Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Circolare ministeriale n. 93 del 23
dicembre 2005
prot. n. 2471/Dip./Segr.
Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole
di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2006/2007
Nel quadro delle attività propedeutiche
all'inizio dell'anno scolastico, le iscrizioni alla scuola dell'infanzia e
alle classi delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado costituiscono
un adempimento di fondamentale importanza, alla cui puntuale e corretta
definizione si legano la configurazione ed il regolare assetto delle platee
scolastiche, nonché l'efficace organizzazione e funzionamento dei relativi
servizi.
Tale adempimento, per la sua complessità, coinvolge una molteplicità di
soggetti, livelli istituzionali, organi ed espressioni rappresentative di
interessi diffusi, a vario titolo competenti e responsabili.
In particolare, come si è avuto modo più volte di precisare, le iscrizioni,
oltre a impegnare in maniera diretta e partecipata le istituzioni scolastiche
e l'Amministrazione nelle sue articolazioni centrali e territoriali, chiamano
in causa il ruolo delle regioni e delle autonomie locali, titolari di
importanti attribuzioni quali, ad esempio, quelle relative all'erogazione di
servizi intesi a garantire la piena e generalizzata fruizione del diritto allo
studio, gli interventi legati alle misure di razionalizzazione delle strutture
scolastiche e alla distribuzione dell'offerta formativa nelle rispettive
realtà territoriali, alla messa a disposizione dei locali e delle relative
dotazioni.
Attribuzioni che si sono progressivamente arricchite e ampliate nel tempo, per
effetto di una sempre più accentuata devoluzione di funzioni e dell'assunzione
di nuove e qualificate incombenze, in ossequio al principio di sussidiarietà,
richiamato dalla
legge n. 15 marzo 1997, n. 59, dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dalla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Nell'ottica su accennata si
collocano, altresì, gli specifici compiti assegnati alle regioni in base
all'Accordo Quadro del 19/6/2003 e ai Protocolli d'intesa stipulati con
gli Uffici scolastici regionali, finalizzati all'attivazione, attraverso
l'ampliamento dell'offerta formativa, di percorsi di istruzione e formazione
professionale; compiti richiamati
dall'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, relativo
al secondo ciclo.
Giova ribadire, inoltre, che le iscrizioni non si concretizzano in un
procedimento di carattere meramente burocratico, ma consistono in un evento di
più ampia e rilevante portata, come prova il fatto che costituiscono per le
famiglie e gli stessi alunni un importante momento di esame, valutazione e
scelta di percorsi e opportunità educative e formative, spesso destinato a
produrre effetti oltre l'ambito scolastico e ad incidere sulle ulteriori
scelte di vita e professionali.
I nuovi modelli didattici e organizzativi individuati dai processi di riforma
in corso e la personalizzazione dei percorsi di studio rendono ancor più
attuale il momento delle iscrizioni che diviene occasione e motivo di
riflessione da parte delle famiglie e ricerca di soluzioni che possano meglio
e più efficacemente corrispondere alle vocazioni e agli interessi dei propri
figli.
In relazione a ciò, si rivela indispensabile che le famiglie e gli alunni
siano sostenuti e guidati da una puntuale e mirata opera di informazione,
sensibilizzazione e indirizzo da parte degli Uffici scolastici, delle scuole e
di quanti, direttamente o indirettamente, sono investiti di funzioni e compiti
connessi alla delicata materia. Il complesso delle attività e delle procedure
attraverso le quali si concretizzano le iscrizioni, è, altresì, funzionale a
tutta una serie di fasi e di operazioni da cui dipende il regolare avvio
dell'anno scolastico. Si citano, a titolo di esempio, la determinazione delle
consistenze della popolazione scolastica, la previsione e l'elaborazione delle
quantità e delle tipologie delle dotazioni di organico, la mobilità del
personale, il conferimento degli incarichi.
Ciò premesso, il termine di scadenza per la presentazione delle domande di
iscrizione alle scuole dell'infanzia e alle classi delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno scolastico 2006/2007, è fissato
al 25 gennaio 2006.
