Gilda degli Insegnanti

di Napoli

 

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Trasferimenti
Tribunale di Nola - Sentenza n°392/03


Si verte in materia di operazioni di mobilità di docenti individuati soprannumerari ove le posizioni acquisite nella graduatoria interna d'istituto e i conseguenti punteggi sia per trasferimenti d'ufficio che per trasferimento a domanda sono comparabili omogeneamente, l'O.M. che regola le operazioni di mobilità garantisce tali diritti acquisiti.

Il Giudice Unico del Tribunale di Nola con sentenza n° 392/03, ha ribadito che dall'interpretazione dell'O.M. che li disciplina, emessa con cadenza annuale, discende un principio inequivocabile, che il trasferimento d'ufficio, nella seconda fase (provinciale- tra comuni diversi), interviene solo ove non sia possibile ottenere il trasferimento nelle sedi prescelte a domanda e solo per le sedi rimaste vacanti a seguito delle assegnazioni già effettuate con il trasferimento a domanda, ferme restando le stesse assegnazioni.

Non condivisa, quindi, la tesi sostenuta dall'Amministrazione secondo cui il controinteressato non avendo ottenuto il trasferimento a domanda, perché evidentemente in base al punteggio spettante non aveva diritto a nessuna sede tra quelle prescelte, si era provveduto alla rielaborazione di tutti i dati nei confronti di tutti i docenti che a domanda e/o per soprannumerarietà erano interessati alle medesime sedi con la conseguenza che nei trasferimenti tra comuni diversi, nella seconda fase i trasferimenti d'ufficio precederebbero i trasferimenti a domanda.