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La nuova figura obbligatoria sarà nominata dai
presidi entro l’inizio dell’anno scolastico.
Conto alla rovescia sul tutor
Ma restano i dubbi di illegittimità e violazione
dell’autonomia .
Incerto il numero di ore dedicate.
L’istituto inadempiente potrà essere sanzionato dal ministero dell’istruzione.
(!)
di Giovanni Scaminaci
Il Sole 24Ore di
ROMA • Mancano meno di due settimane all’avvio dell’anno scolastico e alla
partenza della riforma Moratti. Si inizia con la scuola dell’infanzia, le cinque
classi della primaria (ex elementare) e le prime classi della secondaria di I
grado (ex scuola media). Fra i problemi più spinosi e ancora non del tutto
definiti c’è quello dei docenti tutor, fonte di polemiche, di prese di posizione
nettamente contrarie, di possibile conflitto tra i docenti e tra questi e i capi
d’istituto. Dubbi e tensioni che aumentano, con l’approssimarsi del settembre.
Caratteristiche del tutor. Quella del tutor non è una nuova figura
professionale, ma una funzione rientrante nella professionalità di qualunque
docente. La legge prevede una specifica formazione, ma in atto non sono previsti
requisiti particolari per ottenere la nomina. Il tutor svolge alcune funzioni
indirizzate agli allievi (orientamento, assistenza e ascolto), altre rivolte ai
colleghi della classe (coordinamento delle attività educative e didattiche).
Cura inoltre i rapporti con le famiglie e la documentazione del percorso
didattico degli alunni, in collaborazione con gli altri insegnanti. E quindi il
punto di riferimento privilegiato per alunni e famiglie, ma non si trova in
posizione gerarchica superiore rispetto ai colleghi. Nei primi tre anni della
scuola primaria deve assicurare «un’attività di insegnamento agli alunni non
inferiore alle 18 ore settimanali». Se ne può dedurre che può dedicare
all’attività di tutorato le rimanenti 4 ore di servizio.
Nella scuola secondaria di primo grado e nelle ultime due
classi della prima ria non sono previsti sconti all’ orario di insegnamento per
svolgere le funzioni di tutor. (!!)
I problemi della nomina. I tutor sono scelti dal
dirigente scolastico (!!!) sulla base dei criteri stabiliti dagli
organi collegiali della scuola. Considerato che tale figura è prevista da norme
di legge (decreto legislati vo 59/04) e da disposizioni ministeriali (circolare
29/04). è evidente che le scuole sono obbligate a individuare i tutor prima
dell’inizio delle lezioni. Chi ritiene che tale obbligo non sussista fa leva
sulla presunta illegittimità delle norme citate, ma dimentica che questa
eventualità non può comunque essere dichiarata dalle scuole. Che le norme
violino l’autonomia scolastica riconosciuta dalla Costituzione o che vi sia un
eccesso di delega nel decreto è possibile, in astratto, ma ciò non può avere
conseguenze finché l’illegittimità non viene accertata e dichiarata dagli organi
competenti. Fermo restando l’attuale quadro normativo, quindi, il rifiuto di
nominare i tutor sarebbe un comportamento sanzionabile sul piano disciplinare.
Anche l’idea di nominare tutor tutti i docenti sarebbe solo un espediente per
eludere le norme.
Perché ad alcuni non piace il tutor. E’ inevitabile che agli occhi degli
alunni e delle famiglie il tutor diventi una figura privilegiata rispetto agli
altri insegnanti. La legge cerca di risolvere il problema con frequenti richiami
alla collegialità nella conduzione della classe e alla corresponsabilità dei
risultati, ma chi paventa una rottura dell’unitarietà della funzione docente fa
una previsione attendibile. Si tratterà di capire fino a che punto, nelle
singole realtà, si riuscirà a trovare l’equilibrio giusto. E sarà ancora più
importante capire se i tutor riusciranno ad assicurare quell’unitarietà per cui
questa figura è stata istituita.
Le altre questioni aperte. Il ministero dell’Istruzione, che già nel lo
scorso mese di marzo riconosceva le carenze del quadro normativo relativo al
tutor, non è ancora riuscito a impartire le “ulteriori indicazioni e
precisazioni” promesse. La lacuna più importante riguarda «le modalità di
svolgimento della funzione tutoriale», che peraltro sono materia di
contrattazione collettiva e non possono essere definite unilateralmente dal
ministero. In particolare, non è previsto in quali tempi la funzione debba
essere svolta dai tutor che esauriscono l’orario setti manale in attività di
insegnamento. E’ evidente che le ore prestate in più debbono essere retribuite,
anche con una quantificazione forfetaria.
In attesa del completamento del quadro normativo,
per cui sarà necessario un accordo sindacale, le scuole
possono ricorrere alle normali procedure per pagare le ore aggiuntive prestate
dai tutor. Può essere cioè utilizzato il fondo d’istituto (!!!!) con
le garanzie normative che prevedono delle specifiche competenze sia dei consigli
d’istituto che dei rappresentanti sindacali.
Mercoledí 19 Agosto 2004
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