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Domani la decisione sull’istanza di sospensiva
dei provvedimenti attuativi della legge n. 143/2004.
Graduatorie, la parola al Tar Lazio
A rischio congelamento i nuovi punteggi per la terza fascia.
di Alessandra Ricciardi
In mano al Tar Lazio il destino delle graduatorie permanenti. È
calendarizzata per domani l’udienza del Tribunale amministrativo del Lazio che
dovrà decidere circa la richiesta di sospensiva dei provvedimenti del ministero
dell’istruzione attuativi della legge n. 143/2004, la legge che ha modificato i
punteggi per i docenti precari. Una decisione che, se dovesse essere favorevole
ai ricorrenti, congelerebbe le graduatorie permanenti di terza fascia, che
proprio in questi giorni stanno vedendo la luce. Sarebbe così il terzo anno
consecutivo che la giustizia amministrativa mette il bastone tra le ruote del
ministero, rendendo più complicato il “regolare avvio del nuovo anno
scolastico”. Le 12.500 immissioni in ruolo, che il ministro dell’istruzione,
Letizia Moratti, conta di chiudere proprio domani, saranno assorbite in gran
parte dalla graduatoria del concorso (per il 50% delle disponibilità) e dalle
prime due fasce delle graduatorie permanenti. Il ricorso alla terza fascia è,
infatti, residuale per molte classi di concorso, essendo sufficienti i docenti
inseriti nei precedenti scaglioni a coprire i posti autorizzati. Discorso
diverso, invece, per le supplenze annuali e fino al termine delle attività
didattiche che i Csa, i Centri dei servizi amministrativi, sono impegnati a
concludere entro fine mese, prima di passare la palla alle scuole. In questo
caso i numeri sono ben diversi: circa 110 mila supplenze, se sarà confermato
l’andamento dello scorso anno.
I possibili scenari.
L’eventuale sospensione dei decreti che danno attuazione al la riforma
costringerebbe gli uffici scolastici provinciali a rivedere i punteggi dei
docenti inseriti nel terzo scaglione eliminando gli interventi operati dal la
legge n. 143 e successive modifiche. Con un nuovo capovolgimento di posizioni in
graduatoria.
Gli uffici che avessero, dunque, già assegnato le supplenze potrebbero vedersi
costretti ad annullare alcuni contratti e a stipularne di nuovi. Ma è probabile,
come già avvenuto in passato, che il ministero dell’istruzione decida di non
attuare la decisione del Tar, in attesa della pronuncia di merito e poi del
giudizio d’appello del Consiglio di stato.
Il secondo scenario possibile prende spunto dalla pronuncia del Tar di non
concedere la sospensiva: in questo caso si andrebbe direttamente alla decisione
di merito a settembre. Sarebbe la scelta meno invasiva, almeno nel breve
periodo, e da alcuni ritenuta foriera di una pronuncia negativa per i
ricorrenti.
I motivi dei ricorrenti.
I ricorsi su cui il Tar è chiamato a pronunciarsi, presentati da Cgil, Cisl e
Uil scuola, il sindacato autonomo Gilda, associazioni di consumatori e movimenti
di precari, sono stati integrati in base alle modifiche apportate alla legge dal
ddl omnibus sulla pubblica amministrazione (n. 186/2004). L’intervento del
legislatore è servito a far venir meno alcuni degli elementi di contestazione,
ma non ha demolito l’impianto generale di contestazione: le nuove disposizioni
violerebbero la Costituzione e in particolare il principio di eguaglianza dei
cittadini di fronte alla legge, il riconoscimento del diritto al lavoro, la
tutela del lavoro in tutte le sue forme, il principio di buon andamento e
imparzialità della pubblica ammmistrazione.
Le contestazioni.
L’applicazione delle nuove norme sui servizi: è stata limitata all’anno
scolastico 2003/04, mentre la prima versione della legge n. 143 prevedeva una
retroattività piena. Tuttavia la scelta, secondo i sindacati, continua a violare
il principio di affidabilità e di logicità.
Supervalutazione dei servizi: anche se l’impatto del raddoppio del punteggio per
i docenti delle scuole di montagna è stato limitato al servizio svolto in sedi
scolastiche ad altitudine superiore ai 600 metri, secondo i ricorrenti crea le
premesse per attribuire un beneficio ingiustificato ad alcuni docenti,
escludendo dal beneficio altri insegnanti che insegnano in scuole non inserite
nell’elenco del ministero.
Limite di punteggio: il limite dei 12 punti per il servizio e quello dei sei
mesi per anno scolastico renderebbero quasi impossibile il riconoscimento del
servizio non specifico a buona parte del personale supplente.
Strumento musicale: la mancata previsione dell’inclusione in graduatoria dei
docenti di strumento musicale che hanno conseguito l’abilitazione
successivamente all’entrata in vigore della legge n. 124/99 violerebbe il
principio di eguaglianza.
Altre abilitazioni: contestata la mancata previsione dell’inclusione in
graduatoria di coloro che hanno conseguito l’abilitazione riservata ai sensi
delle ordinanze ministeriali nn. 153/99, 33/2000 e 1/2001 e che per qualsiasi
motivo (di salute o ‘personali) non abbiano presentato il titolo precedentemente
conseguito.
(riproduzione riservata del quotidiano Italia Oggi)
24 agosto 2004
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