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La tutela dell'handicap a 360°
Gli alunni portatori di handicap hanno diritto ad avvalersi del docente di
sostegno per tutto il tempo necessario a garantirne l'integrazione. E questo
principio vale anche se la scuola non presenta tutta la documentazione per
chiedere l'assegnazione del docente all'alunno disabile.
È quanto si evince da due pronunce emesse dal tribunale di Siracusa in
accoglimento di ricorsi presentati per la tutela dell'handicap (procedimento n.
207 /2006 e 1152/2005).
In buona sostanza, dunque, il diritto all'integrazione scolastica dei portatori
di handicap va tutelato in ogni caso. E le relative procedure di assegnazione
devono sempre garantire la soddisfazione del diritto allo studio e
all'integrazione. Anche se la scuola chiede un numero di ore inferiore al
necessario oppure non presenta alcuna richiesta.
Se l'alunno è grave rapporto 1:1
Il caso oggetto della pronuncia del 23 marzo scorso riguardava un alunno
portatore di handicap, che aveva ottenuto l'assegnazione di un docente di
sostengo per sole 12 ore, contro le 24 ore (cosiddetto rapporto 1:1) richieste
dall'équipe pedagogica della scuola elementare frequentata.
E tale richiesta, peraltro, era stata confortata anche dalla diagnosi funzionale
redatta dalla Usl di competenza. Nella documentazione presentata si prendeva
´atto delle difficoltà comportamentali del minore sul piano cognitivo e
dell'integrazione', si legge nella pronuncia, ´che richiedono la presenza
costante del docente specializzato e richiedono la conferma dell'attività di
sostegno per 24 ore settimanali godute negli anni scolastici precedenti'.
Nonostante tali presupposti, il dirigente scolastico si legge nella sentenza,
aveva avanzato richiesta per sole 12 ore. E la richiesta era stata acriticamente
confermata dal gruppo di lavoro sull'handicap (Glh) dell'istituto. Di qui
l'esperimento dell'azione giudiziale da parte della famiglia dell'alunno
portatore di handicap, che terminava con l'accoglimento della domanda e la
condanna dell'amministrazione a provvedere ad assegnare all'alunno disabile
un'insegnante di sostegno per 24 ore settimanali.
L'integrazione va sempre garantita
Il secondo caso riguardava, invece, un'alunna portatrice di handicap che non
aveva ottenuto l'assegnazione del docente di sostegno. Ciò perché la scuola non
aveva presentato tutta la documentazione necessaria a consentire all'ufficio
scolastico di provvedere in tal senso.
L'alunna, però, aveva usufruito in precedenza dell'assegnazione del docente di
sostegno per 12 ore settimanali, sulla base di una diagnosi funzionale redatta
nel 2001.
E dunque, i genitori si erano risolti ad adire il giudice per tutelare il
diritto all'integrazione e allo studio della propria figlia. E il giudizio
terminava con la condanna dell'amministrazione ad assegnare all'alunna disabile
un docente di sostegno per 12 ore settimanali.
Il giudice motivava la decisione affermando la necessità di tutelare ´il diritto
allo studio e all'integrazione sociale della alunna in via d'urgenza,
trattandosi di beni essenziali e non suscettibili di riparazione per
equivalente'.
11 aprile 2006 |