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Insegnanti di sostegno, non baby sitter
Per il Ministero il registro di sostegno deve contenere i nomi di tutta la
classe
Gli insegnanti di sostegno incassano un parere favorevole da parte del
ministero dell'Istruzione. Un risultato significativo, ottenuto in
particolare sui registri di classe: non più un registro uninominale,
solo per il singolo studente assistito, ma con i nomi di tutta la classe.
Cosa da poco potrebbe sembrare, ma che è l'effetto di un principio importante:
l'insegnante di sostegno non è il babysitter dell'alunno disabile,
ma fa parte appieno dello staff docente dell'intera classe. Decisivo
l'interessamento del Coordinamento
Italiano Insegnanti di sostegno (Ciis) e della Fish,
che hanno insistito con il ministero ottenendo di fatto la risposta positiva,
che premia una sensibilità diversa rispetto a quanto accade in molte scuole
italiane.
Ma leggiamo uno stralcio della lettera dell'avvocato
Salvatore Nocera, vicepresidente Fish nazionale, che parla di Registro
di Sostegno, inquadrando la questione e la richiesta del Ciis:
In alcune scuole italiane è in uso "consegnare" all'insegnante per le
attività di sostegno il cosiddetto Registro di Sostegno, sul cui frontespizio è
evidente il nominativo dell'alunno certificato
secondo la
L. 104/92. All'interno si trovano, di solito, riferimenti
riguardanti la documentazione di rito e le valutazioni per disciplina.
Ne emerge che "l'insegnante di sostegno venga assegnato, nella prassi, non alla
classe, bensì al singolo alunno, relegando l'insegnante al ruolo di baby-sitter
o di custode e l'alunno diventa in tal senso l'elemento 'aggiunto' o addirittura
'altro' rispetto al gruppo classe.
In base a queste considerazioni ci pare importante attribuire a tale strumento
un significato [...] Il registro, a nostro avviso, "deve" pertanto contenere i
nomi di tutti i componenti del gruppo-classe, nel quale l'insegnante per le
attività di sostegno registrerà gli elementi utile ai fini dell'integrazione.
Per quanto concerne la documentazione, va da sé che essa debba necessariamente
essere raccolta nel fascicolo personale dell'alunno/a in situazione di handicap.
Questa la risposta ministeriale:
I docenti di sostegno, ai sensi dell'ari 13, comma 6,
cselia Legge a 104 del 5 febbraio 1992 -"Legge" quadro per l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", assumono la
contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano e partecipano
a pieno titolo alle operazioni di valutazione periodiche e finali degli alunni
della classe con diritto di voto, si esprime l'avviso che gli
insegnanti di sostegno debbano disporre di registri con i nomi di tutti gli
alunni della classe di cui sono contitolari.
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