Visto l'art. 639 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 relativo
ai posti di contingente del personale a tempo indeterminato (ex ruolo) della
scuola docente e Ata (limitatamente a direttori dei servizi generali e
amministrativi e assistenti amministrativi) da destinare all'estero a prestare
servizio presso le istituzioni universitarie e scolastiche italiane e straniere,
compresi i corsi ex art. 636 D.L.vo n. 297/1994;
Visto il disposto del C.C.N.L./Scuola 24 luglio 2003, Capo X, per il personale
delle scuole italiane all'estero e, in particolare, l'art. 105 relativo alla
mobilità del personale docente e Ata a tempo indeterminato della scuola, nonché
gli artt. 107 e 108 relativi alle prove di accertamento linguistico previste per
detto personale;
Visto il D.I. 10 agosto 1991, n. 4177 concernente i titoli di accesso per
l'insegnamento nei corsi a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti;
Visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 15 luglio
2002, n. 145, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle Amministrazioni Pubbliche ed in particolare l'art. 45;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Tenuto conto dell'incontro con le OO.SS., avvenuto presso il Mae in data 24
luglio 2006, nel corso del quale è stata fornita l'informativa alle stesse;
DECRETA
Art. 1 - Indizione
Sono indette le prove di accertamento della conoscenza delle lingue straniere
per l'aggiornamento delle graduatorie permanenti - disciplinato da successiva
apposita ordinanza - finalizzate alla mobilità professionale del personale della
scuola, docente e Ata (limitatamente a direttori dei servizi generali e
amministrativi e assistenti amministrativi del personale della scuola), con
contratto a tempo indeterminato, da destinare all'estero sui posti di
contingente di cui all'art. 639 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, comprese le
iniziative scolastiche ex art. 636 D.L.vo n. 297/1994.
Art. 2 - Criteri generali e requisiti per l'ammissione alle prove di
accertamento linguistico
1. Alle prove di accertamento linguistico è ammesso a partecipare, a domanda, il
personale docente e Ata (limitatamente a direttori dei servizi generali e
amministrativi e assistenti amministrativi) della scuola, con contratto di
lavoro a tempo indeterminato (ex ruolo), che, dopo l'anno di prova, abbia
prestato almeno un ulteriore anno di effettivo servizio di ruolo in territorio
metropolitano nella classe di concorso (per i docenti di scuola secondaria di I
e II grado), nel posto (per i docenti di scuola primaria e dell'infanzia), nella
qualifica (per il personale Ata) in cui è titolare all'atto della domanda e per
il cui relativo codice funzione chiede di partecipare. I codici funzione sono
indicati nell'allegato n. 1, che è parte integrante del presente decreto.
2. E' consentita la partecipazione alle prove di accertamento per più tipologie
di istituzioni, nonché per più aree linguistiche.
Le lingue per le quali è possibile partecipare a dette prove sono le seguenti:
francese, inglese, spagnolo, tedesco, relative alle aree linguistiche indicate
nell'allegato n. 2, che è parte integrante del presente decreto.
Per quanto riguarda il personale docente aspirante ai Lettorati di italiano
presso le Università straniere, hanno titolo a sostenere la prova di
accertamento della conoscenza linguistica esclusivamente i candidati
appartenenti alle seguenti categorie:
a) docenti di italiano a tempo indeterminato delle scuole secondarie di primo e
secondo grado;
b) docenti di lingue straniere a tempo indeterminato delle scuole secondarie di
primo e secondo grado che abbiano superato nell'ambito di corsi universitari
almeno due esami di Lingua e/o letteratura italiana, secondo la tabella di
omogeneità del Ministero della Pubblica Istruzione allegata ai bandi di concorsi
per titoli ed esami emanati con DD.GG. 31 marzo 1999 e 1 aprile 1999, riportata
alla nota n. 3 dell'allegato n. 1, che è parte integrante del presente decreto.
Art. 3 - Modalità e termini utili per la presentazione della domanda di
ammissione
1. Le domande dei candidati devono essere inviate - pena la decadenza - entro e
non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto
nella Gazzetta Ufficiale direttamente dall'interessato (non per il tramite
gerarchico), a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero degli
Affari Esteri - Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale
- Ufficio IV - piazzale della Farnesina, 1, 00194 Roma. La data di spedizione
della domanda è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
I candidati che si trovano all'estero possono consegnare o spedire la domanda di
ammissione alle Rappresentanze diplomatiche e agli Uffici consolari.
2. Il modello di domanda è contenuto nell'allegato n. 3, che è parte integrante
del presente decreto. Esso deve essere debitamente compilato dal candidato in
tutte le sue voci, utilizzando gli spazi predisposti. Tale modello è
reperibile nel sito internet del Ministero degli Affari Esteri all'indirizzo:
http://www.esteri.it (seguire il percorso:
Politica estera/GrandiTemi/Politica culturale/Attività/Istituzioni scolastiche).
