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Scuola, ai provveditorati l'istruttoria per le pensioni
Il termine per presentare la domanda scade il 10
gennaio 2004
Il 10 gennaio 2004 scade il termine per la presentazione o la revoca delle
domande di pensione nel comparto scuola: lo stabilisce il decreto
dell'Istruzione del 30 ottobre, allegato alla circolare 85 del 21 novembre. Le
domande di pensione, con decorrenza 1° settembre 2004, possono essere presentate
dal personale docente, educativo e Ata per dimissioni volontarie, per compimento
di 40 anni di lavoro e per il mantenimento in servizio oltre i 65 anni. Il
termine del 10 gennaio vale anche per il personale che intenda chiedere la
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, con contestuale
riconoscimento del trattamento di pensione (decreto 331/1997 della Funzione
Pubblica) e per i dipendenti che manifestino la volontà di cessare prima della
data finale fissata nel precedente provvedimento di permanenza in servizio. Le
istanze di dimissioni, compresa l'eventuale revoca, vanno indirizzate
all'istituzione scolastica di titolarità e, per conoscenza, al competente Centro
servizi amministrativi (Csa). Le scuole, dopo il 10 gennaio 2004 devono inviare
una copia delle istanze, non revocate, alla sede territoriale Inpdap. Competenza
dei Csa.Per garantire il trattamento di pensione senza soluzione di continuità
rispetto allo stipendio, precisa la circolare 85, si «rende inevitabile»
mantenere, presso i Csa (ex provveditorati), la competenza relativa
all'istruttoria delle pratiche di collocamento in pensione». Inoltre i Csa,
sulla base dal decreto 101/2001 sulla semplificazione delle procedure
previdenziali, devono accertare il possesso dei requisiti da parte del personale
dimissionario. La mancanza dei requisiti anagrafici e/o contributivi, necessari
per il trattamento di pensione, deve essere notificata entro il 1° marzo 2004;
gli interessati hanno cinque giorni di tempo, dal ricevimento della
comunicazione, per ritirare la domanda di dimissione. Requisiti. Per accedere al
trattamento di anzianità dal 1° settembre 2004, con il sistema retributivo, sono
necessari 57 anni di età e 35 di servizio o solo 38 anni di servizio; ai fini
della maturazione del requisito anagrafico e/o contributivo si tiene conto anche
del periodo 1° settembre - 31 dicembre 2004 (articolo 59, comma 9 e Tabella D
della legge 449/97). Il personale maschile e femminile che compie 65 anni entro
il 31 agosto 2004 cessa dal servizio per limiti di età se non richiede la
proroga. A domanda può essere collocato in pensione per limite di età anche il
personale che compie 65 anni dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre 2004
(articolo 59, comma 9, della legge 449/97). A norma dell'articolo 2, comma 21,
della legge 335/95, il personale femminile che compie 60 anni entro il 31 agosto
2004 può chiedere di essere collocato in pensione dal 1° settembre 2004, mentre
se compie 60 anni dopo il 31 agosto ed entro il 31 dicembre 2004 può avvalersi
contestualmente, per il pensionamento da settembre 2004, delle leggi n. 335/95,
articolo 2, comma 21 e n. 449/97, articolo 59, comma 9. Dirigenti scolastici.
Con il compimento di 65 anni la risoluzione del rapporto di lavoro è automatica
da settembre 2004, salvo richiesta di proroga entro il 10 gennaio. Il rapporto è
risolto senza preavviso al raggiungimento di 40 anni di servizio, con
possibilità di chiedere tre mesi prima la proroga fino a 65 anni; a seguire è
ammessa un'altra proroga per un biennio. Per le dimissioni dal servizio i
termini di preavviso sono ridotti a un quarto (articolo 35, comma 2, del Ccnl
2002, Area V della dirigenza). Competenti a trattare le pratiche dei dirigenti
sono le Direzioni scolastiche regionali.
EUGENIO ZACCARIA
26 Novembre 2003
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