Gilda degli Insegnanti

di Napoli

 

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Scuola: i docenti passano alla Regione

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 13 del 13 gennaio 2004, ha stabilito che la gestione del personale scolastico è di competenza della Regione Emilia-Romagna.
Questa pronuncia, per certi versi rivoluzionaria, è la conseguenza di un ricorso con il quale la stessa Regione aveva eccepito l'illegittimità dell'art. 22 della Legge n. 448 (Legge Finanziaria 2002) nella parte in cui non attribuiva alla Regione la facoltà di definire le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche.

In sostanza, se da una parte è lo Stato che, nell'ambito delle proprie competenze, fissa i princìpi fondamentali dell'istruzione ed i finanziamenti per il loro raggiungimento, dall'altra spetta alle Regioni una vera e propria potestà organizzativa del servizio scolastico; cioè, come chiarisce Domenico Sugamiele, componente della Commissione Scuola del Miur: «le Regioni diventano le istituzioni titolari dell'organizzazione scolastica nel territorio e della gestione del personale».

Tutto ciò viene ad inserirsi nel quadro delle recenti modifiche all'art. 117 della nostra Costituzione, laddove si dispone in capo alle Regioni la facoltà di emanare leggi sull'istruzione (materia «concorrente») fatta «salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche».

Infatti, secondo l'art. 33 della Costituzione, lo Stato ha competenza esclusiva solo nel campo delle «norme generali sull'istruzione» e proprio quest'ultima rientra tra le materie a legislazione concorrente tra Stato e Regioni.

La prima conseguenza naturale di questo cambiamento radicale sarà il passaggio delle competenze dagli Uffici scolastici regionali del Miur agli uffici delle Regioni e, quindi, in sostanza, una consistente perdita di sovranità dello Stato in favore dell'ente regionale.

A tal proposito, l'assessore regionale della Scuola Mariangela Bastico ha subito dichiarato che «i 58.000 dipendenti della scuola pubblica emiliano-romagnola passeranno in capo a noi».

Non appare per niente scontato, invece, in questo nuovo scenario, la disciplina del rapporto d'impiego e lo stato giuridico degli insegnanti.

In effetti, sembra che il problema non sia di facile soluzione, in considerazione del fatto che «la transizione» degli insegnanti comporterebbe un nuovo status giuridico ed economico. In particolare, per effetto dell'inevitabile equiparazione agli altri dipendenti regionali, si potrebbe pensare, per il corpo docente, a consistenti aumenti retributivi ?

Con questa sentenza vengono fugati i dubbi e le strumentalizzazioni sulla separazione delle competenze per le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo: i Licei gestiti dallo Stato e gli istituti di istruzione e formazione gestiti dalle Regioni. La sentenza spazza via una inutile polemica che, su questa presunta divisione, affermava che con la legge 53 si creavano «istituti di serie A» ed «istituti di serie B».

«Gli istituti saranno tutti della stessa serie, A o B, se si preferisce, per una scelta precisa dettata dalla nostra Costituzione», precisa Domenico Sugamiele.

Le Regione ricorrente dovrà, probabilmente, anche in seguito alla sentenza da essa stessa promossa, rivedere l'impostazione della sua legge sul sistema d'istruzione e formazione, impugnata, peraltro, dallo Stato alla Corte Costituzionale.

Appare opportuno, quindi, che, in sede politica, le Regioni e lo Stato (Miur e Mlps) intensifichino il processo di concertazione istituzionale, avviato sui temi della sperimentazione dei percorsi triennali, ampliando i temi di riflessione, al fine di pervenire nel più breve tempo a soluzioni condivise che evitino continui conflitti, colmabili solo dinanzi alla Corte Costituzionale.

L'unica certezza, per ora, è che la legislazione rimarrà in vigore «fino a quando le singole Regioni si saranno dotate di una disciplina e di un apparato istituzionale idoneo», come ha disposto la citata sentenza della Corte Costituzionale.

Ci auguriamo, come Anils, che la disciplina dell'impiego venga affrontata in modo da evitare la frammentazione di competenze fra i vari soggetti (Stato, Regione, Ente locale) e che prenda forma, in tempi brevi, il trasferimento delle risorse umane e finanziarie dallo Stato alle Regioni.

Lorenza Gastaldo
A.N.I.L.S. di Parma

29 marzo 2004