3. E' consentito presentare domanda per una o più tipologie di istituzioni tra
quelle indicate nell'allegato n. 1, che è parte integrante del presente decreto,
nonché per una o più aree linguistiche, tra quelle previste all'art. 2, comma 2
del presente decreto.
4. I candidati in possesso dei requisiti prescritti, che intendono sostenere le
prove di accertamento per più tipologie di istituzioni, devono inoltrare
distinte domande per ciascuna tipologia richiesta tra quelle previste
indicate con le sigle: SCC, SEU, LET, ATA. In caso contrario, qualora in
un'unica domanda siano indicate più tipologie di istituzioni scolastiche o
accademiche, per le quali si intenda concorrere, sarà presa in considerazione
solo la prima tipologia indicata.
5. La domanda relativa a ciascuna tipologia di istituzioni deve contenere negli
spazi predisposti l'indicazione della lingua o delle lingue per le quali si
chiede la partecipazione alle prove di accertamento della conoscenza linguistica
di cui al presente decreto.
6. La firma in calce alla domanda non è soggetta ad autenticazione (D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445, art. 39).
7. I candidati devono indicare sulla busta la sigla (ovvero sulla medesima busta
più sigle, qualora presentino distinte domande di partecipazione per più
tipologie) corrispondente alla tipologia di istituzione per la quale intendano
partecipare tra le seguenti previste: SCC, SEU, LET, ATA.
8. Relativamente alle sigle identificative delle varie tipologie di istituzioni,
di cui al punto 4 del presente articolo 3, si specifica quanto segue.
A) Per i candidati docenti
Le sigle identificative delle tipologie di istituzioni, per le quali i candidati
docenti a tempo indeterminato, in possesso dei relativi requisiti
previsti dall'art. 2 del presente decreto, possono presentare domanda di
partecipazione alle prove di accertamento linguistico, si caratterizzano come
segue:
w SCC
• Scuole italiane statali e non statali
– Sezioni di Italiano inserite nelle scuole straniere
– Scuole internazionali
– Corsi di Lingua e cultura italiana
w SEU: Scuole europee
• Istituzioni intergovernative scolastiche, organizzate in sezioni linguistiche,
funzionanti mediante Accordo sottoscritto fra i Governi di vari Paesi
dell'Unione Europea, ratificato dai Parlamenti dei singoli Stati.
• Sono presenti attualmente nei seguenti Paesi: Belgio, Germania, Italia,
Lussemburgo, Olanda, Regno Unito.
w Lettorati
• Incarichi a sostegno dell'insegnamento di Lingua e cultura italiana presso le
Università straniere e eventuali incarichi extra accademici presso le
Rappresentanze diplomatiche e/o gli Uffici consolari.
B) Per i candidati Ata
La sigla Ata è riferita unicamente al personale amministrativo della scuola,
a tempo indeterminato nonché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del
presente decreto. Pertanto, riguarda esclusivamente i seguenti profili:
w Ata
• Direttore dei servizi generali e amministrativi
• Assistente amministrativo
9. L'Amministrazione non assume responsabilità in caso di inesatta indicazione
del recapito da parte del concorrente o di eventuali disguidi postali.
10. Ai sensi del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa di cui
al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, i requisiti per la partecipazione alle prove
risultano autocertificati tramite le dichiarazioni contenute nella domanda
stessa. I requisiti conseguiti e le condizioni dichiarate nel modello di domanda
devono essere acquisiti entro il termine di scadenza per la presentazione della
domanda di partecipazione alle prove.
11. I dati riportati dal candidato nel modello di domanda assumono il valore di
dichiarazioni sostitutive di certificazione rese ai sensi dell'art. 46 del
D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. Vigono, al riguardo, le disposizioni di cui
all'articolo 76 del succitato D.P.R. che prevedono conseguenze di carattere
amministrativo e penale per il candidato che rilasci dichiarazioni non
corrispondenti a verità.
12. Tutti i candidati che dichiarino nella domanda il possesso dei requisiti
previsti per l'ammissione alle prove di accertamento linguistico sono ammessi a
sostenere le suddette prove con riserva, fatta salva la facoltà
dell'Amministrazione di escludere coloro che, dopo l'espletamento delle prove,
pur avendole superate, non documentino nei tempi e nei termini previsti con
successiva ordinanza il possesso di tali requisiti.
In qualsiasi momento l'Amministrazione può procedere ad idonei controlli, anche
a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive esibite dai
concorrenti (art. 71, D.P.R. 28/12/2000, n. 445).
