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ELezioni, tutti i permessi per chi vota
Ecco che cosa prevedono la legge e le circolari sulle
modalità per recarsi alle urne il 9 e 10 aprile.
Le elezioni per il rinnovo del parlamento, fissate per i giorni 9 e 10 aprile,
offrono l'occasione per fare il punto sulla normativa che, relativamente al
personale del comparto scuola, disciplina la concessione e la fruizione dei
permessi per svolgere la campagna elettorale, se candidato, per esercitare il
diritto di voto in comune diverso da quello di servizio, ovvero per adempiere
alle funzioni di presidente, di scrutatore o di rappresentante di lista nei
seggi.
• Permessi per lo svolgimento della campagna elettorale. Per il personale
docente della scuola con contratto a tempo indeterminato che è interessato allo
svolgimento della campagna elettorale in qualità di candidato la normativa che
disciplina i permessi continua a essere quella contenuta nel telefax n. 3121 del
17 aprile 1996 con il quale la presidenza del consiglio dei ministri -
dipartimento per la funzione pubblica ha espresso l'avviso che il dipendente del
comparto scuola che in occasione di una consultazione generale partecipa come
candidato alla relativa campagna elettorale può essere ammesso a fruire, in
aggiunta ai tre giorni di permesso retribuito e ai sei giorni di ferie previsti
dal ccnl vigente (articolo 15, comma 2, del ccnl 24 luglio 2003), anche, ove
espressamente richiesto, di un ulteriore periodo rientrante nell'istituto
dell'aspettativa di cui all'articolo 18 del medesimo contratto. Nel caso di
concessione di quest'ultimo istituto all'interessato, si legge sempre nel
telefax, deve essere espressamente comunicato che l'aspettativa comporta la
perdita sia della retribuzione sia del computo del trattamento di quiescenza e
di previdenza per il relativo periodo, periodo tuttavia che a tali ultimi fini
potrà essere riscattato con oneri interamente a carico del richiedente.
Le suddette disposizioni trovano applicazione anche nei confronti dei dirigenti
scolastici e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a
tempo indeterminato, fatta eccezione per la disciplina dei sei giorni di ferie
prevista per i soli docenti dall'articolo 13, comma 9, del ccnl. Al personale
docente e Ata con contratto di lavoro a tempo determinato, annuale o fino al
termine delle attività didattiche potranno essere concessi al massimo sei giorni
di permesso non retribuito.
• Permessi per l'esercizio del diritto di voto. In materia di permessi per
esercitare il diritto di voto in un comune diverso da quello di servizio anche
per il personale della scuola è ancora in vigore la normativa contenuta nella
circolare n. 23 del 10 marzo 1992 della Ragioneria generale dello stato - Igop.
Il permesso, limitato a un giorno se il comune elettorale dista da quello di
servizio tra i 350 e i 700 chilometri, a due giorni per distanze superiori a 700
chilometri o per spostamenti da e per le isole, comprensivi entrambi del tempo
occorrente per il viaggio di andata e ritorno, dovrà essere concesso e
retribuito esclusivamente al personale che avendo chiesto il cambio di residenza
non abbia ottenuto in tempo utile l'iscrizione nelle liste elettorali del comune
di nuova residenza. Il personale che, come è suo diritto, ha mantenuto invece la
residenza in comune diverso da quello in cui presta servizio per esercitare il
diritto di voto potrà utilizzare, se incaricato a tempo indeterminato, uno o due
dei tre giorni di permesso previsti dal comma 2 dell'articolo 15 del ccnl 24
luglio 2003; se assunto con contratto a tempo determinato ha diritto, sempre nel
limiti di uno o due giorni, a un permesso non retribuito.
• Permessi per esercitare la funzione di presidente o di scrutatore nel seggio
elettorale. Il personale della scuola nominato presidente o scrutatore in un
seggio elettorale ha diritto, oltre a un compenso forfettario, che, come dispone
la legge n. 21 marzo 1990, n. 53, non è assoggettabile a ritenute o imposte e
non concorre alla formazione della base imponibile ai fini fiscali, ad
assentarsi dal servizio per tutto il periodo richiesto per il funzionamento del
seggio elettorale. La circolare 16 settembre 1996, n. 7069, emanata dalla
presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per la funzione pubblica,
ha precisato che i giorni compresi nel periodo di funzionamento del seggio
elettorale, compreso il sabato, devono ritenersi giornate lavorative. Ne
consegue, si legge sempre nella circolare, che se un lavoratore presta il
proprio lavoro presso l'amministrazione ed ente di appartenenza secondo un
orario articolato settimanalmente su cinque giorni, con il sabato libero, a esso
spettano per l'opera prestata presso il seggio due giornate di riposo
compensativo, una per il sabato (non lavorativo) e l'altra per la domenica
(giorno festivo). Per il calcolo del numero dei giorni di riposo compensativo
non si deve tenere conto anche del numero complessivo delle ore di lavoro
prestato presso il seggio, venendo dette ore a essere compensate con il
particolare trattamento economico spettante ai componenti del seggio.
• Permessi per svolgere la funzione di rappresentante di lista. Per effetto di
quanto dispone la citata legge n. 53/1990, anche al personale della scuola
designato rappresentante di lista spettano i permessi retribuiti e i giorni di
recupero compensativo previsti per il presidente e gli scrutatori. Relativamente
alle modalità di fruizione dei giorni di recupero compensativo, si ritiene che
possano trovare applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 53 del ccnl
24 luglio 2003.
• Agevolazioni sulle spese di viaggio. Per gli elettori che a qualsiasi titolo
devono raggiungere le sedi dei seggi elettorali sono previste le seguenti
agevolazioni sulle spese di viaggio, su presentazione della tessera elettorale:
- Elettori residenti in Italia. Treno: riduzione del 60% sulla tariffa ordinaria
(andata e ritorno) sia per la 1a sia per la 2a classe, se si utilizzano
esclusivamente treni regionali, interregionali ed espressi. Utilizzando treni
Intercity ed Eurostar va corrisposto, oltre alla tariffa ordinaria ridotta del
60%, anche interamente il supplemento previsto per tali treni. Nave: riduzione
del 60% sulla tariffa ordinaria (andata e ritorno).
- Elettori residenti all'estero. Treno: riduzione del 60% sulla tariffa
ordinaria di 1a classe e gratuita di 2a classe. In entrambi i casi va aggiunto
il supplemento per intero se si utilizzano treni Intercity ed Eurostar. Nave:
riduzione del 60% in classe superiore e del 100% in classe inferiore. Auto:
gratuità del pedaggio autostradale
24 marzo 2006 |