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Cassazione: il prof non può licenziarsi se l’alunno è ingestibile
di A.G.
Nel "bagaglio professionale" dei docenti di scuola media non possono mancare
conoscenze specifiche psicopedagogiche e doti di tolleranza: è questo il parere
della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 1988/2008 ha rigettato il
ricorso di un docente della scuola media SS. Annunziata di Firenze che si era
dimesso a seguito della linea troppo ‘soft’ di colleghi e preside di fronte
all’atteggiamento (anche violento) di un suo alunno iscritto in prima.
L’insegnante non può abbandonare la propria classe solo perché in essa sono
presenti studenti ingestibili e si è in disaccordo con le strategie educative
votate dal Consiglio di Classe. E’ questo il parere della Corte di Cassazione
che con la sentenza n. 1988/2008 ha rigettato il ricorso di un docente della
scuola media SS. Annunziata di Firenze.
Il caso risale all’inizio dell’anno scolastico 1999/2000: il docente si dimise
dal servizio perché riteneva colleghi e preside troppo tolleranti rispetto
all’atteggiamento (anche violento) di un suo alunno iscritto in prima media.
La mancanza di regole del ragazzo era giudicata invece del normale dalla
psicologa (e anche dagli altri docenti) in quanto il ragazzo fino a cinque anni
era vissuto in una favela brasiliana, in condizioni ambientali di disagio e di
abbandono.
Il gruppo di lavoro impegnato sul caso (docenti, psicologo e genitori) era
convinto che l’alunno avesse bisogno di un periodo di inserimento nella nuova
classe; ma in un solo mese e mezzo, tra la metà di settembre e il 1 novembre
(quando il docente decise di licenziarsi), l’alunno si era reso protagonista di
episodi davvero ‘pesanti’: come chiudere a chiave la classe e gettare dalla
finestra la chiave, prendere a calci e insultare i professori, ma anche gettare
barattoli di vernice durante attività di laboratorio.
La linea "soft" prescelta non fu quindi accettata dal docente intransigente che
avrebbe preferito l’assegnazione di una altro insegnante, una psico-pedagoga,
con la quale potersi anche allontanare dalla classe (nei momenti di maggiore
disubbidienza) e svolgere attività didattica alternativa.
Il docente dopo essersi licenziato si era rivolto al Tribunale di Firenze per
condannare l’istituto scolastico al pagamento dell’indennità sostitutiva di
preavviso, oltre alla rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Il Tribunale accolse la domanda, condannando la scuola al pagamento di quasi 3
mila euro. Ma in secondo appello la Corte d'appello di Firenze, pur prendendo
atto degli episodi gravi di cui si era ‘macchiato’ il ragazzo, riteneva che le
dimissioni del docente fossero prive di giusta causa ribaltando la sentenza di
primo grado e condannando il docente a pagare le spese del doppio grado di
giudizio.
Nei giorni scorsi la sentenza definitiva, giunta ad oltre otto anni dai fatti:
la Suprema Corte ha confermato il secondo giudizio rigettando il ricorso del
docente e ammettendo che quella "classe di prima media ove confluivano 25-30
alunni di 10-11 anni con alle spalle percorsi scolastici nella scuola
‘elementare’ assai disomogenei, fosse davvero un ‘coacervo’ di pulsioni
pre-adolescenziali che certamente metteva a dura prova, da un punto di vista
disciplinare prima ancora che pedagogico, il corpo insegnante".
Ma secondo la Cassazione nel "bagaglio professionale" dei docenti di scuola
media, in particolare del primo anno, non possono mancare conoscenze specifiche
psicopedagogiche e doti di tolleranza: è loro compito, infatti, far conoscere
agli alunni non solo i contenuti dei programmi ministeriali, ma anche le
modalità comportamentali e relazionali. Modalità che non possono essere certo
apprese isolando l’allievo o collocandolo in un'altra aula.
"A questi ‘problemi fisiologici’ - spiega sempre la Corte di Cassazione - si
aggiungevano, poi, quelli ulteriori che i ‘casi di alunni difficili’. Il ‘caso’
del giovane, peraltro venne comunque discusso in collegio dei docenti, con
l'intervento di una psicologa, che invitò i docenti ‘a porsi come obiettivo per
il ragazzo di riuscire a tenerlo in classe il più possibile in modo corretto,
altrimenti allontanarlo per educarlo al rispetto delle regole’, escludendo
l'opportunità prospettata dal C. e da altro docente, di inserimento di una
psico-pedagoga, potendo, a suo giudizio, una nuova figura educativa,
disorientare ulteriormente il ragazzo".
I giudici di terzo grado concludono quindi che "la Corte fiorentina ha
coerentemente ritenuto che l'istituto scolastico abbia gestito il ‘caso
difficile’ dell'alunno M.E. in termini di flessibile ragionevolezza e con
risultati complessivamente apprezzabili”.
Nella decisione della Cassazione deve aver pesato non poco anche il fatto che
l’alunno ‘difficile’ nel corso dei mesi ha mostrato sensibili miglioramenti,
sopratuttto dal punto di vista comportamentale, confermando quindi come la linea
della tolleranza “avesse dato buoni frutti, andando la condotta del giovane
gradualmente migliorando, tanto che, a fine anno, la sua perdurante ‘vivacità’
non era dissimile da quella di altri compagni di classe”.
Miglioramenti che però pochi mesi prima non tutti i docenti pensavano potessero
realizzarsi.
8 febbraio
2008 |