GILDA DEGLI INSEGNANTI

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Secondo ciclo:

commento all’undicesima bozza


di Riccardo Princi


 

Il 20 maggio 2005 è stato divulgato l’undicesimo schema di Decreto Legislativo di riforma del II ciclo dell’istruzione. Nessuna variazione nei quadri orario che risultano confermati secondo lo schema del 4 maggio 2005. Rispetto alla bozza precedente si riscontrano aggiustamenti lessicali marginali (tipo “competenze” che diventano “capacità”) e meno marginali (tipo “studenti” del canale dell’istruzione/formazione professionale, che diventano “allievi”). Rilevante in senso negativo, invece, la mancata previsione di “autonomia finanziaria” delle istituzioni scolastiche, che era prevista nella bozza precedente. Viene meglio definita la possibilità di istituzione dei “campus”  e il carattere di terminalità dei licei con indirizzi, con la previsione “di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali”. In particolare, per il liceo tecnologico è contemplata “l’acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nelle sedi dotate di apposite attrezzature”. Ma parlare di “sedi dotate di apposite attrezzature”, significa forse riferirsi a luoghi diversi dai laboratori delle istituzioni scolastiche? Di seguito le principali novità presenti nell’undicesima bozza.

 

Art. 1 comma 4 - Tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione sono dotate di autonomia didattica, organizzativa, finanziaria e di ricerca e sviluppo.

Art. 1 comma 14 - I percorsi dei licei ad indirizzo possono raccordarsi con i percorsi di istruzione e formazione professionale costituendo, insieme, un centro polivalente denominato “Campus”. Per la realizzazione delle finalità dell’intero sistema educativo e per l’attuazione di un forte legame con il mondo del lavoro, dell’economia e delle professioni, il Campus ha una struttura flessibile e organica, e fornisce differenti opportunità di istruzione e di formazione. Ognuno dei percorsi di insegnamento-apprendimento allocati nel Campus possiede una propria identità ordinamentale e curricolare, e assume una durata e una graduazione corrispondenti alla tipologia del compito. 

Art. 2 comma 7 - Nel Liceo economico e nel liceo tecnologico è garantita la presenza di una consistente area di discipline e attività tecnico-professionali tale da assicurare il perseguimento delle finalità e degli obiettivi inerenti alla specificità dei licei medesimi.

Art. 10 comma 2 - Il liceo tecnologico assicura, inoltre, l’acquisizione di una perizia applicativa e pratica attraverso esercitazioni svolte nelle sedi dotate di apposite attrezzature.

Art. 10 comma 4 - Nei primi due anni del liceo tecnologico è attivato l’insegnamento obbligatorio di una disciplina caratterizzante gli indirizzi, finalizzata all’orientamento per la scelta dell’indirizzo.

Art. 10 comma 5 - Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza di laboratori finalizzati al raggiungimento degli esiti di cui a commi 1 e 2.

 

Roma 25 maggio 2005