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Non sì applicano ai dipendenti scolastici le
nuove disposizioni
previste dalla legge n. 231/2004. Restano le ferie obbligate in estate
Vacanze fruibili solo durante la sospensione
delle lezioni
Per circa 10 mila docenti tempo di presentare
i documenti
di Nicola Mondelli
Nessuno spezzettamento delle ferie in corso d’anno per il personale della
scuola. Le ferie per i dipendenti del settore restano disciplinate dall’articolo
13 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 2003 e relativi chiarimenti
ministeriali e da una interpretazione autentica sottoscritta dai sindacati e
dall’Aran il 17 settembre 1997.
Al personale della scuola non si applicheranno, infatti, le disposizioni
contenute nell’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come
modificate dall’articolo 1, lett. d) del decreto legislativo 19 luglio 2004, n.
231, che entreranno in vigore dal 1° settembre 2004, le quali dispongono che,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il
prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non
inferiore a quattro settimane.
Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla
specifica disciplina riferita alle categorie delle forze di polizia e
assimilate, va goduto, dispone sempre il citato articolo 10, per almeno due
settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno
di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al
termine dell’anno di maturazione.
Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla
relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del
rapporto di lavoro.
Tempo indeterminato
Per ogni anno di servizio il personale ha diritto a 32 giorni di ferie
comprensivi delle due giornate di festività soppresse previste dall’articolo 1,
comma 1, lett. a) della legge 937/1977. I neo assunti hanno diritto a 30 giorni
comprensivi delle due giornate di festività soppresse.
Diventano 32 dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato. Nell’anno
di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata
in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. Essendo un diritto
irrinunciabile, le ferie devono essere fruite e non sono monetizzabili a meno
che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, non si siano potute
fruire per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Le ferie possono essere fruite dai docenti esclusivamente durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche (1 luglio - 31 agosto) e di sospensione
delle lezioni (vacanze natalizie e pasquali).
Durante la rimanente parte dell’anno scolastico è tuttavia consentita la
fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. In casi di
particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di
carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o
in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le stesse
saranno fruite entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione
dell’attività didattica. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il
personale amministrativo, tecnico e ausiliario può, invece, frazionare le ferie
in più periodi nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie dovrà
comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti. Al dipendente
dovrà, comunque, essere assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi
continuativi di riposo nel periodo 1° luglio -31 agosto. I periodi di ferie
vanno chiesti espressamente dal personale docente e Ata e non possono essere
imposti d’autorità dal dirigente scolastico, il quale potrà, ma solo per
motivate esigenze di servizio, rinviarne la fruizione concordando altro periodo
con il dipendente.
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze
di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto
o in parte delle ferie nel corso dell’anno di riferimento, le stesse saranno
fruite di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il
parere del direttore dei servizi generali e amministrativi.
Tempo determinato
Per i docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale, tempi e
modalità di fruizione delle ferie sono identici a quelli indicati per il docente
con incarico a tempo indeterminato. I docenti con contratto a tempo determinato
fino al 30 giugno o di durata superiore a 15 giorni nel corso di un mese, poiché
non hanno la possibilità di fruire dei giorni di ferie maturati nei mesi di
luglio e di agosto e nello stesso tempo, al pari dei docenti a tempo
indeterminato, non hanno l’obbligo di chiederne la fruizione nei periodi di
sospensione delle lezioni, hanno pertanto diritto al pagamento del periodo di
ferie non goduto.
In tal senso ha disposto l’interpretazione autentica del 17 settembre 1997
citata in premessa. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario si
dovrà procedere, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al
pagamento delle ferie non potute fruire per particolari esigenze di servizio
ovvero, dopo essere state concesse, per esigenze di carattere personale e di
malattia.
25 agosto 2004
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