Con specifico riferimento ai diversi settori scolastici
interessati, si forniscono di seguito opportune istruzioni ed indicazioni.
SCUOLA DELL'INFANZIA
Tenuto conto della crescente rilevanza educativa e sociale della scuola
dell'infanzia e che la stessa
legge 28 marzo 2003, n. 53 e il
decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 ne hanno previsto la graduale
generalizzazione, questo Ministero, anche al fine di corrispondere alle
crescenti diffuse richieste della famiglie, già da tempo sta provvedendo a
progressivi, significativi incrementi delle dotazioni di organico, con
conseguente ampliamento delle opportunità di fruizione di tale importante
servizio.
Gli anticipi di iscrizione
L'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 59/2004 prevede che le
bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile
dell'anno scolastico di riferimento possono essere iscritti al primo anno
della scuola dell'infanzia. Tale istituto, ai sensi
dell'articolo 7, comma 4 della legge n. 53/2003, sta trovando nei diversi
contesti attuazione graduale attraverso interventi e soluzioni di carattere
sperimentale, in relazione "alla disponibilità dei posti ed alle risorse
finanziarie dei Comuni secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel
rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità".
Come è noto, per l'anno scolastico 2005/2006 è stato possibile dare attuazione
soltanto parziale all'istituto degli anticipi nella scuola dell'infanzia, a
causa della mancata realizzazione di alcune preliminari condizioni di
fattibilità. In dipendenza di tale situazione si è convenuto, in sede di
Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali, di prorogare il termine
di messa a regime degli anticipi fissato dal citato
art. 7 della legge n. 53/2003, mediante apposito intervento legislativo,
attualmente all'esame del Parlamento.
Conseguentemente, per l'anno scolastico 2006/2007 deve intendersi prorogata la
fase sperimentale che caratterizza il periodo transitorio definito
dall'art. 7, comma 4 della legge n. 53/2003, fermo restando l'impegno di
questa Amministrazione di attivare tutte le iniziative (ivi comprese quelle di
cui
all'art. 43 del C.C.N.L.) e gli interventi atti a rimuovere gli
impedimenti che ancora si frappongono alla regolare attuazione dell'istituto
degli anticipi.
Pertanto, per l'anno scolastico 2006/2007 i genitori delle bambine e dei
bambini che compiranno i tre anni di età entro il 28 febbraio 2007 potranno
avvalersi della facoltà di presentare domanda di iscrizione anticipata, alle
condizioni e nei limiti esplicitati nelle
circolari sulle iscrizioni n. 2/2004 e
n. 90/2004, che, ad ogni buon conto, si ripropongono all'attenzione delle
SS.LL.:
•
esaurimento delle liste di attesa (costituite a livello di singola istituzione
scolastica o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata)
delle bambine e dei bambini in possesso dei requisiti di accesso previsti
dalla previgente normativa;
•
disponibilità dei posti nella scuola interessata sia sul piano logistico che
su quello della dotazione organica dei docenti, secondo le istruzioni che
saranno successivamente fornite con lo specifico provvedimento annuale sugli
organici;
•
assenso del comune nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata,
qualora lo stesso sia tenuto a fornire, con riguardo all'attuazione degli
anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.
E' appena il caso di far presente che, rispetto ai posti disponibili, avranno
diritto di precedenza nell'ammissione alla frequenza le bambine e i bambini
che compiranno i tre anni entro il 31 dicembre 2006.
Le richieste di ammissione anticipata alle quali non potrà darsi esito
positivo, saranno inserite in liste di attesa, secondo i criteri fin qui
adottati in ciascuna realtà locale.
I Direttori Generali regionali, dal canto loro, acquisiranno tutti i dati e
gli elementi inerenti le richieste eventualmente non soddisfatte, affinché
questa Amministrazione, previa attenta e programmata ricognizione, possa
valutare le possibilità e le iniziative da assumere ai fini dell'accoglimento
delle stesse.
