Gilda degli Insegnanti

di Napoli

 

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Non sì applicano ai dipendenti scolastici le nuove disposizioni
previste dalla legge n. 231/2004. Restano le ferie obbligate in estate

Vacanze fruibili solo durante la sospensione delle lezioni
Per circa 10 mila docenti tempo di presentare i documenti
 

di Nicola Mondelli

Nessuno spezzettamento delle ferie in corso d’anno per il personale della scuola. Le ferie per i dipendenti del settore restano disciplinate dall’articolo 13 del contratto collettivo nazionale 24 luglio 2003 e relativi chiarimenti ministeriali e da una interpretazione autentica sottoscritta dai sindacati e dall’Aran il 17 settembre 1997.

Al personale della scuola non si applicheranno, infatti, le disposizioni contenute nell’articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificate dall’articolo 1, lett. d) del decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 231, che entreranno in vigore dal 1° settembre 2004, le quali dispongono che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.

Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie delle forze di polizia e assimilate, va goduto, dispone sempre il citato articolo 10, per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.


Tempo indeterminato
Per ogni anno di servizio il personale ha diritto a 32 giorni di ferie comprensivi delle due giornate di festività soppresse previste dall’articolo 1, comma 1, lett. a) della legge 937/1977. I neo assunti hanno diritto a 30 giorni comprensivi delle due giornate di festività soppresse.
Diventano 32 dopo tre anni di servizio, a qualsiasi titolo prestato. Nell’anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. Essendo un diritto irrinunciabile, le ferie devono essere fruite e non sono monetizzabili a meno che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, non si siano potute fruire per motivi indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Le ferie possono essere fruite dai docenti esclusivamente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (1 luglio - 31 agosto) e di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie e pasquali).
Durante la rimanente parte dell’anno scolastico è tuttavia consentita la fruizione per un periodo non superiore a sei giornate lavorative. In casi di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno scolastico di riferimento, le stesse saranno fruite entro l’anno scolastico successivo nei periodi di sospensione dell’attività didattica. Compatibilmente con le esigenze di servizio, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario può, invece, frazionare le ferie in più periodi nel corso dell’anno scolastico. La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti. Al dipendente dovrà, comunque, essere assicurato il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1° luglio -31 agosto. I periodi di ferie vanno chiesti espressamente dal personale docente e Ata e non possono essere imposti d’autorità dal dirigente scolastico, il quale potrà, ma solo per motivate esigenze di servizio, rinviarne la fruizione concordando altro periodo con il dipendente.
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero in caso di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che abbiano impedito il godimento in tutto o in parte delle ferie nel corso dell’anno di riferimento, le stesse saranno fruite di norma non oltre il mese di aprile dell’anno successivo, sentito il parere del direttore dei servizi generali e amministrativi.


Tempo determinato
Per i docenti con contratto a tempo determinato di durata annuale, tempi e modalità di fruizione delle ferie sono identici a quelli indicati per il docente con incarico a tempo indeterminato. I docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno o di durata superiore a 15 giorni nel corso di un mese, poiché non hanno la possibilità di fruire dei giorni di ferie maturati nei mesi di luglio e di agosto e nello stesso tempo, al pari dei docenti a tempo indeterminato, non hanno l’obbligo di chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni, hanno pertanto diritto al pagamento del periodo di ferie non goduto.
In tal senso ha disposto l’interpretazione autentica del 17 settembre 1997 citata in premessa. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario si dovrà procedere, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, al pagamento delle ferie non potute fruire per particolari esigenze di servizio ovvero, dopo essere state concesse, per esigenze di carattere personale e di malattia.
 

25 agosto 2004