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Libertà d’insegnamento garanzia di pluralismo nella scuola
di Marcello Vigli
In questi giorni la chiusura accelerata del contratto degli insegnanti ha
richiamato l’attenzione dei media sulla scuola. In quelli precedenti erano di
moda il prezzo dei libri di testo, gli attacchi ai docenti fannulloni o
pedofili, la reintroduzione degli esami di riparazione. Pochi in verità sono
stati i commenti alla sottrazione di risorse alla scuola statale per concedere
finanziamenti alle private. Silenzio pressoché totale, invece, sulle gravissime
conseguenze del voto che alla Camera il 3 ottobre scorso ha convertito in legge
il decreto Norme urgenti per l’avvio dell’anno scolastico 2007/08: all’art. 2
modifica le norme riguardanti i provvedimenti disciplinari nei confronti dei
docenti aumentando notevolmente il potere discrezionale del Dirigente
scolastico.
Sono abrogate le norme in vigore - contenute nel Testo Unico delle leggi sulla
scuola ma risalgono ai Decreti delegati del 1974 - che affidano la tutela della
libertà di insegnamento al controllo degli atti da parte degli organi collegiali
elettivi. Cessa infatti di essere “vincolante” il parere dei Consigli di
disciplina di tali organi per quanto riguarda i provvedimenti di “sospensione
dall’insegnamento e destituzione” e di “trasferimento per incompatibilità
ambientale.
Le norme abrogate erano state poste a salvaguardia della “libertà
d’insegnamento” cioè della libertà culturale dell’insegnante dal controllo
politico e da ogni altro condizionamento.
La nuova normativa mette di fatto i docenti sotto il controllo diretto
dell’amministrazione attraverso il Dirigente scolastico, terminale dell’azione
ministeriale e, al tempo stesso, “sensibile” agli umori dei genitori e alle
pressioni dei centri locali confessionali e/o politici.
La libertà d’insegnamento, come recita l’articolo 1 del T.U. non è un
“optional”. Non solo è riconosciuta all’insegnante come diritto soggettivo, ma
gli è attribuita come diritto/dovere perché è essenziale alla funzione
istituzionale della scuola statale, laica e pluralista.
Esercitata, per legge, all’interno della collegialità è posta a garanzia della
libertà degli alunni Gli è attribuita, infatti, per garantire allo studente
l’esercizio del suo diritto a ricevere, particolarmente nel tempo in cui è
obbligato per legge a frequentare la scuola, gli strumenti culturali per
orientarsi nelle sue scelte di vita. Per garantirgli, al tempo stesso, spazi di
autonomia nei confronti della famiglia, dell’ambiente sociale, delle autorità,
ma anche del gruppo etnico, religioso, associativo in cui è inserito.
Costituisce l’insegnante come punto d’incontro, tra il diritto dei giovani ad
autoformarsi e l’esigenza della società ad avere cittadini formati alla
democrazia, ostacolando un uso ideologico della scuola pubblica da parte delle
maggioranze di turno al governo del Paese.
Cittadini, però, non si nasce, cittadini si diventa acquistando conoscenza e
autonomia di giudizio, attraverso un processo formativo finalizzato a promuovere
identità personali disponibili ad integrarsi criticamente e a solidarizzare con
identità diverse. A questo serve la scuola con la sua azione formativa che nasce
dai contenuti culturali, dal metodo, con cui sono proposti, ma anche dalla
relazione che l’insegnante riesce a stabilire con gli studenti, e si sviluppa
nell’interazione tra loro attraverso la trasmissione del sapere.
Questo compito trasforma l’insegnante da semplice dipendente statale in
responsabile dell’esercizio di una funzione istituzionale dello Stato. La scuola
non è un ufficio, ma un luogo di formazione. Non può essere considerata un pezzo
qualsiasi della Pubblica Amministrazione, né tanto meno un’azienda, che vende
cultura, formazione, competenze. Per questo al suo interno l’insegnante ha
l’anomala condizione lavorativa di dipendente non subordinato: ha la libertà di
esercizio della sua funzione al pari del giudice.
Attentare quindi alla libertà d’insegnamento significa colpire quel pluralismo,
su di essa fondato, che consente alla scuola statale di assolvere alla sua
funzione istituzionale di formare i giovani alla libertà, all’esercizio dei
diritti, all’assolvimento dei doveri, in una parola alla cittadinanza. È questa
che la rende diversa da tutte le altre agenzie educative e scuole di tendenza
facendone la sede in cui ci si forma alla laicità, come coscienza di non poter
assolutizzare nessun credo particolare e come diritto alla contaminazione.
Attentare alla libertà d’insegnamento significa perciò eliminare la vera
discriminante fra scuola pubblica e scuole private, che si caratterizzano per
avere docenti tenuti per contratto a essere fedeli ai principi etici e agli
orientamenti culturali delle scuole che li hanno assunti. Si assesta così alla
scuola statale un colpo anche più grave della stessa sottrazione di risorse da
destinare al finanziamento delle scuole private.
(12-10-2007)
http://www.italialaica.it/cgi-bin/news/view.pl?id=007680
13 ottobre 2007 |