Art. 4
1. La partecipazione e il superamento delle prove di accertamento linguistico,
di cui al presente decreto, prescindono dal diritto all'inserimento nelle
graduatorie permanenti per la mobilità professionale del personale della scuola,
docente e Ata, con contratto a tempo indeterminato, da destinare all'estero sui
posti di contingente, di cui all'art. 639 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297,
comprese le iniziative scolastiche ex art. 636 D.L.vo n. 297/1994.
2. L'iscrizione alle graduatorie, di cui al comma 1 del presente art. 4, sarà
disciplinata dall'ordinanza, di cui al successivo art. 5, sulla base del
C.C.N.L./Scuola vigente.
Art. 5 - Aggiornamento delle graduatorie permanenti
Con successiva apposita ordinanza del Direttore Generale della Promozione e
Cooperazione Culturale del Ministero degli Affari Esteri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale 4ª serie speciale e, contestualmente, all'albo dell'Ufficio
IV della Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale nonché
nel sito internet del predetto Ministero, entro e non oltre il 31 dicembre 2006,
saranno definite le procedure relative alle graduatorie permanenti riguardo
all'iscrizione, alla riformulazione e all'aggiornamento delle graduatorie
permanenti per la destinazione all'estero del personale docente e Ata
(limitatamente a direttori dei servizi generali e amministrativi e assistenti
amministrativi del personale della scuola) a tempo indeterminato della scuola,
secondo quanto previsto dal C.C.N.L./Scuola vigente.
Art. 6 - Modalità di svolgimento della prova di accertamento della conoscenza
della lingua
1. L'accertamento viene effettuato sulla base di prove strutturate tramite la
somministrazione di distinti questionari predisposti a cura del Ministero degli
Affari Esteri, articolati in una serie di 40 domande, nella lingua straniera
oggetto della prova, con possibilità di scelta tra quattro risposte. I parametri
di valutazione delle risposte sono predefiniti. Essi saranno resi noti ai
candidati immediatamente prima dell'inizio della prova. La durata della prova è
fissata in un'ora.
2. La prova di accertamento mira a verificare la conoscenza della lingua
straniera nei suoi molteplici aspetti: morfologici, ortografici, sintattici,
lessicali, semantici e socio-linguistici.
3. Il livello richiesto della conoscenza della lingua straniera sarà correlato
alla tipologia delle istituzioni per le quali il candidato intende partecipare.
Pertanto, verranno predisposte prove specifiche per ciascuna delle seguenti
categorie di candidati:
a) docenti che aspirano alle istituzioni scolastiche diverse
dalle scuole europee, contraddistinti dalla sigla SCC, per i quali la prova
dovrà verificare una conoscenza adeguata della lingua o delle lingue straniere;
b) docenti che aspirano alle scuole europee, contraddistinti
dalla sigla SEU, per i quali la prova dovrà verificare se il grado di conoscenza
della lingua o delle lingue straniere consente la piena integrazione in uno
specifico contesto educativo e plurilingue;
c) docenti che aspirano ai Lettorati di italiano presso le
Università straniere, contraddistinti dalla sigla LET, per i quali la prova
dovrà verificare se il grado di conoscenza della lingua o delle lingue straniere
consente la piena integrazione in un contesto universitario e pluriculturale;
d) personale amministrativo (limitatamente a direttori dei
servizi generali e amministrativi e assistenti amministrativi del personale
della scuola), contraddistinto dalla sigla ATA, appartenente alla qualifica
degli Ata.
4. Per ciascuna delle tre categorie di candidati corrispondenti alle tre
tipologie di istituzioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), nonché per
il personale Ata di cui alla lettera d), saranno predisposti distinti
questionari nelle lingue francese, inglese, spagnola e tedesca.
I candidati che concorrano per diverse tipologie di istituzioni devono sostenere
una prova di accertamento della conoscenza linguistica della lingua prescelta
per ciascuna tipologia richiesta.
I candidati che concorrano per una tipologia e per più di un'area linguistica
devono sostenere una prova relativa a tale tipologia per ogni area linguistica
richiesta.
I candidati che concorrano per diverse tipologie e per più aree linguistiche
devono sostenere diverse prove per ogni tipologia richiesta nonché per ogni area
linguistica richiesta.
5. Superano la prova di accertamento linguistico i candidati
che abbiano riportato un punteggio di almeno 56/80. I candidati che
superano la prova di accertamento linguistico acquisiscono il titolo
professionale di accertamento della conoscenza della lingua straniera, che
conserva la validità per i successivi nove anni scolastici.
6. Al termine di ciascuna delle prove strutturate la
commissione procede alla redazione di appositi elenchi dei candidati che le
hanno superate, con l'indicazione del punteggio conseguito.
