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Come individuare l’handicap e come sostenerlo secondo
il Consiglio di Stato
di Calogero Virzì
Il Consiglio di Stato nella seduta del 29 agosto 2005 ha reso
pubblico il suo richiesto parere sulle modalità di accertamento dell’handicap,
ma anche di sostegno all’integrazione scolastica.
Si tratta di un parere molto importante, relativo a diritti costituzionalmente
protetti (lo stato di handicap, il suo accertamento e conseguentemente il suo
sostegno), ma che coinvolge anche una materia complessa, come la legislazione
esclusiva dello Stato o quella concorrente delle Regioni. Ma andiamo con ordine.
Hanno diritto ad essere sostenuti nelle loro attività di integrazione scolastica
con l’aiuto di apposito personale specializzato gli alunni “che presentano una
minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva”. Così
recita il comma 7 dell’articolo 35 della legge finanziaria del 2003, approvata
il 27 dicembre del 2002 con il numero 289. Lo stesso comma stabilisce inoltre
che “all'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap
provvedono le aziende sanitarie locali sulla base di accertamenti collegiali”.
Fin qui la norma sulla natura dell’handicap e sull’autorità che lo certifica. Ma
al momento di individuare modalità e criteri dell’accertamento lo stesso comma
della legge 289/02 rinvia ad un decreto, da emanare entro i successivi 60
giorni, da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri dell’Istruzione e della Salute, previa intesa con la Conferenza Stato
Regioni e sentite le competenti Commissioni parlamentari. Il Ministero
dell’Istruzione ha ritenuto che tutta la materia potesse essere affidata ad un
Regolamento e pertanto il 31 ottobre del 2003 ha avanzato richiesta di parere al
Consiglio di Stato che si è pronunciato pochi giorni dopo, il 10 novembre del
2003, chiedendo al Ministro di corredare la richiesta di tutti gli atti
necessari. Solo il 3 agosto 2005 il Consiglio di Stato, acquisendo una nuova
relazione del Ministero dell’Istruzione corredata di tutti gli atti previsti, ha
potuto procedere e il 29 dello stesso mese di agosto ha fornito il parere
richiesto. L’iter si è concluso, dopo oltre due anni e mezzo e ora il Ministero
dell’Istruzione e della Salute possono inoltrare la propria richiesta,
adeguatamente corredata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per
l’emanazione del decreto che fissa “modalità e criteri di accertamento
dell’handicap”. In cosa consiste il parere del Consiglio di Stato e quale
interesse riveste. Il Consiglio afferma che l’accertamento dell’handicap deve
rispondere a criteri uniformi sull’intero territorio nazionale. Non si possono
rischiare disparità di trattamento fra una Regione e l’altra, in quanto si
tratta di diritti fondamentali della persona. Per garantire tutto ciò è
necessario che la procedura da adottare venga considerata “livello essenziale di
prestazione” e quindi assicurata dal Ministero dell’istruzione omogeneamente su
tutto il territorio nazionale. Inoltre le procedure adottate devono essere
coerenti con la legge 104/92 che detta i principi fondamentali, garantiti dalla
Costituzione, in particolare con gli articoli 3 sulla pari dignità e la
rimozione degli ostacoli, 4 sul diritto al lavoro, 34 sull’obbligo di istruzione
e 35 e 38 sulla formazione. “Solo l’identità della procedura garantisce che non
vi siano livelli diversi di riconoscimento dell’handicap”. L’accertamento
dell’handicap, inoltre, effettuato tramite organi collegiali dalle ASL, non può
avere effetto solo ai fini dell’integrazione scolastica, ma deve valere anche
per tutte le altre prestazioni. Le ore di assistenza necessarie per garantire
l’autonomia del soggetto disabile sono materia di competenza esclusiva degli
enti locali. Secondo il Consiglio di Stato, inoltre, non si può fissare un
termine perentorio per il rilascio della certificazione, basta che l’ente
preposto la rilasci in tempo utile rispetto all’avvio dell’anno scolastico. Il
parere ha riguardato anche il tema degli organici degli insegnanti di sostegno.
Il Consiglio esprime "forti dubbi di legittimità costituzionale" della norma che
prevede l'autorizzazione a posti di sostegno in deroga al rapporto
insegnanti-alunni solo in presenza di certificazione attestante lo stato di
particolare gravità. L'integrazione, infatti, non può essere casuale,
determinata dal luogo in cui si nasce.
2
ottobre 2005 |