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Graduatorie, vale solo un servizio.
Per i precari si terrà conto di un'unica classe di
concorso
Precari, i servizi prestati su più classi di concorso non potranno essere più
essere fatti valere contemporaneamente. Lo prevede la tabella allegata al
decreto legge sul rinnovo delle graduatorie permanenti, varato dal governo il 2
aprile scorso. ´Il servizio prestato contemporaneamente in più insegnamenti o in
più classi di concorso', recita il provvedimento, ´è valutato per una sola
graduatoria a scelta dell'interessato'.
No al doppio punteggio
In buona sostanza, dunque, chi ha prestato servizio su più classi di concorso,
contemporaneamente, non potrà più avvalersi della doppia possibilità di impiego
del punteggio, per cercare di aumentare le probabilità di ottenere un incarico.
E a ciò si aggiunge la conferma del mancato riconoscimento del cosiddetto
punteggio aspecifico. Vale a dire, del punteggio che, prima dell'entrata in
vigore della legge 124/99, veniva riconosciuto anche se era stato prestato in
una classe di concorso diversa. Punteggio, peraltro, che era quantificato
nell'ordine della metà della valutazione prevista per quello maturato nella
classe di concorso specifica (si veda l'ordinanza n. 371/94). La nuova tabella
dei punteggi, infatti, non ha recepito le richieste avanzate dai sindacati della
scuola, che avevano chiesto, quasi all'unisono, di introdurre il riconoscimento
dell'attività professionale comunque prestata in qualità di docenti. Per contro,
è stato introdotto il riconoscimento del servizio militare. Che sarà valutato
sei punti per ogni anno, come avveniva, appunto, per il servizio aspecifico.
Niente punteggio se si fa la Ssis
C'è poi un altro nodo interpretativo da sciogliere: quello che riguarda il
mancato riconoscimento dei servizi prestati contemporaneamente alla frequenza
delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario: ´non sono
valutabili i servizi di insegnamento', si legge nel documento, ´prestati durante
il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento
secondario'. A una prima lettura, sembrerebbe che il legislatore abbia voluto
recepire l'insegnamento del Consiglio di stato, che ha sempre affermato il
divieto di cumulo del servizio con i 24 punti, derivanti dal tirocinio connesso
alla frequenza dei corsi di specializzazione all'insegnamento secondario.
Rileggendo più attentamente il dispositivo, però, il tenore letterale della
norma sembrerebbe spingersi oltre. Il mancato riconoscimento del punteggio di
servizio, prestato in contemporanea alla frequenza dei corsi ssis, sembrerebbe
comprendere, infatti, anche i servizi relativi a classi di concorso diverse da
quella relativa al corso frequentato.
Ssis e diritto alla formazione continua
E ciò sembrerebbe intaccare gratuitamente il giusto diritto ad avvalersi di
punteggi di servizio non direttamente pertinenti con la classe di concorso per
la quale si frequenta la Ssis. Il tutto limitando il diritto allo studio e alla
formazione continua, che spetta a qualunque soggetto voglia arricchire il
proprio patrimonio di conoscenze e abilità per tutto il corso della vita. Il
limite, peraltro, si tradurrebbe in un vero e proprio incentivo a non iscriversi
alle scuole di specializzazione, optando per il possibile cumulo di spezzoni
appartenenti a classi di concorso diverse, in sede di accettazione di eventuali
proposte di incarico di supplenza. In questo caso, infatti, il doppio punteggio
continuerebbe a maturare. Fermo restando, però, che, all'atto dell'aggiornamento
delle graduatorie permanenti, esso potrebbe essere fatto valere solo
alternativamente. Vale a dire, optando, obbligatoriamente, per una sola classe
di concorso.
La questione dei diritti acquisiti
E questa cosa, peraltro, sembrerebbero collidere con uno dei principi cardine
del nostro ordinamento: la teoria dei diritti quesiti. Un principio che
sancisce, in via generale, la inviolabilità dei diritti che entrano a far parte
del patrimonio di un soggetto. Le nuove regole determineranno, infatti,
l'azzeramento del doppio punteggio accumulato dai precari con anni e anni di
supplenze suddivise in più classi di concorso. Il tutto introducendo ´a valle'
una sorta di condizione sospensiva che, dopo l'introduzione della maggiorazione
dei punteggi dei diplomi Ssis, modifica nuovamente le regole generali contro
ogni aspettativa.
13 aprile 2004
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