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Scuola: i docenti passano alla Regione
La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 13 del 13 gennaio 2004, ha
stabilito che la gestione del personale scolastico è di competenza della Regione
Emilia-Romagna.
Questa pronuncia, per certi versi rivoluzionaria, è la conseguenza di un ricorso
con il quale la stessa Regione aveva eccepito l'illegittimità dell'art. 22 della
Legge n. 448 (Legge Finanziaria 2002) nella parte in cui non attribuiva alla
Regione la facoltà di definire le dotazioni organiche del personale docente
delle istituzioni scolastiche.
In sostanza, se da una parte è lo Stato che, nell'ambito delle proprie
competenze, fissa i princìpi fondamentali dell'istruzione ed i finanziamenti per
il loro raggiungimento, dall'altra spetta alle Regioni una vera e propria
potestà organizzativa del servizio scolastico; cioè, come chiarisce Domenico
Sugamiele, componente della Commissione Scuola del Miur: «le Regioni diventano
le istituzioni titolari dell'organizzazione scolastica nel territorio e della
gestione del personale».
Tutto ciò viene ad inserirsi nel quadro delle recenti modifiche all'art. 117
della nostra Costituzione, laddove si dispone in capo alle Regioni la facoltà di
emanare leggi sull'istruzione (materia «concorrente») fatta «salva l'autonomia
delle istituzioni scolastiche».
Infatti, secondo l'art. 33 della Costituzione, lo Stato ha competenza esclusiva
solo nel campo delle «norme generali sull'istruzione» e proprio quest'ultima
rientra tra le materie a legislazione concorrente tra Stato e Regioni.
La prima conseguenza naturale di questo cambiamento radicale sarà il passaggio
delle competenze dagli Uffici scolastici regionali del Miur agli uffici delle
Regioni e, quindi, in sostanza, una consistente perdita di sovranità dello Stato
in favore dell'ente regionale.
A tal proposito, l'assessore regionale della Scuola Mariangela Bastico ha subito
dichiarato che «i 58.000 dipendenti della scuola pubblica emiliano-romagnola
passeranno in capo a noi».
Non appare per niente scontato, invece, in questo nuovo scenario, la disciplina
del rapporto d'impiego e lo stato giuridico degli insegnanti.
In effetti, sembra che il problema non sia di facile soluzione, in
considerazione del fatto che «la transizione» degli insegnanti comporterebbe un
nuovo status giuridico ed economico. In particolare, per effetto
dell'inevitabile equiparazione agli altri dipendenti regionali, si potrebbe
pensare, per il corpo docente, a consistenti aumenti retributivi ?
Con questa sentenza vengono fugati i dubbi e le strumentalizzazioni sulla
separazione delle competenze per le istituzioni scolastiche e formative del
secondo ciclo: i Licei gestiti dallo Stato e gli istituti di istruzione e
formazione gestiti dalle Regioni. La sentenza spazza via una inutile polemica
che, su questa presunta divisione, affermava che con la legge 53 si creavano
«istituti di serie A» ed «istituti di serie B».
«Gli istituti saranno tutti della stessa serie, A o B, se si preferisce, per una
scelta precisa dettata dalla nostra Costituzione», precisa Domenico Sugamiele.
Le Regione ricorrente dovrà, probabilmente, anche in seguito alla sentenza da
essa stessa promossa, rivedere l'impostazione della sua legge sul sistema
d'istruzione e formazione, impugnata, peraltro, dallo Stato alla Corte
Costituzionale.
Appare opportuno, quindi, che, in sede politica, le Regioni e lo Stato (Miur e
Mlps) intensifichino il processo di concertazione istituzionale, avviato sui
temi della sperimentazione dei percorsi triennali, ampliando i temi di
riflessione, al fine di pervenire nel più breve tempo a soluzioni condivise che
evitino continui conflitti, colmabili solo dinanzi alla Corte Costituzionale.
L'unica certezza, per ora, è che la legislazione rimarrà in vigore «fino a
quando le singole Regioni si saranno dotate di una disciplina e di un apparato
istituzionale idoneo», come ha disposto la citata sentenza della Corte
Costituzionale.
Ci auguriamo, come Anils, che la disciplina dell'impiego venga affrontata in
modo da evitare la frammentazione di competenze fra i vari soggetti (Stato,
Regione, Ente locale) e che prenda forma, in tempi brevi, il trasferimento delle
risorse umane e finanziarie dallo Stato alle Regioni.
Lorenza Gastaldo
A.N.I.L.S. di Parma29 marzo 2004
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