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Rilevante come qualificazione professionale
soltanto l’insegnamento che corrisponde alla disciplina.
Religione non dà punteggio in altre materie.
(Tar Lazio 11108/2007).
Il punteggio conseguito insegnando la religione cattolica non può
essere utilizzato dai docenti per migliorare la loro posizione nelle
graduatorie permanenti relative ad altri insegnamenti. Il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio ha così respinto il ricorso di
alcune insegnanti di religione contro il Ministero della Pubblica
Istruzione che, in occasione dell’aggiornamento delle graduatorie
permanenti, non aveva previsto per tali insegnanti la possibilità di
inserire utilmente il punteggio ottenuto con l’insegnamento della loro
materia nelle graduatorie permanenti di altre classi di concorso,
neanche nella misura pari al cinquanta per cento. Secondo i giudici
amministrativi il ricorso è infondato in quanto il servizio prestato
dai docenti di religione non costituisce titolo di accesso ad altri
insegnamenti, considerato che si tratta di un insegnamento prestato
sulla base di particolari requisiti che vengono decisi d’intesa tra
l’autorità scolastica e la Conferenza episcopale Italiana. La stessa
particolarità delle modalità di assunzione degli insegnanti di
religione cattolica impedisce la valutazione della loro attività per
una classe di concorso diversa da quella relativa all'insegnamento
della loro materia. Il Tar ha inoltre chiarito che l’insegnamento non
rappresenta una esperienza didattica generica comunque valida per
l’accesso al ruolo in quanto per ogni materia è rilevante come
elemento di qualificazione professionale soltanto l’insegnamento
corrispondente esercitato.
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Sezione III quater, sentenza n. 11108/2007
Il Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO, Sez. III^-quater
composto da
dr. Mario Di Giuseppe Presidente
dr. Carlo Taglienti Consigliere
dr. Umberto Realfonzo Consigliere-rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso n. /2006 R.G. proposto da P. A. ed altre, rappresentate e
difese dagli Avv. ti Rosa Cilea, Francesco Macrì e Franco di Sante, ed
elettivamente domiciliate presso lo studio di quest’ultimo in Roma, in
via Carlo Mirabello n. 17;
contro
- MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, in persona del
Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura
Generale dello Stato;
per l'annullamento
dei provvedimenti con i quali vengono disposti l’integrazione e
l’aggiornamento delle graduatorie permanenti del personale docente ed
educativo per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, in
applicazione delle disposizioni contenute nella Legge n. 143 del
04.06.2004 e delle successive norme di interpretazione autentica di
cui all’art. 8 nonies della Legge n. 186 del 2.07.2004; e per
l’accertamento del diritto delle ricorrenti ad usufruire del punteggio
cumulato a seguito del servizio prestato con la qualifica di docente
di religione cattolica all’interno delle graduatorie permanenti ex
Legge 124/99 nella misura pari al 50%;
e per l’accertamento
7 L. 205/2000, la condanna della parte resistente al risarcimento di
tutti i danni economici e professionali subiti in conseguenza della
condotta illegittima delle graduatorie permanenti L. 124/99.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie prodotte dalla parte ricorrente;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Nominato relatore alla pubblica udienza del 6 giugno 2007 il
Consigliere Umberto Realfonzo; uditi gli avvocati di cui al verbale
d’udienza.
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
Con il presente gravame le ricorrenti, insegnanti a tempo
indeterminato di religione cattolica, lamentano la mancata valutazione
del predetto servizio prestato ai fini dell’aggiornamento delle
graduatorie permanenti ex Legge 124/99 in altre classi di concorso.
Il ricorso è affidato alla denuncia di un unico articolato motivo di
gravame relativo alla violazione dell’art. 9, Legge 25 marzo 1985, n.
121; dell’art. 4, D.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751; all’art. 1, Legge
18 luglio 2003, n. 186 e all’art. 399 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n.
297.
L’Amministrazione si è solo formalmente costituita in giudizio.
Con ordinanza n. 4669/2006 è stata respinta l’istanza di sospensione
cautelare del provvedimento.
Con ordinanza presidenziale istruttoria, puntualmente eseguita, sono
stati richiesti alcuni atti presupposti al provvedimento.
All'udienza del 6 giugno 2006 la causa è stata trattenuta per la
decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile oltre che infondato.
1. Nel caso in esame vi è un difetto assoluto di contraddittorio in
quanto il ricorso non è stato notificato a nemmeno uno dei soggetti
utilmente collocati in graduatoria.
