Gilda degli Insegnanti

di Napoli

 

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Illegittima esclusione dalla partecipazione alla sessione riservata indetta con Ordinanza ministeriale n° 1 del 02/01/01.
TAR Campania - Sentenze n° 673/03 - 892/03 - 1654/03

Confermate le aspettative del personale docente, in particolare per coloro che ancora gravitano nel mondo del precariato, circa la legittimità in tema di sessione riservata di abilitazione conseguita ai sensi dell'ordinanza ministeriale 01/2001 a prescindere dalla sola partecipazione e/o abilitazioni conseguite per mezzo di precedenti corsi abilitanti attivati da ordinanze ministeriali quali (per mero esempio) la n° 153 del 15/06/99 e la n° 33 del 07/02/00.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Napoli - in accoglimento della domanda di annullamento dei decreti di esclusione e nel riconoscere palesemente alle ricorrenti la legittimità del titolo, ha articolato le motivazioni della sentenza in modo da escludere ogni eventuale ipotesi anche interpretative di preclusione all'accesso ai corsi, in conformità sia alla stessa ordinanza 01/2001 "…che non contiene disposizioni che comportino l'esclusione della parte ricorrente dalla nuove sessioni riservate …", sia ai principi ispiratori della medesima appartenente a disposizioni di legge (L. 124/99) nonché a norme costituzionali inderogabili, dissipando, inoltre, ogni dubbio anche in merito ad ipotesi di grave trattamenti discriminanti rispetto alle aspiranti delle precedenti sessione riservate.
Pertanto, la lesione degli interessi delle ricorrenti non deriva dall'O.M. 01/01 "… bensì esclusivamente dagli atti adottati dall'amministrazione in asserita applicazione, ma in palese violazione dell'ordinanza stessa".