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Gilda degli Insegnanti di Napoli
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Trasferimenti Il Giudice Unico del Tribunale di Nola con sentenza n° 392/03, ha ribadito che dall'interpretazione dell'O.M. che li disciplina, emessa con cadenza annuale, discende un principio inequivocabile, che il trasferimento d'ufficio, nella seconda fase (provinciale- tra comuni diversi), interviene solo ove non sia possibile ottenere il trasferimento nelle sedi prescelte a domanda e solo per le sedi rimaste vacanti a seguito delle assegnazioni già effettuate con il trasferimento a domanda, ferme restando le stesse assegnazioni. Non condivisa, quindi, la tesi sostenuta dall'Amministrazione
secondo cui il controinteressato non avendo ottenuto il trasferimento a domanda,
perché evidentemente in base al punteggio spettante non aveva diritto a nessuna
sede tra quelle prescelte, si era provveduto alla rielaborazione di tutti i dati
nei confronti di tutti i docenti che a domanda e/o per soprannumerarietà erano
interessati alle medesime sedi con la conseguenza che nei trasferimenti tra
comuni diversi, nella seconda fase i trasferimenti d'ufficio precederebbero i
trasferimenti a domanda. |