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Diplomi triennali come gli annuali
diplomi post universitari triennali, equiparati al dottorato di ricerca, saranno
valutati come i corsi di perfezionamento di un solo anno.
È quanto si evince dalla tabella di valutazione allegata al decreto legge sulle
graduatorie permanenti del 2 aprile scorso. Il provvedimento, infatti, assegna i
12 punti in più solo al dottorato di ricerca. E non fa alcuna menzione dei
titoli equiparati. Ciò vuol dire che, se l'amministrazione scolastica non
interverrà a chiarire la questione, i precari che hanno frequentato corsi di
perfezionamento triennali, equiparati dalla legge al dottorato di ricerca,
dovranno accontentarsi dei tre punti previsti per i master e i corsi di
perfezionamento di durata annuale. Fatto questo, che non sembrerebbe coerente
con il principio del merito.
Specie se si pensa che, a farne le spese, saranno addirittura i docenti precari
in possesso del diploma triennale della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa
(www.sssup.it). Un istituto di grande prestigio internazionale, che è stato
istituito con la legge 14 febbraio 1987, n 41.
E la stessa legge, peraltro, all'articolo 2 comma 3, facendo riferimento ai
corsi di perfezionamento attivati presso l'istituto, stabilisce che: ´Il diploma
di perfezionamento relativo a corsi di studio di durata almeno triennale è
equiparato al dottorato di ricerca'. Si parla, dunque, espressamente, di
equiparazione e non di mera equipollenza. E ciò induce a ritenere che relativi
titoli, nell'intenzione del legislatore, dovevano essere considerati in tutto e
per tutto alla stregua di diplomi di dottorato di ricerca. Ma così non è stato.
Per lo meno per le graduatorie permanenti. Fino a oggi, infatti, non sono stati
ancora emanati i provvedimenti di attuazione che avrebbero dovuto recepire
questo intendimento. E se non si interverrà in tempo, c'è il rischio che anche
nella prossima tornata di assunzioni le cose rimangano come sono. Sempre che
qualcuno non decida di percorrere la via giudiziale.
Resta da vedere, però, se si è trattato di una dimenticanza o di una precisa
intenzione del legislatore. Il decreto-legge, infatti, per sua natura, è un
provvedimento generalmente destinato a subire modifiche durante l'iter di
conversione in legge. E dunque, qualora vi fosse la disponibilità, da parte del
parlamento, di sanare la questione, il tutto potrebbe risolversi in poco tempo
con l'approvazione di un semplice emendamento.
13 aprile 2004
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