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Concorso presidi a ostacoli
Esclusi i dirigenti privi del triennio di servizio
Sono stati esclusi dal concorso riservato per
il reclutamento dei dirigenti scolastici i presidi incaricati che, alla data di
presentazione della domanda, non avevano maturato il triennio di esercizio delle
funzioni. Con diverse sentenze (la n. 2675/03 ed altre), dato l'elevato numero
dei ricorsi aventi lo stesso oggetto e motivazioni pressoché simili, il
Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha rigettato le domande di
ammissione al concorso, senza tuttavia condannare i ricorrenti alle sperse di
giudizio. In precedenza, nei mesi di luglio e agosto, lo stesso Tribunale
amministrativo aveva accolto la domanda incidentale di sospensione dei
provvedimenti impugnati, per cui gli stessi ricorrenti, ora esclusi, erano stati
ammessi in via provvisoria alle prove selettive per la partecipazione al corso
di formazione e, quindi, all'attività formativa preliminare rispetto alle prove
finali del corso concorso. L'ammissione massiccia di aspiranti già esclusi dalle
direzioni regionali di competenza, aveva suscitato l'allarme degli incaricati
triennalisti. Questi ultimi hanno contrastato (intervenendo in qualche caso nei
relativi giudizi) le ragioni di coloro che, pur essendo privi in tutto o in
parte del requisito del servizio come presidi incaricati (un triennio di
esercizio delle funzioni), avevano comunque avanzato la domanda di
partecipazione al corso concorso riservato.L'ammissione con riserva, per effetto
della sospensiva, degli aspiranti in primo tempo esclusi aveva indotto qualche
direzione regionale a rivedere le posizioni dei candidati ammessi ai corsi di
formazione, in relazione al possesso dei titoli previsti e ai risultati delle
prove di selezione sostenute. In pratica, l'ammissione (sia pure con riserva)
degli aspiranti già esclusi aveva modificato le risultanze della graduatoria dei
candidati che avevano diritto (per punteggio e per il numero dei posti) a
partecipare ai corsi di formazione. Le sentenze del Tribunale amministrativo del
Lazio, che risolvono nel merito le questioni poste dai diversi ricorrenti,
semplificano ora i problemi. IL CONCORSO
RISERVATO
La sentenza chiarisce, con riguardo alle eccezioni sollevate circa la
possibilità di partecipazione di aspiranti non in possesso del requisito di
servizio come preside incaricato, che il concorso in questione rappresenta una
parte dell'intera tornata concorsuale prevista per il reclutamento dei dirigenti
scolastici, la quale si deve realizzare in linea con le indicazioni di cui alla
legge n. 248 del 2001. ´L'amministrazione ha indetto, quindi, una sessione
riservata per i soli incaricati di funzioni dirigenziali, con salvezza delle
altre posizioni cui riferire altra procedura concorsuale'.Non avrebbe, pertanto,
titolo alla partecipazione a questa procedura chi non abbia maturato il
requisito di servizio richiesto dalla legge e ribadito nel bando (decreto
direttoriale) del concorso. Non si vede margine, precisa la sentenza, ´per
contrastare l'esclusione dei ricorrenti i quali sono carenti del requisito dei
tre anni di incarico di presidenza'. La scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nell'imminenza del
completamento dei 180 giorni di servizio relativamente al terzo anno di
incarico, ha avuto per molti (che venivano privati della possibilità di
partecipazione al concorso riservato) il valore di misura discriminatoria.
L'anno di servizio è considerato valido, anche se ancora in corso, ove sia stata
svolte effettivamente l'attività per almeno 180 giorni. Molti presidi incaricati
completavano i 180 giorni di servizio, relativamente al terzo anno di incarico,
pochi giorni dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso. Il motivo dedotto dai ricorrenti a sostegno del
ricorso, non è stato tuttavia considerato idoneo a delineare una illegittimità.
Rileva il tribunale che: ´Il bando ha detto esattamente ciò che ha voluto: si
voleva quindi che il requisito dell'incarico per almeno 180 giorni fosse già
posseduto alla data della scadenza della partecipazione al concorso, senza
eccezione alcuna'. In merito, peraltro, si era pronunziato lo stesso Consiglio
di stato. ´Il requisito dell'ammissione costituito dallo svolgimento per almeno
un triennio delle funzioni di preside incaricato presuppone che per ciascun anno
sia stato effettivamente prestato il servizio di 180 giorni'. Non è pertanto
ammissibile ´una ammissione fondata sul riscontro di un requisito non ancora
integrato oltre che futuro e incerto quanto alla sua verificazione'.
GLI EFFETTIDELLE SENTENZE
Con le diverse sentenze di rigetto dei ricorsi proposti da presidi incaricati
non triennalisti (o da docenti in possesso dei titoli per ottenere l'incarico di
presidenza) sono state revocate le sospensive dei provvedimenti di esclusione
dal concorso riservato. Vengono così ad essere caducati i provvedimenti di
ammissione con riserva alle prove selettive e ai corsi di formazione, adottati
dalle direzioni generali regionali, in esecuzione delle ordinanze revocate.
L'appello dinanzi al Consiglio di stato non sospenderebbe di per sé,
l'esecutività delle sentenze. È necessaria una precisa pronunzia in tal senso.
Si deve, però, considerare a tal proposito l'orientamento dei giudici di palazzo
Spada, espressamente richiamato nelle sentenze del Tar Lazio.
16 dicembre 2003
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