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Gilda degli Insegnanti di Napoli
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Il ministero dell'istruzione, con la nota prot. 4212 del 9 maggio 2005, ha preso atto delle richieste di chiarimento e ha messo a punto una serie di precisazioni relative alla tematica della valutazione interna propria delle istituzioni scolastiche. È stato dunque precisato che il decreto legislativo n. 59/2004, negli articoli 8 e 11 relativi rispettivamente alla scuola primaria e alla scuola secondaria di 1° grado, stabilisce, sottolineando le prerogative proprie degli insegnanti, che i docenti hanno la principale responsabilità valutativa del profitto degli alunni. Naturalmente il procedimento valutativo non è il frutto di un giudizio espresso personalmente dai singoli docenti ma è il risultato di un confronto interdisciplinare che forma la volontà del collegio. Il giudizio complessivo che emerge nel consiglio di classe trova il suo momento di sintesi nel contributo finale che i dirigenti scolastici sono tenuti a dare. Le norme di riforma del primo ciclo non hanno subito innovazioni e quindi nelle fasi della valutazione i dirigenti scolastici conservano tutte le prerogative che già avevano. E dunque dovranno essere i mediatori delle opinioni dei singoli docenti e della decisione finale che è del collegio dei docenti. Il fatto che i modelli di valutazione, peraltro non obbligatori, precisa la circolare, vista la possibilità di adottarne di propri in regime di autonomia, prevedono spazi riservati alla firma degli insegnanti e dei presidi non ha alcun rilievo.
I docenti firmano l'atto
anche se il giudizio è dell'intero collegio. Il preside firma l'atto
di valutazione non in quanto esprime un proprio giudizio autonomo, ma
perché ne risponde nei confronti di terzi esterni alla scuola. Nessuno
squilibrio intero, dunque, tra i poteri del dirigente e quelli del
collegio dei docenti. |