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Campania NAPOLI
Scuola - Il docente di sostegno non è un
tappabuchi!
GILDA Napoli -
gildanapoli@gildanapoli.it
Napoli. I docenti di sostegno non possono essere
utilizzati come "tappabuchi". Anche se dovesse essere assente l'alunno
diversamente abile, i docenti di sostegno, in ogni caso non possono essere
utilizzati per le supplenze in sostituzione di docenti momentaneamente assenti.
Tale principio - esplicitato più volte da numerose circolari dei vari C.S.A.
d'Italia tra cui si segnala quella del provveditorato di ROMA n. 153 del
13.10.1997 e del Provveditorato agli studi di Napoli del 30.3.1998, la n. 202,
prot. 17337 (circolare emessa su richiesta dalla Gilda degli insegnanti di
Napoli) - deve poi essere regolamentato al fine di evitare un utilizzo selvaggio
di tali docenti (come spesso avviene) in sede di contrattazione d'istituto.
È di tutto rilievo però che pacificamente il contratto d'istituto non possa
derogare a norme imperative di legge (ai sensi dell'art. 1418-1419 del C.C.)
come nel caso, all'art. 13 comma 6 della L. 104/92 che dispone chiaramente :
"Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle
classi in cui operano, partecipando alla programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di
interclasse. dei consigli di classe e dei collegi dei docenti"(vedi anche D.M. 9
luglio 1992).
In merito la giurisprudenza afferma: "Ai sensi dell'art. 1418 c.c., deve
ritenersi nulla la disposizione del Ccnl contraria a norme imperative di legge"
(Trib. Milano 6 luglio 2000, est. Peregallo, in DL 2000, 993). Tale utilizzo
improprio dei docenti di sostegno, per anni tollerato dall’amministrazione
scolastica, in molti casi ha compromesso i processi d’integrazione in favore
degli alunni handicappati. L’insegnante di sostegno, docente contitolare della
classe, in caso di presenza o assenza dell’alunno disabile non può essere
impegnato in supplenze, in caso contrario si limiterebbe il diritto allo studio
del disabile sancito dalla legge 104 e si violerebbe il principio di
contitolarità innanzi citato. In caso di assenza dell’alunno, l’insegnante di
sostegno dovrà rimanere nella classe in cui è contitolare. In caso sia assente
il docente della classe nell’ora della contitolarità, il docente di sostegno è
individuato prioritariamente per la sostituzione.
Altra considerazione importante è che in assenza del diversamente abile il
docente di sostegno non possa essere in nessun modo considerato a disposizione
ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 417/74 e quindi essere conseguentemente utilizzato
in supplenze, sempre per il principio della contitolarità previsto dall'art. 13
comma 6 della L. 104/92 - D.M. 9. luglio 1992.
GILDA degli Insegnanti di Napoli
20 settembre 2005 |