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Incostituzionale la riserva per incarichi di presidenza.
Effetti sul concorso a dirigente?
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che prevede il
diritto alla riserva di posti per incarichi di presidenza, a seguito di un
ricorso presentato a suo tempo al Tar della Puglia da parte di alcuni docenti
che erano stati esclusi dall’incarico, in quanto sopravanzati in graduatoria da
colleghi appartenenti alle cosiddette categorie protette (invalidi civili,
orfani o vedove di guerra, per servizio o per lavoro, ecc.).
La sentenza n. 190 del 3 maggio ha infatti dichiarato illegittimo l’art. 8-bis
del decreto legge 28 maggio 2004 n. 136 con il quale era stata disposta questa
riserva di posti per concorsi dirigenziali e per incarichi di presidenza.
Per effetto della sentenza, diversi incaricati riservisti non dovrebbero più
essere riconfermati per il prossimo anno scolastico. Non è ancora possibile
sapere se al loro posto potranno subentrare i ricorrenti esclusi a suo tempo
dall’incarico oppure dovranno essere adottate per la prima volta le reggenze,
dato che il conferimento degli incarichi non è più previsto.
Delle possibili implicazioni legali si sta facendo carico l'Anp (www.anp.it).
Difficile sapere se la sentenza potrà avere anche effetto immediato con revoca
dell’incarico da subito con conseguente catena di revoche di supplenze annuali
ad un mese dal termine delle lezioni.
La dichiarazione di illegittimità dell’art. 8-bis dovrebbe avere effetti anche
sul concorso a dirigente scolastico in fase di svolgimento, in quanto anche in
quel bando è contemplato il riferimento alla riserva con indicazione esplicita
dell’articolo incriminato.
Qualche candidato che, dopo il superamento delle prove scritte e orali, è già
stato incluso nel contingente ammesso al corso di formazione per effetto della
riserva di cui all’art. 8-bis, potrebbe vedersi escluso.
11 maggio 2006 |