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Docenti state attenti: l’ispettore vi può definire
“inadeguati”.
di A. G.
La Cassazione, con una sentenza del 23 aprile, ha confermato l'assoluzione di
un ispettore scolastico che dopo alcune verifiche presso un istituto tecnico di
Pontedera aveva definito un prof di “scarsissimo prestigio presso gli studenti”
e non “assolutamente in grado di svolgere regolarmente i compiti didattici che
competono al suo ruolo” mancando “abitualmente e gravemente ai suoi doveri
professionali”.
Un ispettore scolastico ha il pieno diritto di giudicare, anche con pesanti
critiche, l’operato degli insegnanti al centro di indagini ministeriali sulla
loro preparazione e il rispetto dei doveri professionali: a stabilirlo è stata
la quinta sezione penale della Cassazione che, con la sentenza del 23 aprile n.
16.765, ha confermato l'assoluzione di un ispettore scolastico, il quale dopo
alcune verifiche presso un istituto tecnico industriale di Pontedera (in
provincia di Pisa), aveva, tra l'altro, definito professionalmente inadeguato un
insegnante di laboratorio per via del pessimo rapporto con gli alunni. Le
verifiche si fondavano su una denuncia circostanziata di uno studente, che al
termine di una discussione era addirittura arrivato alle mani con il docente.
Dopo le dovute indagini l’ispettore aveva espresso il suo giudizio negativo
all’interno di una lettera inviata al Servizio ispettivo della direzione
regionale del Ministero della pubblica istruzione.
Da qui il ricorso del docente, secondo cui l’ispettore sarebbe andato oltre le
proprie competenze definendolo un lavoratore che gode di “scarsissimo prestigio
presso gli studenti”, non “assolutamente in grado di svolgere regolarmente i
compiti didattici che competono al suo ruolo”, mancando “abitualmente e
gravemente ai suoi doveri professionali”.
Ma la Cassazione ha respinto il ricorso contro l’assoluzione dell’ispettore
scolastico dall’accusa di diffamazione, emessa dal Tribunale di Firenze, “perchè
il fatto non costituisce reato”. Secondo la Suprema Corte "affermare che un
ispettore scolastico non abbia il dovere di riferire al provveditore agli studi
quanto da lui appreso su un insegnante in occasione di un'indagine ispettiva
disposta a seguito di una querela presentata da un allievo nei confronti dello
stesso docente contrasta, appunto, con l'ampiezza delle attribuzioni del detto
funzionario. Inoltre – continua la sentenza -, va ricordato che la valutazione
di un ispettore scolastico sulle capacità didattiche e professionali di un
insegnante è espressione di un potere eminentemente tecnico discrezionale e,
come tale, ampiamente discrezionale".
Per i giudici “ermellini” la sentenza non può essere ribaltata perchè “ha
accertato che le frasi che si assumono offensive sono il riassunto
dell’istruttoria disciplinare svolta dall’imputato e dunque riportano quanto gli
fu riferito, in particolare dagli studenti e sono percio’ connesse
all’adempimento del dovere ispettivo”. Affermare quindi che un ispettore “non
abbia il dovere di riferire al Provveditore agli studi quanto da lui appreso su
un insegnante in occasione di un’indagine ispettiva disposta a seguito di una
querela presentata da un allievo contrasta con l’ampiezza delle attribuzioni del
detto funzionario”.
Secondo i giudici, in definitiva, quella dell’ispettore è una professione che
inevitabilmente si concretizza attraverso dei giudizi: sarebbe un po’ come dire
che un giudice non può emettere sentenze.
23 aprile
2008 |