Gli orari di funzionamento
Come è noto, gli orari annuali di funzionamento della scuola dell'infanzia,
previsti dal
decreto legislativo n. 59/2004, sono compresi tra un minimo di 875 ore ed
un massimo di 1.700 ore. All'atto dell'iscrizione le famiglie esprimeranno,
come per il passato, la loro opzione per le articolazioni orarie di cui al
citato decreto legislativo, anche sulla base delle opportunità educative e dei
modelli organizzativi offerti dalle scuole.
Di tali opzioni si terrà debito conto ai fini della determinazione delle
dotazioni organiche relative all'anno 2006/2007.
SCUOLA PRIMARIA
In via preliminare è opportuno evidenziare che, ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge n. 53/2003, sono soggetti
al vincolo di iscrizione coloro che compiono sei anni di età entro il 31
agosto 2006.
Ciò posto, va precisato che le innovazioni introdotte dalla riforma della
scuola primaria, aventi diretta attinenza con le operazioni di iscrizione, si
riferiscono, in particolare, a tre fattispecie: gli anticipi di iscrizione
alla prima classe, gli orari di funzionamento, gli insegnamenti e le attività
facoltativi e opzionali.
Gli anticipi di iscrizione alla prima classe
La
legge n. 53/2003 stabilisce che, una volta a regime, le famiglie hanno la
facoltà di iscrivere alla scuola primaria le bambine e i bambini che compiono
sei anni di età entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; tale facoltà, per
l'anno scolastico in corso, è stata limitata al compimento dei sei anni di età
entro il 31 marzo.
Per l'anno scolastico 2006/2007, tenuto conto delle risorse disponibili, il
termine per il compimento dell'età di ammissione anticipata alla prima classe
della scuola primaria è fissato, come da decreto ministeriale, al 30 aprile
2007 e riguarda, pertanto, tutte le bambine e i bambini nati entro il 30
aprile 2001.
E' opportuno sottolineare che la domanda d'iscrizione anticipata alla prima
classe della scuola primaria costituisce, una volta esercitata tale facoltà,
un diritto delle famiglie, cui consegue l'obbligo di accoglimento da parte
delle scuole.
Gli orari di funzionamento
Come è noto, gli assetti ordinamentali della riforma prevedono la seguente
articolazione dell'orario delle attività didattiche:
– una quota
oraria annuale obbligatoria delle lezioni di 891 ore (comma
1, articolo 7 del decreto legislativo n. 59/2004), corrispondenti ad una
media settimanale di 27 ore;
– un'ulteriore
quota di 99 ore annue, opzionali, facoltative e gratuite per gli alunni (comma
2 del medesimo articolo 7), corrispondenti ad una media settimanale di tre
ore, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo,
da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto delle
prevalenti richieste delle famiglie.
A tale monte ore complessivo va aggiunto, ai sensi del
comma 4 del citato articolo 7, il tempo eventualmente riservato alla mensa e
al dopo mensa (nel limite massimo di 330 ore annue, corrispondente ad una
media settimanale di massimo 10 ore), concorrente anch'esso alla
determinazione dell'organico di istituto; tempo durante il quale è assicurata
l'assistenza da parte del personale docente.
All'atto delle iscrizioni le famiglie possono determinarsi per la scelta del
solo orario obbligatorio o dell'orario obbligatorio integrato con quello
facoltativo e opzionale, nonché del tempo eventualmente riservato alla mensa e
al dopo mensa.
Le attività e gli insegnamenti facoltativi e opzionali
L'articolo 7, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004 prevede che, a
sostegno della personalizzazione dei piani di studio, le istituzioni
scolastiche organizzano, nell'ambito del Piano dell'offerta formativa,
attività facoltative opzionali e insegnamenti coerenti con il profilo
educativo, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, da
formulare all'atto dell'iscrizione.
