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Ordinanza recupero debiti: è legittima?
di Francesco Orecchioni
Dalla lettura dell’art.8 dell’ordinanza, emerge una evidente violazione di legge
che nella parte in cui dispone che le operazioni di integrazione dello scrutinio
finale – salvo casi eccezionali da documentare debitamente- debbano concludersi
entro il 31 agosto (fine dell’anno scolastico). L’art.74, 2° comma del D. Lgs n.297/1994
(Testo Unico della scuola), dispone infatti che le attività didattiche,
comprensive anche degli scrutini ed esami, si svolgono nel periodo compreso tra
il primo settembre e il 30 giugno, con eventuale conclusione nel mese di
luglio degli esami di maturità.
L’ordinanza in esame prevede lo svolgimento di attività in un periodo in cui
tali attività non possono essere svolte per espressa disposizione legislativa.
Fino ad una modifica della legge, pertanto, dette attività potranno essere
svolte o entro il 30 giugno oppure a settembre, sotto pena di una valanga di
ricorsi di alunni bocciati a causa dello svolgimento delle attività (corsi,
verifiche, scrutini) in periodi in cui tali attività sono precluse. Essendo i
docenti degli istituti superiori impegnati anche come commissari d’esame tra
giugno e luglio ed essendo dunque evidente che in tale periodo le attività
previste dall’ordinanza non si possono tenere, lo slittamento delle verifiche a
settembre risulta inevitabile.
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gennaio 2008 |