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Scuola.
Sull’ora di 50 minuti un docente del liceo Martini e il Gilda berico avevano
sollevato il caso
E i giudici dicono sì solo se causa della decurtazione
è la didattica
Recupero o
no? Entra la Corte
di Anna Madron
Recupero o non recupero? Il dilemma c’è e nasce dalla confusione che regna tutt’ora
nella scuola intorno alla durata delle ore di lezione che in diversi istituti,
soprattutto dove le discipline sono numerose, vengono necessariamente ridotte da
60 a 50 minuti per consentire agli studenti di rincasare ad un orario
accettabile. Una “decurtazione” non immune da conseguenze, però, visto che tutt’ora
in molte scuole superiori il tempo perduto viene recuperato e gli insegnanti, in
quanto pagati per insegnare 60 minuti, sono tenuti a rimanere a disposizione
degli studenti.
Eppure la sentenza della Corte d’appello dell’ottobre scorso, ottenuta dopo un
ricorso presentato da Andrea Pelosi, del direttivo Gilda di Vicenza, va in una
direzione diversa e stabilisce che «solo i docenti, per ragioni didattiche,
possono decidere, in collegio docenti, di obbligare tutti i colleghi a questi
recuperi. Non possono invece farlo i dirigenti scolastici». Un verdetto che «fa
chiarezza su una questione delicata come quella dell’orario per studenti ed
insegnanti», osserva la Gilda.
Spiega Francesco Bortolotto, coordinatore regionale della Gilda degli
insegnanti: «La sentenza della Corte d’appello di Venezia dell’11 ottobre 2005
modifica la sentenza di primo grado del 13 settembre 2002 che aveva confermato
la circolare della preside Zeila Biondi. Questa circolare prevedeva, in rapporto
alla riduzione a 50 minuti di tutte le sei ore giornaliere dell’orario del liceo
artistico “Martini”, un’ora supplementare d’orario settimanale come disposizione
obbligatoria e venti ore forfettarie da autocertificare da parte dei docenti
(gite scolastiche, uscite didattiche)».
Questa, fa notare la Gilda, la situazione da cui partiva il Martini: un
fortissimo pendolarismo degli studenti provenienti anche da fuori provincia; una
delibera del collegio docenti che aveva confermato ore di 60 minuti; una
riduzione oraria a 50 minuti delle sei ore quotidiane adottata dalla dirigente
dopo una deliberazione del consiglio d’istituto che citava sia problemi di
trasporto sia motivazioni didattiche come, ad esempio, la curva d’attenzione
degli studenti.
Ma veniamo al ricorso presentato da Andrea Pelosi, all’ epoca docente del
Martini. «Vi si chiedevano - prosegue il sindacato - due “riforme” della
sentenza di primo grado: l’annullamento della delibera che cumulava due
fattispecie diverse di riduzione dell’orario (quella per motivi di trasporto che
non prevede recupero; quella per motivi didattici, decisa necessariamente dal
collegio docenti e che prevede contestualmente l’adozione di forme di recupero
obbligatorio); il pronunciamento dei giudici sull’insussistenza dell’obbligo di
recupero visti i problemi di trasporto insuperabili all’origine della riduzione
oraria. Non si chiedeva invece alcun rimborso degli eventuali “straordinari” che
si sarebbero configurati».
«I giudici - sottolinea la Gilda - accettando in toto l’impostazione del
ricorrente (riduzione per problemi di trasporto senza obbligo di recupero;
riduzione per motivi didattici con obbligo di recupero) dichiarano testualmente
che “la circolare fonte di causa cumula in unico atto le due diverse ipotesi di
riduzione d’orario realizzando, come dedotto, una terza ipotesi che è priva di
alcun supporto normativo ed illegittima”».
16 febbraio 2006 |