In coerenza con il Piano dell'offerta formativa di istituto, secondo una
logica di progressivo ampliamento e arricchimento finalizzata alla
personalizzazione dei piani di studio e per agevolare le richieste delle
famiglie, si raccomanda alle istituzioni scolastiche interessate di presentare
alle famiglie, in occasione delle iscrizioni e secondo modalità rimesse alla
propria autonoma determinazione, il repertorio delle attività e degli
insegnamenti facoltativi e opzionali predisposti dalle stesse istituzioni per
il prossimo anno scolastico, sulla base delle risorse professionali
disponibili.
Le famiglie potranno esercitare facoltà di scelta delle attività e degli
insegnamenti offerti dalla scuola entro le 99 ore annue.
Le scuole, dal canto loro, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche
in rete, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta delle famiglie.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Nella scuola secondaria di I grado nel prossimo anno i nuovi assetti
ordinamentali educativi e didattici introdotti dalla riforma si applicheranno
anche alle terze classi.
Inoltre, sempre dal prossimo anno scolastico, per effetto
dell'art. 25 del decreto legislativo n. 226/2005, che ha previsto alcune
disposizioni integrative delle norme relative al primo ciclo di istruzione, la
scuola secondaria di I grado sarà interessata a significative modifiche del
quadro orario obbligatorio delle lezioni, fatta eccezione, per le ragioni che
di seguito si preciseranno, per l'insegnamento "potenziato" della lingua
inglese.
Anche in riferimento a quanto sopra, si richiamano all'attenzione delle SS.LL.
i seguenti profili della riforma della scuola secondaria di I grado che
assumono particolare rilievo in relazione agli adempimenti delle iscrizioni.
Gli orari di funzionamento
Rispetto all'attuale orario obbligatorio delle lezioni, corrispondente ad una
media di 27 ore settimanali, le due ore aggiuntive risultanti dalle
integrazioni apportate dal
citato art. 25 del decreto legislativo n. 226, sono destinate ad
incrementare, per l'intera durata del corso, di un'ora settimanale
l'insegnamento della lingua inglese, per un totale complessivo settimanale di
tre ore, e di un'ora l'insegnamento della tecnologia, per un totale
complessivo di due ore settimanali.
Ne deriva che dal prossimo anno scolastico l'orario di funzionamento
obbligatorio annuale sarà di 957 ore, corrispondenti ad una media settimanale
di 29 ore, cui si aggiungeranno ulteriori 132 ore annuali, opzionali
facoltative e gratuite per gli alunni, corrispondenti ad una media settimanale
di quattro ore, destinate ad attività e insegnamenti coerenti con il profilo
educativo, da organizzare nell'ambito dell'offerta formativa, tenendo conto
delle prevalenti richieste delle famiglie.
A tale monte ore di insegnamenti e attività didattiche può essere aggiunto,
come è noto, ai sensi del comma 4 del citato articolo 10, un ulteriore tempo
dedicato alla mensa e al dopo mensa, per un massimo di 231 ore annuali,
corrispondenti ad una media settimanale di 7 ore.
Le famiglie degli alunni delle prime classi delle scuole secondarie di I grado
potranno, pertanto, esprimere le loro scelte, all'atto dell'iscrizione, tra
l'orario annuale obbligatorio delle lezioni e l'orario articolato sul tempo
aggiuntivo di ulteriori 132 ore annue, nonché sul tempo eventualmente dedicato
alla mensa e al dopo mensa.
Per l'anno scolastico 2006/2007, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 59/2004, restano confermati,
per tutte le classi, i criteri di costituzione dell'organico fissati dal
D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni; di
conseguenza gli organici verranno determinati secondo la citata, pregressa
normativa e sulla base delle indicazioni ed istruzioni che verranno diramate a
parte.
L'insegnamento della lingua inglese
Il
comma 2 dell'art. 25 del già citato decreto legislativo n. 226/2005, con
riferimento all'insegnamento della lingua inglese, ha previsto che le famiglie
possano richiedere per i propri figli l'utilizzazione anche del monte ore
dedicato alla seconda lingua comunitaria, per un una media complessiva di 165
ore annue (pari a cinque ore settimanali), risultanti dall'accorpamento degli
orari dei due insegnamenti; tanto al fine di offrire agli studenti
l'opportunità di conseguire un livello di apprendimento della lingua inglese
analogo a quello della lingua italiana.
