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Via all'assalto dei supplenti
Potranno partecipare anche i nuovi laureati
I docenti precari, che intendono modificare le sedi scolastiche per le
graduatorie d'istituto, hanno tempo fino al 5 giugno per presentare le domande
ai centri servizi amministrativi. Per chiedere lo scioglimento della riserva e
l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie permanenti, invece, il termine è
stato fissato al 30 giugno prossimo. Lo ha reso noto il ministero
dell'istruzione, con una circolare emanata il 9 maggio scorso (n. 40, prot.
582). Il dispositivo (si vedano le anticipazioni di ItaliaOggi di martedì
scorso) ribadisce la possibilità di far valere il diritto di precedenza nella
scelta della sede per gli invalidi civili cui sia stato riconosciuto un grado di
invalidità superiore a 2/3 (articolo 21 legge 104/92). Ed estende questo
beneficio anche ai portatori di handicap grave (articolo 33, comma 6, legge
104/92) e ai soggetti che li assistono in via esclusiva (articolo 33, comma 5,
legge 104/92, come regolato dall'articolo 7 comma 1 del contratto sulla
mobilità). Coloro che intendono far valere il diritto di priorità nella scelta
della sede dovranno presentare le domande entro il 30 giugno. La domanda va
corredata con la certificazione medica e, per gli assistenti in via esclusiva,
con una dichiarazione personale e con le eventuali dichiarazioni di altri
parenti, recanti le motivazioni oggettive che impediscono agli stessi di
assumere in solido l'onere dell'assistenza. I moduli per presentare le istanze
sono allegati alla circolare ministeriale. Per le autocertificazioni la
circolare rimanda all'articolo 9 del contratto sulla mobilità di quest'anno,
sottoscritto il 21 dicembre 2005. I moduli per l'inserimento a pieno titolo, a
seguito dello scioglimento della riserva, sono, invece, quelli allegati ai
relativi decreti.
Scioglimento delle riserve
L'inserimento a pieno titolo dei docenti precari inseriti con riserva nelle
graduatorie permanenti verrà effettuato nei confronti di coloro che produrranno
le domande entro il 30 giugno prossimo.
Le istanze dovranno essere presentate utilizzando i moduli allegati ai decreti
ministeriali che regolano le situazioni in cui si trovano gli aventi diritto.
Titoli dei corsi abilitanti
Si tratta, in particolare del decreto ministeriale n. 23 del 24 febbraio 2006,
che riguarda gli aspiranti docenti che hanno conseguito l'abilitazione a seguito
della frequenza ai corsi abilitanti previsti dall'articolo 2 della legge
143/2004. Corsi ai quali avevano titolo ad accedere coloro che erano in grado di
vantare 360 giorni di insegnamento, nel periodo compreso tra il 1° settembre
1999 e il 6 giugno 2004. Sempre che abbiano conseguito o conseguano il titolo
non oltre il 30 giugno prossimo (articolo 2 del decreto ministeriale 23/2006).
Lauree e specializzazioni
Il termine del 30 giugno vale anche per i docenti precari che, invece, hanno
conseguito la laurea in scienze della formazione primaria o il diploma di
abilitazione all'insegnamento o di specializzazione sul sostegno presso le
Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (Ssis) o il diploma di
didattica della musica presso i conservatori di musica. Questi docenti, però,
per ottenere lo scioglimento della riserva devono utilizzare il modulo di
domanda allegato al decreto 35/2006. Il diritto può essere fatto valere a patto
che il titolo sia stato conseguito entro il 31 ottobre 2005, data corrispondente
al termine dell'anno accademico. Tale termine, però, è stato differito alla
sessione straordinaria, per consentire lo scioglimento della riserva anche per i
precari che hanno conseguito il titolo successivamente, a causa dei ritardi
degli atenei e dei conservatori (si veda la nota 26 aprile 2006, prot. 546).
Punteggi
Gli aspiranti docenti che faranno valere il diritto allo scioglimento della
riserva saranno inseriti a pieno titolo nelle graduatorie permanenti. E potranno
concorrere, nella prossima tornata di assunzioni, sia per le immissioni in ruolo
sia per gli incarichi di supplenza.
L'inserimento nelle permanenti comporterà anche il diritto a essere inclusi
nella prima fascia delle graduatorie di istituto. Il punteggio sarà assegnato
aggiungendo solo quello spettante per l'abilitazione. Coloro che conseguiranno
il titolo di specializzazione presso le Ssis avranno titolo anche al super bonus
di 24 punti. Fermo restando l'alternatività tra il punteggio di servizio
rispetto al bonus. In ogni caso, non sarà permesso l'aggiornamento del punteggio
per titoli diversi da quelli relativi alle abilitazioni necessarie allo
scioglimento della riserva. Le graduatorie, infatti, sono di durata biennale e,
quest'anno, non saranno aggiornate. I precari che faranno valere il titolo di
sostegno saranno inseriti nei relativi elenchi con il punteggio già acquisito
l'anno scorso, in sede di inclusione o aggiornamento delle graduatorie
permanenti.
