Gilda degli Insegnanti

di Napoli

 

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Viene salvaguardato il principio della continuità didattica
Scuola, sì alle supplenze inferiori a 11 giorni

(Corte dei conti 59/2004)


Il dirigente scolastico, che assume supplenti per sostituire docenti assenti per meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilità amministrativa. Così ha deciso la terza sezione giurisdizionale d’appello della corte dei conti, con la sentenza 59/2004. La questione riguardava un preside che aveva nominato, sistematicamente, supplenti per periodi di 10 –11 giorni, in sostituzione di docenti titolari assenti, in violazione delle norme che dispongono il divieto di ricorrere a supplenti esterni per periodi di assenza fino ad 11 giorni, salvo casi eccezionali. Ed aveva utilizzato docenti interni solo per le sostituzioni fino a 9 giorni. Tale comportamento, secondo i magistrati contabili ha escluso la possibilità di contestare al dirigente il dolo o la colpa, anche perché le decisioni del preside avevano salvaguardato il principio della continuità didattica. Di qui l’accoglimento del ricorso presentato dalla preside, che era stata condannata in primo grado.

16 aprile 2004

Il testo della sentenza