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Graduatorie e punteggi, si deciderà
martedì 13
di Adalberto Reggiani
Si allungano i tempi di approvazione delle modifiche ai
punteggi delle graduatorie permanenti di III fascia. I cambiamenti sono previsti
da alcuni emendamenti, proposti dal sen. Asciutti (Fi) in sede di conversione di
un decreto legge, che riguarda la Pubblica amministrazione (n.2978). La
discussione, prevista per stamane al Senato (8 luglio) è stata spostata a
martedì 13, perché durante il corso della seduta è mancato nuovamente il numero
legale.
Le modifiche consistono nella azzeramento dell'applicazione dei nuovi criteri,
per i servizi già acquisiti a sistema nelle graduatorie dell'anno scorso. E ciò
comporterebbe che le nuove regole si applicherebbero solo al sevizio maturato
nell'anno in corso 2003/2004.
Il sen. Asciutti, ha proposto, inoltre, di limitare la
possibilità di far valere il servizio non specifico solo nell'ordine di scuola
cui si riferisce (materne, elementari ed educativi/secondarie di primo e secondo
grado). E ha proposto anche di spostare il termine per le assunzioni dal 31
luglio al 20 agosto. Per quanto riguarda la supervalutazione del servizio di
montagna, le modifiche proposte riguardano il criterio di individuazione della
sede. Asciutti ha proposto che il raddoppio del punteggio venga attribuito solo
ai docenti che hanno materialmente insegnato in una sede scolastica posta,
effettivamente, oltre i 600 metri di altezza e non a tutte le sedi
dell'istituzione scolastica. Lo slittamento del termine per la
discussione contribuisce ad aumentare il clima di incertezza tra gli addetti ai
lavori. E nel frattempo gli Uffici scolastici provinciali dovranno continuare a
lavorare con le regole attualmente in vigore. Con il rischio, peraltro, di fare
un lavoro inutile.
Ecco il testo degli emendamenti:
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis.
(Norme di interpretazione autentica)
1. Il punto B.3), lettera b-bis della tabella di valutazione annessa al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che il servizio prestato nella
scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e in qualità di personale educativo
è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a tali tipi di scuole o
di attività; analogamente, il servizio prestato nella scuola secondaria di primo
e di secondo grado è valutabile esclusivamente per le graduatorie relative a
tali tipi di scuole. Il punto B.3), lettera h della tabella di cui al precedente
periodo si interpreta nel senso che il servizio valutabile in misura doppia è
esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in comune
classificato come di montagna, situata al di sopra dei seicento metri e non
anche quello prestato in altre sedi diverse della stessa scuola".
8.0.201
Asciutti
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
"Art. 8-bis.
(Norme di interpretazione autentica)
1. L'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con
modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la
rideterminazione delle graduatorie permanenti dell'ultimo scaglione previsto
dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255,
convertito con modificazioni dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per
quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a
partire dall'anno scolastico 2003-2004".
8.0.2 (La Commissione) Dopo l'articolo, inserire il seguente:"Art. 8-bis.
(Disposizioni relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca)
1. Per l'anno scolastico 2004-2005 il termine del 31 luglio di cui all'articolo
4, commi 1 e 2 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è fissato al 20 agosto
2004"."
8 luglio 2004
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