7. Gli elenchi dei candidati che hanno superato le prove di
accertamento sono pubblicati all'albo dell'Ufficio IV della D.G.P.C.C. e nel
sito internet del Ministero degli Affari Esteri all'indirizzo:
http://www.esteri.it (seguire il percorso:
Politica estera/GrandiTemi/Politica culturale/Attività/Istituzioni scolastiche).
8. A conclusione di tutte le prove il Ministero degli Affari
Esteri inserisce i nominativi di tali candidati in appositi elenchi generali,
redatti in stretto ordine alfabetico e distinti per ciascun codice funzione e
per ciascuna area linguistica.
Art. 7 - Casi di esclusione
Sono considerati motivi di esclusione:
a) la domanda dell'aspirante privo dei requisiti generali di ammissione di cui
all'art. 2 del presente decreto;
b) la domanda priva di firma del candidato;
c) la domanda inviata fuori termine (prima della pubblicazione del
presente decreto o oltre la scadenza del termine ivi stabilito per la
presentazione della domanda).
Il Ministero degli Affari Esteri può disporre in ogni momento l'esclusione dei
candidati per difetto dei requisiti richiesti.
L'esclusione è disposta con decreto del Ministero degli Affari Esteri che sarà
notificato all'interessato con lettera raccomandata.
Art. 8 - Convocazione dei candidati
Il calendario delle prove di accertamento linguistico - predisposto dal
Ministero degli Affari Esteri - la sede e l'orario di inizio delle prove stesse
vengono indicati con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale - del 30 ottobre 2006 e contestualmente nel sito internet del Ministero
degli Affari Esteri all'indirizzo:
http://www.esteri.it (seguire il percorso: Politica estera/GrandiTemi/Politica
culturale/Attività/Istituzioni scolastiche).
L'avviso nella Gazzetta Ufficiale ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico degli interessati.
I candidati devono presentarsi muniti di valido documento di riconoscimento.
Tutti i candidati sono ammessi alle prove con riserva di accertamento dei
requisiti richiesti dal presente decreto.
Art. 9 - Composizione e compiti delle commissioni
1. Sono costituite apposite commissioni, una per ogni area linguistica, nominate
dal Direttore Generale per la Promozione e Cooperazione Culturale del Ministero
Affari Esteri di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, presiedute
da un dirigente tecnico o amministrativo, in servizio presso il Ministero della
Pubblica Istruzione, e composte da due membri, in rappresentanza rispettivamente
dei due Ministeri, nonché da un segretario, nominato tra il personale in
servizio presso il Ministero degli Affari Esteri.
Tali commissioni hanno il compito specifico di assicurare la regolarità delle
procedure e di redigere gli elenchi del personale che ha superato le prove di
accertamento di cui al presente decreto.
2. Non possono far parte delle commissioni coloro che siano legati da matrimonio
o da parentela o affinità entro il quarto grado civile con alcuno dei candidati
o dei membri delle commissioni stesse.
Ugualmente non possono far parte delle commissioni coloro che alla data della
pubblicazione del presente decreto abbiano superato il settantesimo anno di età
né gli ex dipendenti dei Ministeri degli Affari Esteri e della Pubblica
Istruzione, collocati a riposo da più di tre anni.
Parimenti non possono far parte di alcuna delle commissioni coloro che si
candidino per le prove di accertamento né coloro che alla data della
pubblicazione del presente decreto siano in servizio all'estero.
Non possono, altresì, far parte delle commissioni ai sensi dell'art. 35 del
D.L.vo n. 165/2001, i componenti dell'organo di direzione politica
dell'Amministrazione interessata, coloro che ricoprano cariche politiche o che
siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed
organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3. Tutti i membri delle commissioni sono esonerati dagli obblighi di servizio
per il tempo strettamente indispensabile allo svolgimento delle operazioni.
Art. 10 - Trattamento dei dati personali
Il Ministero degli Affari Esteri, con riferimento al "Codice in materia di
protezione dei dati personali", di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, si
impegna ad utilizzare i dati personali forniti dall'aspirante solo per fini
istituzionali e per l'espletamento delle procedure previste dal presente
decreto.
Art. 11 - Pubblicazione del decreto di indizione
Il presente decreto, costituito dal presente bando di indizione delle prove di
accertamento e da n. 3 allegati pertinenti il decreto stesso, del quale
costituiscono parte integrante, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - e contestualmente all'albo
dell'Ufficio IV della D.G.P.C.C. nonché nel sito internet del Ministero degli
Affari Esteri all'indirizzo: http://www.esteri.it
(seguire il percorso: Politica estera/Grandi Temi/Politica
culturale/Attività/Istituzioni scolastiche).
IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE E LA COOPERAZIONE CULTURALE
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
IL DIRETTORE GENERALE
DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
ALLEGATI: