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Con un ‘interrogazione parlamentare riesplode il caso
dei direttori regionali che negano il rito.
Soprannumerari senza conciliazioni.
Niente composizione bonaria delle liti sulla gestione organici.
DI ANTIMO DI GERONIMO
Il ministro dell’istruzione, Letizia Moratti, dovrà spiegare in parlamento
perché l’ufficio scolastico regionale per la Basilicata ha rifiutato di fare
alcune conciliazioni. La questione è stata sollevata da Giuseppe Molinari,
deputato della Margherita, che ha presentato un’interrogazione a risposta
scritta il 29 giugno scorso (4-10349, reperibile sul sito:
www.parlamento.it). Già in passato il
deputato lucano era intervenuto per segnalare un analogo comportamento
dell’ufficio scolastico regionale (n. 4-04999).
L’amministrazione scolastica periferica, infatti, rifiutava di istruire i
procedimenti, quando si trattava di controversie occorse tra docenti e dirigenti
scolastici. E in quell’occasione il ministero dell’istruzione chiarì che non vi
erano limiti alle materie che potevano essere oggetto di conciliazione. Un
chiarimento di cui però non sempre tutti gli uffici periferici tengono conto e
che ha richiesto un nuovo intervento parlamentare presso il dicastero.
IL FATTO. Questa volta, però, si tratta di un caso diverso, che purtroppo
è emblematico di una situazione non isolata. Vale a dire, di controversie che
vedevano opposti all’amministrazione due docenti di scuola superiore, che
lamentavano di essere stati individuati ingiustamente quali soprannumerari. E
ciò nonostante il fatto che avessero fatto presente, anche con reclami scritti
indirizzati al dirigente scolastico, che erano stati commessi alcuni errori
nella compilazione dell’organico di diritto. A tali reclami aveva fatto seguito
una comunicazione scritta del dirigente scolastico, il quale aveva eccepito di
non essere competente in materia. Dopo di che, i diretti interessati si erano
risolti a presentare un’istanza di conciliazione presso l’amministrazione.
IL RIFIUTO DELL’AMMINISTRAZIONE. E a seguito di tale istanza
l’amministrazione aveva risposto con due note gemelle in cui si affermava che
«l’organico di diritto non è impugnabile con ricorso al giudice del lavoro ma
con ricorso al Tar, pertanto, il tentativo di conciliazione è inammissibile per
difetto di giurisdizione’».
LE ARGOMENTAZIONI DELL’INTERROGANTE. Di qui l’interrogazione parlamentare
nella quale si eccepisce che «l’accertamento del cosiddetto difetto di
giurisdizione è atto tipico del giudice e non dell’amministrazione scolastica’».
Inoltre, il Miur, con nota 14 aprile 2003, in risposta all’interrogazione n.
4-04999, a causa di analoghi comportamenti omissivi, aveva affermato che
«l’accordo sottoscritto il 18 ottobre 2001 non pone alcuna limitazione circa le
materie che possono formare oggetto della conciliazione».
L’interrogazione ha fatto presente, inoltre, che la condotta dell’ufficio
scolastico regionale determina in capo ai docenti la privazione di un efficace
strumento di composizione bonaria delle liti di lavoro determinando, nel
contempo, un allunga mento dei tempi di composizione delle stesse.
LA RICHIESTA AL MINISTRO. E ha chiesto al ministro quali iniziative
intenda attivare affinché, in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale,
ivi compresa la Basilicata, vengano finalmente poste in atto le opportune
procedure finalizzate alla composizione delle controversie tra docenti e uffici
scolastici periferici, con lo scopo di favorire la composizione delle medesime
nei tempi brevi previsti per le procedure stragiudiziali.
CHE COS’E LA CONCILIAZIONE. La conciliazione è una procedura che viene
attivata per comporre bonariamente le controversie di lavoro, evitando di andare
davanti al giudice. Ve ne sono di tre ti pi: la conciliazione negoziale, la
conciliazione collegiale e la conciliazione arbitrale.
LA CONCILIAZIONE NEGOZIALE. La prima è la più breve e semplice da
attivare. Consiste in un colloquio (che fa seguito ad un’istanza) che si tiene
presso il centro servizi amministrativi, tra il lavoratore interessato e un
funzionario dell’amministrazione. Durante la conciliazione il lavoratore può
essere assistito da un dirigente sindacale. I termini di presentazione della
domanda di conciliazione seguono quelli del la fattispecie cui fa riferimento la
controversia, con la sola eccezione della mobilità.
In quest’ultimo caso, l’interessato deve produrre l’istanza entro 15 giorni
dalla pubblicazione dell’atto che si ritiene lesivo del proprio interesse. Al
termine del colloquio viene redatto un verbale, che costituisce titolo
esecutivo.
LA CONCILIAZIONE COLLEGIALE. Qualora il lavoratore non faccia in tempo a
presentare l’istanza nei termini è sempre possibile, però, fare ricorso alla
conciliazione collegiale. In quest’ultimo caso la controversia viene discussa da
vanti a un collegio costituito presso la direzione provinciale del lavoro. Ne
fanno parte un rappresentante della direzione del lavoro, un rappresentante
dell’amministrazione e un rappresentante del lavoratore.
LA CONCILIAZIONE ARBITRALE. In alternativa a questi due tipi di
conciliazione, è possibile esperire il tentativo bonario di composizione della
controversia anche davanti a un arbitro: vale a dire, davanti a un privato
cittadino, con particolari requisiti professionali, che tenta di dirimere la
questione senza che si giunga alla lite. 6
luglio 2004 |