo. |
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Art. 1
comma 14 - I percorsi dei
licei ad indirizzo possono raccordarsi con i percorsi di
istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un
centro polivalente denominato “Campus”. Per la realizzazione
delle finalità dell’intero sistema educativo e per l’attuazione
di un forte legame con il mondo del lavoro, dell’economia e
delle professioni, il Campus ha una struttura flessibile e
organica, e fornisce differenti opportunità di istruzione e di
formazione. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento
allocati nel Campus possiede una propria identità ordinamentale
e curricolare, e assume una durata e una graduazione
corrispondenti alla tipologia del compito. |
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Art. 2
comma 7 - Nel Liceo economico
e nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una
consistente area di discipline e attività tecnico-professionali
tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli
obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi. |
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Art. 10
comma 2 - Il liceo tecnologico
assicura, inoltre, l’acquisizione di una perizia applicativa e
pratica attraverso esercitazioni svolte nelle sedi dotate di
apposite attrezzature. |
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Art. 10
comma 4 -
Nei primi due
anni del liceo tecnologico è attivato l’insegnamento
obbligatorio di una disciplina caratterizzante gli indirizzi,
finalizzata all’orientamento per la scelta dell’indirizzo. |
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Art. 10
comma 5 -
Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori
finalizzati al
raggiungimento degli esiti di cui a commi 1 e 2. |
Roma
25 maggio 2005 |