Gilda degli Insegnanti

di Napoli

 

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La ferma militare vale come esonero annuale anche se il servizio e’ stato prestato in due diversi anni scolastici


Interessante la determinazione del Consiglio di Stato (VI Sez. sent. 1453 del 18.3.2004) che fornisce un fondamentale e imprescindibile contributo interpretativo nella materia del riconoscimento del servizio militare e la conseguente valutazione come effettivo servizio di insegnamento.

Al fine di evitare disparità di trattamento tra gli insegnanti da inserire in graduatoria il periodo annuale di servizio militare va considerato senza tenere conto delle cadenze dell’anno scolastico, attribuendo, dunque, il medesimo punteggio e tutti coloro che lo abbiano svolto, senza alcun rilievo alla data in cui essa abbia avuto inizio.

Non è incompatibile la ratio e il testo della nota al punto E n.10 del D.M. n. 201 del 25.2.2001 con l’art.8 comma 2 del D.M. n.103 del 4.6.2001. Infatti, quest’ultimo prende in considerazione i casi in cui lo svolgimento del servizio militare coincida con il periodo di efficacia di atti di nomine e di conferimenti di incarichi: esso ha effetto sulla attribuzione di punteggi nel caso di coincidenza ed ha unicamente disposto che il periodo di servizio militare vada considerato per la fase temporale in cui vi sia stato l’effettivo svolgimento (senza finzioni di spostamenti tali da incidere sulla attribuzione di punteggi).

Il testo della sentenza