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Occupare la scuola per scioperare è interruzione di
pubblico servizio
di A.G.
A stabilirlo è stata la Corte di Cassazione che ha confermato la
responsabilità penale di due donne pronunciata dal Tribunale di Rossano nel 2004
e poi dalla Corte d'appello di Catanzaro nel 2006: “le imputate, pur avendo
agito per motivi sindacali, hanno del tutto consapevolmente cagionato l'evento,
consistente nella alterazione del normale svolgimento del servizio scolastico”.
Occupare una scuola per organizzare uno sciopero di protesta equivale ad
un’interruzione di pubblico servizio punibile come reato.
A stabilirlo è stata, il 20 settembre, la Corte di Cassazione che con la
sentenza n. 35178 ha confermato la responsabilità penale di due donne
pronunciata dalla Corte d'appello di Catanzaro (e prima ancora dal Tribunale di
Rossano, nel cosentino) in relazione al reato di interruzione di pubblico
servizio commesso all’interno di un istituto scolastico.
La Suprema Corte ha invece respinto il ricorso dell'avvocato delle due
lavoratrici annullando la condanna per invasione di edifici.
Le due donne, assunte come impiegate a tempo determinato, erano entrate
nell’istituto con le chiavi ma senza nessuna autorizzazione: lavoravano come
precarie ed avevano occupato i locali della scuola per scioperare come forma di
protesta per rivendicare l’assunzione.
La difesa delle due donne ha tentato di smontare l'impianto accusatorio
sostenendo la legittimità del diritto di sciopero delle precarie che volevano
solo essere assunte con contratto a tempo indeterminato.
Ma questa tesi non ha convinto i giudici della Corte di Cassazione, i quali
hanno spiegato che "le imputate, pur avendo agito per motivi sindacali, hanno
del tutto consapevolmente cagionato l'evento, consistente nella alterazione del
normale svolgimento del servizio scolastico: e ciò integra, anche sotto il
profilo soggettivo, il reato in esame".
Le donne non hanno neppure avuto le attenuanti generiche: "Quanto al mancato
riconoscimento è agevole osservare - hanno spiegato i giudici della II sezione
Penale - che i motivi di particolare valore morale e sociale non possono certo
essere riconosciuti nel comportamento di chi commette consapevolmente un reato
per indurre la pubblica amministrazione a trasformare in definitivo un contratto
di lavoro a tempo parziale, con l'affermazione, per altro del tutto infondata,
che la volontà dell'illecito comportamento era quello di eliminare una
situazione effettivamente antisociale".
Le due lavoratrici a tempo determinato erano state condannate a un mese di
reclusione, con la continuazione, per i reati di interruzione di pubblico
servizio e invasioni di edifici, prima dal Tribunale di Rossano nel 2004 e poi
dalla Corte d'appello di Catanzaro nel 2006, secondo la quale le due donne si
erano introdotte "arbitrariamente nell'edificio scolastico, al fine di
occuparlo".
Pur con le dovute cautele e differenze del caso, la sentenza dei giudici del
"Palazzaccio" rischia di diventare un ‘pericoloso’ precedente per tutti quegli
studenti che con ogni probabilità nei prossimi mesi avvieranno – come avviene
ormai da decenni - iniziative di proteste e di occupazione delle scuole.
Sostenere cause, anche valide e ineccepibili, non giustifica infatti
atteggiamenti o comportamenti che contrastano con la legalità e le regole del
vivere civile. E la scuola non è un territorio franco.
21 settembre
2007
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