Graduatorie d'istituto
• Integrazione delle sedi
Entro il prossimo 5 giugno gli aspiranti docenti che lo riterranno opportuno
potranno integrare l'elenco delle scuole precedentemente richieste per
l'inserimento nelle graduatorie d'istituto. Il massimo delle sedi richiedibili è
di 30 scuole, con il limite di dieci circoli didattici. Chi non abbia già
richiesto le 30 scuole, dunque, potrà farlo utilizzando il modello 3A, allegato
alla circolare. L'istanza va presentata al centro servizi amministrativi.
Lo stesso modello può essere utilizzato anche da coloro che, attualmente, non
risultano inclusi in alcuna graduatoria. L'inclusione nelle graduatorie dove non
si era già presenti comporterà l'inserimento in coda agli scaglioni di
riferimento, con il punteggio spettante. In buona sostanza, in calce a ognuna
delle fasce delle graduatorie di istituto sarà costituita una sorta di
sottofascia, nella quale saranno inclusi i nuovi inserimenti. Le sottofasce
saranno utilizzate solo a seguito dell'esaurimento della fascia di riferimento.
• Cambio di tre sedi
Coloro che hanno già indicato 30 sedi, a suo tempo, potranno cambiare fino a tre
scuole.
La modifica potrà essere richiesta utilizzando il modello 3B allegato alla
circolare. Limitatamente alle tre scuole richieste, l'inserimento nelle relative
graduatorie avverrà in coda allo scaglione di riferimento. La domanda va
presentata al centro servizi amministrativi entro il 5 giugno prossimo.
• Cambio di provincia
Il 5 giugno prossimo è anche il termine per presentare la domanda per il cambio
di provincia. Gli interessati, dunque, potranno richiedere 30 nuove sedi ubicate
in una provincia diversa da quella richiesta per l'anno in corso, utilizzando il
modello 3C allegato alla circolare. L'istanza va presentata al centro servizi
amministrativi. Analogamente agli altri casi previsti dalla normativa il cambio
di provincia comporterà l'inserimento in coda nello scaglione di riferimento
delle graduatorie delle nuove scuole.
Priorità nella scelta della sede
A partire dalle prossime assunzioni la priorità nella scelta della sede sarà
attribuita anche agli handicappati gravi e a chi li assiste in via esclusiva.
Fermo restando il regime di tutele già in vigore. Il beneficio va richiesto
utilizzando il modello A, allegato alla circolare, corredato della
certificazione medica e delle eventuali dichiarazioni personali. Le istanze
vanno presentate al centro servizi amministrativi entro il 30 giugno.
Precedenza invalidi per più di 2/3
Il ministero dell'istruzione ha ribadito il diritto di priorità nella scelta
della sede in favore dei portatori di handicap con grado di invalidità superiore
ai 2/3 (articolo 21 della legge 104/92).
I titolari di questo diritto, dunque, continueranno a scegliere per primi la
sede di destinazione, sia ai fini delle immissioni in ruolo, sia in sede di
attribuzione degli incarichi di supplenza. Sempre, però, che risultino utilmente
collocati in graduatoria. Per esempio, se vi sono dieci posti da assegnare e il
titolare del beneficio è collocato alla decima posizione della graduatoria, avrà
titolo a scegliere per primo. Se, invece, risulterà collocato all'11esima
posizione, non avrà titolo all'assegnazione dell'incarico. La situazione di
handicap e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla
legge 10/8/50, n. 648, riconosciute dovranno essere documentate con la
certificazione medica rilasciata dalla Asl oppure con copia autenticata. La
documentazione dovrà essere allegata al modello A, debitamente compilato.
Precedenza handicappati gravi
A partire da quest'anno, un'analoga precedenza sarà attribuita anche ai
portatori di handicap grave.
Tale stato dovrà essere documentato con apposita certificazione rilasciata dalla
Asl, dalla quale dovrà risultare lo stato di gravità dell'handicap. Il
certificato potrà essere prodotto anche in copia autenticata. La documentazione
dovrà essere allegata al modello A, debitamente compilato.
• Precedenza assistenti disabili
Un'altra novità di quest'anno è costituita dall'estensione del diritto di
priorità nella scelta della sede anche a coloro che assistono un disabile grave
in via esclusiva. L'amministrazione scolastica, dunque, ha deciso di recepire
anche l'articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104/92. Peraltro già applicato ai
fini della mobilità del personale di ruolo. Anche in questo caso bisognerà
allegare al modello A la documentazione medica del disabile da assistere
(genitore, congiunge, figlio oppure fratello o sorella, se i genitori non
esistono o sono disabili). Nella certificazione dovrà risultare la situazione di
gravità dell'handicap e la necessità di una assistenza continuativa, globale e
permanente. A ciò andranno aggiunte le eventuali dichiarazioni di altri parenti
prossimi con i motivi che impediscono loro di assumere in solido l'onere
dell'assistenza.
16 maggio 2006 |