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Viene salvaguardato il principio della continuità
didattica
Scuola, sì alle supplenze inferiori a 11 giorni
(Corte dei conti 59/2004)
Il dirigente scolastico, che assume supplenti per sostituire docenti assenti per
meno di 11 giorni, non incorre nella responsabilità amministrativa. Così ha
deciso la terza sezione giurisdizionale d’appello della corte dei conti, con la
sentenza 59/2004. La questione riguardava un preside che aveva nominato,
sistematicamente, supplenti per periodi di 10 –11 giorni, in sostituzione di
docenti titolari assenti, in violazione delle norme che dispongono il divieto di
ricorrere a supplenti esterni per periodi di assenza fino ad 11 giorni, salvo
casi eccezionali. Ed aveva utilizzato docenti interni solo per le sostituzioni
fino a 9 giorni. Tale comportamento, secondo i magistrati contabili ha escluso
la possibilità di contestare al dirigente il dolo o la colpa, anche perché le
decisioni del preside avevano salvaguardato il principio della continuità
didattica. Di qui l’accoglimento del ricorso presentato dalla preside, che era
stata condannata in primo grado.
16 aprile 2004
Il testo
della sentenza
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