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Le supplenti in maternità con nomina
solo giuridica saranno retribuite. Con arretrati
Fino allo scorso anno le norme contrattuali prevedevano che le insegnanti non di
ruolo in astensione obbligatoria per maternità, nel caso di conferimento di
supplenza avevano diritto alla nomina con il solo effetto giuridico.
Retribuzione? Nulla.
È sempre stato così e già il CCNL del 94-97 all’art. 25 lo prevedeva
esplicitamente. Nella convulsa fase di conclusione dell’ultimo contratto per la
scuola, firmato il 24 luglio 2003, quella norma era stata richiamata e
confermata frettolosamente, nonostante vi sia ora una normativa generale più
favorevole dettata dal Testo unico sui congedi parentali (decreto legislativo n.
151/2001).
Di questo e di altri elementi non sufficientemente chiari si sono fatti carico
Aran e Sindacati firmatari del CCNL che nel febbraio scorso hanno chiarito e
integrato l’art. 142 del CCNL 2002-2005 che aveva disapplicato diverse norme
legislative e contrattuali, salvandone erroneamente talune (come proprio l’art.
25 del CCNL 94-97) o dimenticandone altre.
L’accordo sottoscritto il 18 febbraio 2004 per queste code contrattuali è
rimasto tuttavia non applicato. Solamente ora si apprende che è sopraggiunto il
benestare del ministero del Tesoro e, tra poco, dovrebbe essere imminente
l’emanazione di norme applicative.
La cancellazione di quell’art. 25 fa sì che le supplenti con nomina ai soli
effetti giuridici abbiano ora diritto alla retribuzione anche se non vi era
stata assunzione di servizio. Vi dovrebbe essere anche la
corresponsione di arretrati, come minimo dalla data del 18 febbraio 2004, ma, se
l’accordo ha valore di interpretazione autentica, l’arretrato potrebbe decorrere
dal 24 luglio 2003 (sostanzialmente dall’anno scolastico 2003-2004).
8 novembre 2004
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