La norma dispone, altresì, che tale scelta abbia graduale attuazione a
cominciare dalla prime classi e sia vincolante per l'intera durata della
scuola secondaria di primo grado e per tutto il percorso del secondo ciclo di
istruzione e formazione. In considerazione del fatto che, ai sensi
dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 59/2004, la riforma degli
ordinamenti per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado andrà
compiutamente a regime al termine dell'anno scolastico 2006/2007, e che, con
riferimento al secondo ciclo, avrà avvio graduale soltanto dall'anno
scolastico 2007/2008, il
citato art. 25, 2 comma, del decreto legislativo n. 226/2005 potrà trovare
applicazione solo dall'anno scolastico 2007/2008.
Le attività e gli insegnamenti facoltativi e opzionali
L'articolo 10, comma 2 del decreto legislativo n. 59/2004, nel prevedere
che le istituzioni scolastiche organizzino, nell'ambito del Piano dell'offerta
formativa, attività e insegnamenti coerenti con il profilo educativo, in
relazione ai quali le famiglie esercitano facoltà di scelta, dispone che le
predette richieste siano formulate all'atto dell'iscrizione da parte delle
famiglie stesse.
Sarà cura, pertanto, delle istituzioni scolastiche interessate, in una logica
di ampliamento e di arricchimento dell'offerta formativa finalizzata alla
personalizzazione dei piani di studio, presentare alle famiglie, secondo
modalità assunte nella propria autonoma determinazione, il repertorio degli
insegnamenti e delle attività opzionali che le istituzioni medesime, sulla
base delle risorse professionali disponibili, avrà predisposto per il prossimo
anno scolastico. Le famiglie potranno esercitare le proprie scelte tra le
varie opportunità offerte dalla scuola, entro il limite delle 132 ore annue,
esprimendo opzione tra le diverse tipologie di insegnamenti e di attività
presentate.
Le scuole, dal canto loro, al fine di ampliare e razionalizzare la scelta
delle famiglie, potranno, nella loro autonomia, organizzarsi anche in rete.
Specifica menzione merita l'insegnamento dello strumento musicale per il
quale, per effetto
dell'articolo 23 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, è
assicurata una quota oraria obbligatoria non inferiore a quella prevista per i
corsi ad indirizzo musicale. Tale quota oraria è obbligatoria per gli studenti
che frequentano tali corsi ed è aggiuntiva rispetto alle 957 ore obbligatorie
previste
dall'art. 10, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 59 del 2004,
così come modificato
dall'art. 25 del citato decreto legislativo n. 226/2005; conseguentemente,
l'orario annuale rimesso alla scelta facoltativa e opzionale degli studenti,
di cui al comma 2 del predetto articolo 10, è ridotto di un corrispondente
numero di ore.
ISTITUTI COMPRENSIVI
Si conferma, come per gli anni precedenti, che nell'ambito degli istituti
comprensivi della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di I grado, non
è richiesta la domanda di iscrizione alla prima classe della scuola secondaria
di I grado da parte delle famiglie degli alunni che hanno frequentato nello
stesso istituto la quinta classe della scuola primaria.
L'obbligo di presentare formale domanda di iscrizione sussiste soltanto quando
le famiglie intendono far frequentare ai propri figli un istituto scolastico
diverso da quello comprensivo, nel quale stanno concludendo l'ultimo anno del
corso di scuola primaria.
In tutti gli altri casi di istituti non comprensivi le domande di iscrizione
alla prima classe della scuola secondaria di I grado, da indirizzare al
dirigente scolastico della scuola prescelta, dovranno essere presentate per il
tramite di quello della scuola primaria di provenienza, che provvederà a
trasmetterle, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine del
25 gennaio 2006, alla istituzione scolastica interessata.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - PERCORSI SPERIMENTALI DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Ai sensi del
decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, coloro che concludono nel
presente anno scolastico il percorso del primo ciclo di istruzione con il
superamento dell'esame di Stato hanno l'obbligo di iscrizione agli istituti
secondari di secondo grado o, come da
art. 28 decreto legislativo n. 226/2005, ai percorsi sperimentali di
istruzione e formazione professionale.
E' opportuno premettere che l'iscrizione ad uno dei due percorsi preclude la
possibilità di presentare contestualmente domanda di iscrizione all'altro
percorso. Nel primo caso, gli alunni frequentanti l'ultimo anno della scuola
secondaria di I grado negli istituti statali, paritari e legalmente
riconosciuti, ai fini della prosecuzione del proprio percorso di studi nel
sistema dell'istruzione, indirizzeranno le domande di iscrizione alla prima
classe al dirigente scolastico dell'istituto secondario di II grado prescelto.
Le domande in questione saranno presentate ai dirigenti scolastici delle
scuole secondarie di I grado frequentate, i quali:
–
provvederanno a trasmetterle alle scuole di destinazione entro i cinque giorni
successivi alla scadenza del 25 gennaio 2006;
–
verificheranno il reale assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione da parte degli interessati, rilevando i casi e le ragioni di
inosservanza;
–
attiveranno tutti gli interventi che dovessero rendersi necessari.
Si richiama la particolare
attenzione sull'esigenza di informare le famiglie che l'iscrizione alle prime
classi di tutti gli istituti di istruzione secondaria di II grado, ivi
compresi gli attuali istituti professionali, garantisce la prosecuzione degli
studi, secondo il vigente ordinamento, per l'intera durata del percorso
quinquennale; ciò in considerazione del fatto che la riforma del secondo ciclo
prenderà avvio con gradualità a partire dall'anno scolastico 2007/2008 e che
lo stesso
decreto legislativo n. 226/2005, al comma 6 stabilisce che "i corsi
avviati prima dell'attivazione dei nuovi percorsi proseguono fino al loro
completamento".
Si conferma che la domanda di iscrizione deve essere presentata ad un solo
istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Nel secondo caso, va precisato che, in attuazione del
citato art. 28 del decreto legislativo 226/2005, anche per il prossimo
anno scolastico è prevista la possibilità, per gli studenti che concludono la
scuola secondaria di I grado, di accedere ai percorsi sperimentali di
formazione professionale - la cui durata, come è noto, è almeno triennale -,
in attuazione
dell'Accordo-Quadro sottoscritto in data 19 giugno 2003 da questo
Ministero, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dalle regioni,
dalle province autonome di Trento e Bolzano, dai rappresentanti delle
province, dei comuni e delle comunità montane, cui hanno fatto seguito
specifici Protocolli di intesa stipulati con gli Uffici scolastici regionali.
Poiché le Intese sottoscritte con le regioni prevedono percorsi formativi
differenziati nei diversi contesti territoriali, le famiglie, per esercitare
consapevolmente le proprie opzioni, dovranno fare riferimento al quadro delle
offerte emergenti dai Protocolli sottoscritti a livello regionale.
A tale fine gli Uffici scolastici regionali, d'intesa con i competenti
Assessorati delle rispettive regioni, definiranno i tempi e le modalità di
iscrizione ai suddetti percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale e ne daranno tempestiva e puntuale informazione ai dirigenti
scolastici interessati.
Perché il diritto-dovere all'istruzione possa trovare attuazione nella misura
più ampia e partecipata, si raccomanda vivamente di promuovere, nelle forme
ritenute più idonee, tutti gli interventi di sostegno e orientamento di cui è
menzione
all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo n. 76/2005, nonché di porre in
essere tutte le iniziative volte a realizzare le condizioni per il
conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo da parte di
coloro che ne siano sprovvisti.
Con l'occasione si evidenzia che i titoli e le qualifiche rilasciati dalle
regioni al termine del triennio dei corsi sperimentali sono utilmente
spendibili su tutto il territorio nazionale in quanto rispondenti agli
standard minimi formativi relativi alle competenze di base (aree tecnologica,
scientifica, storico-socio-economica e dei linguaggi), di cui all'Accordo
in sede di Conferenza Stato-regioni del 15 gennaio 2004, nonché alla
certificazione finale e ai passaggi tra i sistemi formativi, di cui alla
Conferenza unificata del 28 ottobre 2004.
Con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al più volte
citato Accordo-Quadro, i dirigenti scolastici degli istituti di istruzione
secondaria di I grado, dai quali provengono gli studenti interessati,
verificheranno l'assolvimento del diritto-dovere al fine di rilevare i casi e
le ragioni di inosservanza e di promuovere tutte le azioni che si dovessero
rendere necessarie.
Sempre con riferimento ai percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui al
più volte citato Accordo-Quadro, le verifiche per l'accertamento delle
iscrizioni terranno conto dei termini e delle modalità definiti in sede
regionale, attraverso opportune intese tra gli Uffici scolastici regionali e i
competenti Assessorati regionali.
Ad ogni buon fine, in considerazione della circostanza che i tempi di
iscrizione ai corsi sperimentali di istruzione e formazione e di quelli
fissati per l'iscrizione alla scuola secondaria di II grado seguono scansioni
diverse e non si legano alle normali cadenze dell'anno scolastico, le SS.LL.,
d'intesa con le strutture regionali competenti, vorranno impartire ai
dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I grado, di provenienza degli
alunni che abbiano optato per i percorsi sperimentali di istruzione e
formazione professionale, le opportune istruzioni intese a verificare
l'effettivo esercizio del diritto-dovere da parte degli interessati. Tale
verifica dovrà essere effettuata anche nei confronti di coloro che hanno
presentato o presenteranno domanda per sostenere gli esami di licenza media in
qualità di privatisti, se ancora rientranti nei limiti di età previsti dalle
vigenti disposizioni.
Gli Uffici scolastici regionali stabiliranno opportuni accordi con le regioni
per procedere all'implementazione e all'adeguamento delle anagrafi dei
soggetti destinatari degli interventi di formazione fino al diciottesimo anno
di età o fino al conseguimento di una qualifica professionale.
Le situazioni sopra evidenziate e la complessità della materia delle
iscrizioni impongono che i Direttori Generali regionali e i dirigenti
scolastici coinvolti seguano direttamente le varie operazioni attraverso le
quali si effettuano le iscrizioni ed in particolare svolgano un'accorta e
mirata opera di informazione, sensibilizzazione e orientamento nei confronti
delle famiglie, degli alunni e di quanti, a vario titolo, sono coinvolti e
interessati alla delicata incombenza.
Ai fini della verifica dell'assolvimento del diritto-dovere sia nel sistema di
istruzione che nel sistema di istruzione e formazione professionale, saranno
effettuate apposite rilevazioni, mediante l'utilizzo di procedure
informatiche, con l'uso di specifica modulistica e con le soluzioni
applicative messe a disposizione dalla Direzione Generale per i Sistemi
informatici del Miur, secondo le procedure e le modalità già adottate negli
anni decorsi. Al riguardo si fa riserva di impartire apposite istruzioni.
ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA
Come è noto, la presenza, in continuo aumento, di soggetti con cittadinanza
non italiana ha assunto da diversi anni le caratteristiche di un fenomeno
strutturale, con il quale la nostra società ormai convive con carattere di
normalità ed ordinarietà. E' opportuno ricordare che i minori, presenti in
tutto il territorio nazionale e nei diversi gradi e ordini di scuola, ai sensi
dell'articolo 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, regolamento di
attuazione del decreto legislativo n. 286/1998 sulla disciplina
dell'immigrazione e sulle condizioni dello straniero, hanno diritto
all'istruzione, indipendentemente dalla regolarità della loro posizione di
soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani, e sono
soggetti al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, secondo le
disposizioni di cui al
decreto legislativo n. 76/2005.
L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado
avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può
essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri
privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione
irregolare o incompleta, sono iscritti con riserva alla classe di
assegnazione.
I minori stranieri soggetti al diritto-dovere all'istruzione e formazione
vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il
collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo
conto:
a)
dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, che può determinare
l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a
quella corrispondente all'età anagrafica;
b)
dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione;
c)
del corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
d)
del titolo di studio eventualmente posseduto.
Al fine di realizzare nella maniera più idonea l'integrazione dei minori
stranieri e creare i presupposti per un'effettiva funzionalità ed efficacia
dell'attività didattica, il collegio dei docenti delle istituzioni scolastiche
interessate formulerà proposte per la ripartizione degli alunni stranieri
nelle classi, evitando la costituzione di classi in cui risulti predominante
la loro presenza. Per un ulteriore approfondimento delle misure di
accompagnamento consigliate per favorire l'integrazione dei minori stranieri,
si rimanda alla lettura del
citato articolo 45 del D.P.R. n. 394/2005.
ISTRUZIONE PARENTALE
I genitori o gli esercenti la potestà parentale che intendano provvedere
privatamente o direttamente all'istruzione dei minori soggetti al
diritto-dovere nel primo ciclo di istruzione, secondo quanto previsto
dall'articolo 111 del decreto legislativo n. 297/1994, debbono rilasciare
al dirigente scolastico della scuola viciniore alla propria residenza apposita
dichiarazione da rinnovare anno per anno.
Per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni interessati
all'istruzione parentale o comunque frequentanti scuole non statali o
paritarie, si rinvia alle disposizioni in materia, diramate con la
circolare ministeriale n. 85/2004 e integrate con la successiva
circolare n. 10/2005, con riserva di eventuali aggiornamenti, qualora
dovessero rendersi necessari.
CORSI PER ADULTI
Il termine per l'effettuazione delle iscrizioni ai corsi per adulti
finalizzati all'alfabetizzazione culturale, ai corsi di scuola secondaria di I
grado per adulti (150 ore), ai corsi serali presso gli istituti di istruzione
secondaria di II grado, nonché ai corsi aventi ad oggetto l'attuazione di
progetti di sperimentazione finalizzati a favorire il rientro degli adulti nel
sistema formativo, è fissato al 31 maggio 2006.
Tale termine non è ovviamente applicabile ai fini dell'ammissione ai corsi a
carattere modulare rientranti nell'offerta formativa libera e non curricolare
delle istituzioni scolastiche.
La fissazione del succitato termine ordinario mira a consentire l'ordinato
svolgimento, nei tempi previsti, delle attività propedeutiche all'inizio
dell'anno scolastico. Tuttavia, in relazione a specifiche, eccezionali ragioni
impeditive riferite a singoli interessati, è possibile, attraverso l'adozione
di formale provvedimento, accettare iscrizioni anche dopo la data del 31
maggio 2006 e, comunque, non oltre l'inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2006/2007.
MODULISTICA E ISCRIZIONE ON-LINE
Si forniscono in allegato, a titolo orientativo, i modelli relativi alle
iscrizioni degli alunni alla scuola dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine
e grado, nonché concernenti la scelta delle diverse opportunità formative
La modulistica comprende:
•
Modulo unico di domanda valido per tutte le iscrizioni
•
Mod. A per la scelta delle opportunità formative nella scuola dell'infanzia
•
Mod. B1 per la scelta delle opportunità formative nella scuola primaria
•
Mod. B2 per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di I
grado
•
Mod. C per la scelta delle opportunità formative nella scuola secondaria di II
grado
•
Mod. D per avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione
cattolica
•
Mod. E integrativo per le scelte degli alunni che non si avvalgono
dell'insegnamento della religione cattolica.
Si conferma anche per l'anno in corso la possibilità di
iscrizione on-line da parte degli alunni che si iscrivono alla prima classe di
istituti di istruzione secondaria di II grado. Le istruzioni relative a tale
procedura sono fornite direttamente sul sito di questo Ministero
(www.istruzione.it/news/2005/iscrizioni2006.shtml).
IL CAPO DIPARTIMENTO
Pasquale Capo