GILDA DEGLI INSEGNANTI

PROVINCIA DI NAPOLI

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Addio scuola, il prof va via

Si calcola che non meno di 45 mila fra docenti e personale amministrativo simetteranno in pensione a fine estate

di Massimo Belmonte


Per stanchezza, per usura, per paura di leggi più restrittive: sarà l'anno dell'esodo per 45 mila insegnanti delle scuole italiane di ogni ordine e grado. Una fuga annunciata e calcolata, non appena si apriranno le ultime «finestre» per chi non ha ancora raggiunto l'età anagrafica della pensione.

Si può accedere alla pensione in due modi: o con i requisiti previsti per la pensione di vecchiaia o, con quelli, più rigidi, previsti per la pensione di anzianità. La pensione di vecchiaia, per coloro che risultano già assicurati alla data del 31.12.1995, spetta all'età di 65 anni per gli uomini e di 60 per le donne, a condizione che si possano far valere almeno 20 anni di contributi. Se, invece, l'anzianità contributiva maturata al 31.12.1992 era uguale o superiore a 15 anni, con almeno 15 anni di versamenti.
Per la pensione di anzianità, ovvero per quella prestazione che si matura in modo anticipato rispetto al compimento dei 65 e 60 anni di età, sono previste due possibilità di accesso. La prima è quella di possedere almeno 35 anni di contribuzione e 62 anni di età. Fino a tutto il 2013 è possibile, una volta raggiunti i 35 anni di anzianità, andare in pensione anche se non si sono raggiunti i 62 anni di età. C'è, infatti, un regime transitorio che fino al 31 dicembre del 2007 fissa il requisito anagrafico in 57 anni; destinato a innalzarsi, secondo la riforma Maroni, a 60 negli anni 2008 e 2009, a 61 negli anni dal 2010 al 2013 e, infine, a 62 dal 2014.In assenza del requisito anagrafico gli insegnanti potranno andare in pensione di anzianità con 40 anni complessivi di contributi.

Contrariamente alle altre categorie di lavoratori, per i quali le “finestre” sono, nell'arco dell'anno, 4 (a gennaio, aprile, luglio e ottobre), gli insegnati vanno in pensione in data fissa che è il 1° settembre di ogni anno, in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico. Condizione per poter accedere alla unica “finestra” di settembre è quella che i requisiti anagrafici e contributivi siano maturati nell'arco dell'anno. Così ad esempio andrà in pensione a settembre sia chi matura contributi ed età a gennaio sia chi li maturaa dicembre. Secondo un regolamento entrato in vigore nel 1999 e previsto da un decreto del 1998 (il n. 351), nella scuola i collocamenti a riposo a domanda, decorrono dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data in cui la domanda è presentata.

Le modalità di presentazione non sono fisse ma disciplinate di volta da un decreto del Ministro della Pubblica Istruzione.



9  marzo 2006