In tali termini, il controinteressato necessario è identificabile nel
soggetto sul quale, in caso di accoglimento del ricorso, andrebbero ad
incidere gli effetti negativi; e che vanta quindi un interesse
giuridico specularmente contrapposto a quello del ricorrente e la cui
mancata evocazione in giudizio implica in ogni caso l'inammissibilità
del ricorso (cfr. TAR T.A.R. Lazio, sez. III, 5 maggio 2004, n. 3770;
T.A.R. Lazio, sez. III, 19 aprile 2004, n. 3321; T.A.R. Lazio, sez.
III, 2 agosto 2004, n. 7576, ecc. ecc.).
1. L. n. 205/2000).
2. Nel merito il ricorso è comunque infondato.
la Legge 18 luglio 2003, n. 186 avrebbe conferito agli insegnanti
della religione cattolica nella scuola italiana gli stessi diritti e
doveri degli altri docenti, in materia di progressione economica; di
carriera; di mobilità tra un ciclo e l’altro di scuola per la materia;
e di mobilità collettiva, di cui all‘articolo 33 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Pertanto incomprensibilmente i
titoli acquisiti come insegnante di religione non sarebbero stati
valutati per l’inserimento nelle graduatorie permanenti, almeno nella
misura del 50% che è prevista dal paragrafo B), punto B. 3, lett.
b-bis), della tabella prevista dall’art. 1, comma 1, D.L. 7 aprile
2004, n. 97, come modificato dalla
Legge 4 giugno 2004, n. 143 [1] e dalle
nome di interpretazione autentica di cui all’art. 8 nonies,
L. 27 luglio 2004, n.
186 [2]. Tale previsione non escluderebbe nessuna
classe di concorso e, quindi, nemmeno quella degli insegnanti di
religione.
L’art. 401 del T.U. di cui al D.Lgs. 16.04.1994, n. 297 attribuisce un
massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico o di servizio in classe
di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce
la graduatoria.
L’assunto non ha fondamento.
la Conferenza episcopale Italiana (cui ha dato esecuzione il d.P.R. 16
dicembre 1985 n. 751) non costituisce titolo di accesso ad altri
insegnamenti (Cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 13 novembre 2004, n.
12936).
Il servizio di insegnamento della religione cattolica è prestato sulla
base di specifici profili di qualificazione professionale i quali non
costituiscono assolutamente titolo di accesso ad altri insegnamenti (cfr.
T.A.R. Lazio, sez. III, 4 febbraio 2004, n. 1000).
Inoltre è anche la peculiarità delle modalità di assunzione che
precludono la valutazione dell’attività degli insegnanti di religione,
per una classe di concorso diversa da quella relativa all'insegnamento
della religione (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 1 dicembre 2003, n.
11273).
E’ proprio l’assoluta peculiarità degli insegnanti di religione che
porta ad escludere ogni possibile vulnus al principio di uguaglianza
di cui agli artt. 3, 4, 35 e 97 Cost. (arg. ex T.A.R. Trentino Alto
Adige Trento, 6 novembre 2003, n. 392).
3. In conclusione il ricorso è inammissibile ed infondato e deve
comunque essere respinto, così come la relativa domanda di
risarcimento danni.
Sussistono, in relazione alla materia, sufficienti motivi per disporre
l’integrale compensazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio– Sez.III^-quater :
1) respinge il ricorso di cui in epigrafe.
Respinge la domanda di risarcimento danni.
2) Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sez.III^-quater,
in Roma, nella Camera di Consiglio del 6 giugno 2007.
IL PRESIDENTE dr. Mario Di Giuseppe
IL CONSIGLIERE-EST. dr. Umberto Realfonzo
Depositata in Segreteria il 13 novembre 2007
NOTE
[1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato
avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di
Stato e di Università.
[2]
L’art. 8 nonies L. n. 186/2004 (“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante
disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori
della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione
di deleghe legislative e altre disposizioni connesse”) è il seguente:
1. Il punto B.3), lettera b-bis), della tabella di valutazione annessa
al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il
servizio prestato nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e
in qualità di personale educativo è valutabile esclusivamente per le
graduatorie relative a tali tipi di scuole o di attività;
analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo e
di secondo grado e' valutabile esclusivamente per le graduatorie
relative a tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h), della
tabella di cui al precedente periodo si interpreta nel senso che il
servizio valutabile in misura doppia e' esclusivamente quello prestato
nella sede scolastica ubicata in comune classificato come di montagna,
situata al di sopra dei seicento metri, e non anche quello prestato in
altre sedi diverse della stessa scuola.
2. L 'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si
interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatorie
permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, e' riferita, per
quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli
prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004.
26 novembre 2007
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