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GILDA DEGLI INSEGNANTI |
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Il Miur sostiene nella lettera che i passaggi normativi propedeutici sono esclusivamente quelli previsti dal comma 1 dell’art. 27 (tabelle di confluenza dei titoli e di corrispondenza dei percorsi, incremento della quota dei piani di studio rimessa alla competenza delle istituzioni scolastiche) omettendo di pronunciarsi sull’adempimento fondamentale per l’avvio della riforma costituito dalla revisione delle classi di abilitazioni, senza la quale il progetto non avrebbe l’indicatore per l’individuazione dei docenti cui affidare l’insegnamento delle discipline innovative che dovrebbero caratterizzare l’innovazione. La lettera non offre elementi di conoscenza sulla tipologia
delle istituzioni scolastiche che "si sono proposte per l’attuazione di percorsi
di studio coerenti con le nuove previsioni ordinamentali dei licei e in grado di
rispondere ai bisogni formativi emergenti, anche se riferiti a contesti
territoriali specifici" e sui contenuti del parere, richiamato nelle premesse
del decreto, espresso nella seduta del 15 settembre 2006 dal Consiglio Nazionale
della Pubblica Istruzione che a quanto sembra si sarebbe pronunciato su una
questione diversa (licei tecnologici) da quella definita con il decreto del 31
gennaio 2006. |