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Punteggi di montagna nelle graduatorie, gli scenari
possibili.
Impugnare l’ordinanza del Tar davanti al Consiglio di Stato, chiedendo al
Presidente di sospenderne gli effetti (articolo 21 della legge 1034/71) e, nel
frattempo, emanare un decreto legge per cancellare i commi della Finanziaria che
dispongono il mantenimento del punteggio di montagna dal 2003 ad oggi.
Sarebbero queste le ipotesi sulle quali stanno lavorando i tecnici del Ministero
della pubblica istruzione per reggere l’urto dell'ordinanza 2849 del Tar Lazio,
depositata il 15 maggio scorso. La pronuncia, infatti, sospende gli effetti del
decreto sull’aggiornamento delle graduatorie a esaurimento, nella parte in cui
dispone il mancato riconoscimento del doppio punteggio di montagna.
L’ordinanza, se applicata, determinerebbe infatti la necessità di congelare gli
adempimenti degli uffici scolastici provinciali, limitatamente al riconoscimento
dei servizi. E contestualmente, l’ulteriore necessità di emanare un
provvedimento con nuovi moduli, per consentire a tutti i docenti interessati di
far valere il punteggio di montagna.
Le soluzioni prospettate dal Ministero, invece, da una parte consentirebbero di
prendere tempo nella speranza di un tempestivo intervento del Presidente
Consiglio di Stato (si veda l’articolo 28 della legge 1034/71) . E dall’altra
potrebbero disarmare il Tar Lazio, cancellando il presupposto giuridico che è a
monte della sospensiva.
Si tratta, peraltro, di ipotesi meramente aleatorie. Il presidente Consiglio di
Stato, infatti, potrebbe non accogliere il ricorso dell’amministrazione. E il
Governo potrebbe ritenere di non intervenire con un decreto legge. In più il
presidente del Consiglio di Stato potrebbe sospendere gli effetti dell’ordinanza
del Tar, ma il Tar potrebbe decidere autonomamente nel merito, confermando
l’accoglimento del ricorso, determinando un vero cataclisma ad anno scolastico
già iniziato.
16 giugno 2007 |